Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1530 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1530 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17613-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO nello studio dell’ avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore e RAGIONE_SOCIALE in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO nello studio dell’avv. NOME COGNOME che le rappresenta e difende
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 60/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 17/01/2018;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con istanza depositata in via telematica in data 25.7.2023 la società RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE invocava la correzione dell’errore materiale incidente sull’ordinanza n. 17188/2023 di questa Corte, consistente nell’erronea indicazione, alla pagina 1 del predetto provvedimento, tra le parti controricorrenti, di ‘COGNOME Giulio’ in luogo di ‘Ingegner NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘.
Con provvedimento del 5.9.2023 il presidente titolare della seconda sezione civile ha trasmesso l’istanza alla cancelleria per l’iscrizione al ruolo di un procedimento per la correzione, anche d’ufficio, dell’errore predetto
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’istanza va accolta.
L’errore materiale segnalato dalla parte istante sussiste, essendosi l’avv. NOME COGNOME costituito come nuovo difensore delle società controricorrenti Ing. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE già NOME COGNOME di NOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con atto datato 9.10.2020, al quale erano state allegate le corrispondenti procure speciali, sottoscritte dai legali rappresentanti delle tre società suindicate.
L’indicazione, nella sola prima pagina dell’ordinanza n. 17188/2023 di questa Corte, di ‘COGNOME NOME‘ in luogo di ‘Ing. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘ è dunque frutto di un errore materiale, suscettibile di essere emendato nelle forme di cui all’art. 391 bis c.p.c.
Nulla per le spese.
PQM
la Corte accoglie l’istanza e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella prima pagina dell’ordinanza n. 17188/2023 di questa Corte, sostituendo le parole ‘COGNOME NOME‘ contenute nella quintultima riga con quelle, corrette, di ‘Ing. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda