Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32479 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32479 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 6490 -2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO e COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
per la correzione dell’errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7523/2022, depositata in data 8 marzo 2022,
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
– resistenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2023 dal consigliere COGNOME;
rilevato che:
-nell’ordinanza n. 7523/2022, depositata in data 8 marzo 2022, con cui questa Corte ha respinto il ricorso 12179/2017 proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza n. 161/2017 della Corte d’appello di Milano, pronunciando condanna alle spese del giudizio di legittimità, sono occorsi alcuni errori materiali;
in particolare, in epigrafe e nel corpo del testo, il cognome del controricorrente NOME COGNOME è erroneamente indicato in «COGNOME»;
alle pagine 2, 4, 5 e 9 la denominazione della società immobiliare RAGIONE_SOCIALE -proprietaria dell’immobile oggetto del preliminare in controversia -è stata indicata erroneamente in «RAGIONE_SOCIALE»;
a pag. 7 il cognome del ricorrente NOME COGNOME è indicato in «COGNOME»;
considerato che:
-dagli atti processuali (ricorso e controricorso) e dal provvedimento impugnato, richiamati nella decisione, sono inequivocabilmente identificabili i nomi corretti delle parti destinatarie della decisione e della società proprietaria dell’immobile conteso , sicché deve escludersi incertezza implicante nullità nell’individuazione dei soggetti e dell’oggetto dell’ordinanza e risulta invece evidente la natura materiale dell’errore (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, n. 16195 del 17/06/2019);
P.Q.M.
La Corte dispone, in correzione degli errori materiali occorsi nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7523/2022, depositata in data 8 marzo 2022, che:
in epigrafe e nel corpo del testo, laddove il cognome del controricorrente è stato erroneamente indicato in «COGNOME», debba intendersi scritto «COGNOME»;
alle pagine 2, 4, 5 e 9, laddove la denominazione della società immobiliare è stata indicata erroneamente in «RAGIONE_SOCIALE», debba intendersi scritto «RAGIONE_SOCIALE»;
-a pag. 7, laddove il cognome del ricorrente è stato erroneamente indicato in «COGNOME» debba invece intendersi scritto «NOME».
Dispone la conseguente annotazione sull’originale della detta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda