Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1530 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17613-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, nello studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
INGEGNER NOME COGNOME –RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, che le rappresenta e difende
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 60/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 17/01/2018;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con istanza depositata in via telematica in data 25.7.2023 la società RAGIONE_SOCIALE invocava la correzione dell’errore materiale incidente sull’ordinanza n. 17188/2023 di questa Corte, consistente nell’erronea indicazione, alla pagina 1 del predetto provvedimento, tra le parti controricorrenti, di ‘COGNOME NOME‘ in luogo di ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Con provvedimento del 5.9.2023 il presidente titolare della seconda sezione civile ha trasmesso l’istanza alla cancelleria per l’iscrizione al ruolo di un procedimento per la correzione, anche d’ufficio, dell’errore predetto
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’istanza va accolta.
L’errore materiale segnalato dalla parte istante sussiste, essendosi l’AVV_NOTAIO costituito come nuovo difensore delle società controricorrenti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, già NOME COGNOME di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con atto datato 9.10.2020, al quale erano state allegate le corrispondenti procure speciali, sottoscritte dai legali rappresentanti delle tre società suindicate.
L’indicazione, nella sola prima pagina dell’ordinanza n. 17188/2023 di questa Corte, di ‘COGNOME NOME‘ in luogo di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è dunque frutto di un errore materiale, suscettibile di essere emendato nelle forme di cui all’art. 391 bis c.p.c.
Nulla per le spese.
PQM
la Corte accoglie l’istanza e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella prima pagina dell’ordinanza n. 17188/2023 di questa Corte, sostituendo le parole ‘COGNOME NOME‘ contenute nella quintultima riga con quelle, corrette, di ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda