Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3517 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3517 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
nel procedimento di correzione di errore materiale tra le parti:
RAGIONE_SOCIALE PROTEZIONE RAGIONE_SOCIALE DATI RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp. p.t., domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege.
-già ricorrente-
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp. p.t., – già controricorrente – relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n.6067/2025 depositata il 06/03/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 6067/2025, pubblicata il 06/03/2025, deducendo che la sentenza del Tribunale di Udine, oggetto del ricorso per cassazione, era stata ivi contrassegnata con il n.NUMERO_DOCUMENTO, mentre il suo numero corretto era NUMERO_DOCUMENTO e che ciò integrava un mero errore.
Ha chiesto che a ciò si provvedesse mediante la procedura di correzione dell’errore materiale.
L’intimat a non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE:
L’istanza è fondata e va accolta la richiesta di correzione dell’errore materiale contenuto nell’intestazione dell’ordinanza n. 6067/2025 al fol. 2, rig.1 e 2, ove è scritto «Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di UDINE n. 641/2023 depositata il 05/12/2023».
Come si evince dagli atti – istanza di correzione e controricorso depositato nel giudizio di legittimità originario recante il n.r.g. 2988/2024 deciso con l’ordinanza n. 6067/2025 -le parti univocamente e concordemente hanno svolto le loro domande e le loro difese nel giudizio di legittimità n.r.g. 2988/2024 avendo riguardo alla sentenza del Tribunale di Udine recante il numero 811/2023 depositata il 21/11/2023 ed al suo contenuto: la domanda di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 6067/2025 va, perciò, accolta.
Va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale, nei sensi di cui in dispositivo, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’intestazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6067/2025, pubblicata il 06/03/2025, nel senso che al fol.2, rig. 1 e 2,
laddove si legge «Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di UDINE n. 641/2023 depositata il 05/12/2023» si deve invece leggere ed intendere «Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di UDINE recante il numero 811/2023 depositata il 21/11/2023».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l’8 gennaio 2026.
La Presidente
NOME COGNOME