Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28714 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 28714  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2025
contro
Oggetto: Correzione errore materiale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 10/10/2025 CC
ORDINANZA
DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
Nel procedimento iscritto al n. 3566/2025 R.G.
tra
COGNOME
POSTE ITALIANE SPA
-già controricorrente –
Correzione di errore materiale nella ORDINANZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 3680/2025, pubblicata in data 13/02/2025
-già ricorrente –
Udita la relazione svolta nella camera  di consiglio del giorno 10/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
 Questa  Corte  di  cassazione,  con  ordinanza  n.  3680/2025, pubblicata in data 13 febbraio 2025, ha dichiarato estinto il giudizio iscritto al n. R.G. 21711/NUMERO_DOCUMENTO, pendente tra RAGIONE_SOCIALE COGNOME e POSTE ITALIANE SPA, a seguito di rinuncia al ricorso.
Con  decreto  della  Presidente  Titolare  della  Prima  Sezione  civile della  Corte  di  cassazione  del  18  febbraio  2025  è  stata  disposta l’iscrizione a nuovo ruolo del procedimento, per correzione di errore materiale d’ufficio, ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nell’ordinanza n. 3680/2025 sussiste un evidente errore materiale, in quanto il dispositivo della medesima contiene la finale attestazione: ‘Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.’ .
Nel caso di dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso non si deve procedere alla suddetta attestazione, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità  (Cass.  sez.  6,  Ordinanza  n.  6888  del  2015)  e  che pertanto la relativa previsione -contemplando una misura eccezionale con finalità preventivo-deterrente (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 4315 del 20/02/2020) -è oggetto di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015), con la conseguenza che la sua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra in alcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
3. In conclusione l’ordinanza n. 3680/2025, pubblicata in data 13 febbraio  2025  deve  essere  corretta  nel  senso  della  eliminazione  dal dispositivo dell’attestazione a i sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La  Corte dispone  la  correzione  dell’errore  materiale contenuto nell’ordinanza emessa  dalla Corte di cassazione n.  3680/2025, pubblicata in data 13 febbraio 2025 nel senso della eliminazione dal dispositivo del seguente capo:
‘ Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1-quater,  del  d.P.R.  30.5.2002, n.115,  nel  testo  introdotto  dall’art.  1,  comma  17,  l.  24  dicembre 2012,  n.  228,  dà  atto  della  sussistenza  dei  presupposti  processuali per  il  versamento,  da  parte  dei  ricorrenti,  dell’ulteriore  importo  a titolo  di  contributo  unificato,  pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso,  a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. ‘
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, secondo comma, ultimo periodo c.p.c. e 196quinquies , quinto comma, disp. att. c.p.c.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME