Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28714 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28714 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2025
contro
Oggetto: Correzione errore materiale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 10/10/2025 CC
ORDINANZA
DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
Nel procedimento iscritto al n. 3566/2025 R.G.
tra
COGNOME
POSTE ITALIANE SPA
-già controricorrente –
Correzione di errore materiale nella ORDINANZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 3680/2025, pubblicata in data 13/02/2025
-già ricorrente –
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Questa Corte di cassazione, con ordinanza n. 3680/2025, pubblicata in data 13 febbraio 2025, ha dichiarato estinto il giudizio iscritto al n. R.G. 21711/NUMERO_DOCUMENTO, pendente tra RAGIONE_SOCIALE COGNOME e POSTE ITALIANE SPA, a seguito di rinuncia al ricorso.
Con decreto della Presidente Titolare della Prima Sezione civile della Corte di cassazione del 18 febbraio 2025 è stata disposta l’iscrizione a nuovo ruolo del procedimento, per correzione di errore materiale d’ufficio, ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nell’ordinanza n. 3680/2025 sussiste un evidente errore materiale, in quanto il dispositivo della medesima contiene la finale attestazione: ‘Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.’ .
Nel caso di dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso non si deve procedere alla suddetta attestazione, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015) e che pertanto la relativa previsione -contemplando una misura eccezionale con finalità preventivo-deterrente (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 4315 del 20/02/2020) -è oggetto di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015), con la conseguenza che la sua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra in alcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
3. In conclusione l’ordinanza n. 3680/2025, pubblicata in data 13 febbraio 2025 deve essere corretta nel senso della eliminazione dal dispositivo dell’attestazione a i sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa dalla Corte di cassazione n. 3680/2025, pubblicata in data 13 febbraio 2025 nel senso della eliminazione dal dispositivo del seguente capo:
‘ Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. ‘
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, secondo comma, ultimo periodo c.p.c. e 196quinquies , quinto comma, disp. att. c.p.c.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME