Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16514 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
Oggetto: correzione errore materiale
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 18156/2023 proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa giusta procura speciale dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO. -controricorrente-
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, nonché NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO -ricorrenti –
Avverso l’ordinanza n. 19931/2023 che ha definito il giudizio di legittimità recante R.G. n. 13991/2019 promosso COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME
NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, nonché NOME, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. –COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, nonché NOME ricorrevano per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2709/2018, pubblicata il 26.10.2018.
2. -Si costituiva RAGIONE_SOCIALE con AVV_NOTAIOti ProfAVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME.
3. -In data 5.12.2022 veniva pubblicata l’ordinanza n. 19931/2023 con cui questa Corte di Cassazione dichiarava il ricorso inammissibile e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 12.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.
4. -la controricorrente RAGIONE_SOCIALE assume, ora, che questa Corte abbia commesso errori materiali nel PQM.
5. -chiede che si proceda, pertanto, a correggere l’errore materiale dell’ordinanza n.19931/2023; in particolare a pag. 8 si sostituisca la dizione: «La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 12.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge» con la dizione: «La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a rimborsare, con il vincolo della solidarietà passiva, alla società RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del
Consiglio RAGIONE_SOCIALE e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 12.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge».
6. ─ Considerato che il ricorso ex art. 287 ss. c.p.c. non è stato notificato ai ricorrenti, condannati al pagamento delle spese processuali, occorre rinviare a nuovo ruolo, disponendo la notificazione del ricorso ai ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di Eredi Di COGNOME NOME, Nonché COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME da eseguire entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M .
La Corte rinvia a nuovo ruolo il giudizio n. 18156/2023, disponendo la notificazione del ricorso ai ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di Eredi COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME da eseguire entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione