Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36405 Anno 2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto d’ufficio per correzione di errore materiale con il n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO riguardo al procedimento di correzione di errore materiale d’ufficio dell’ordinanza della Sesta Sezione -3 n. 21498 del 7 luglio 2022, emessa sul ricorso iscritto al n.r.g. 24613 del 2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME e domiciliata presso la PEC del primo
-ricorrente-
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36405 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliato presso la PEC
-resistente-
e contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso nel detto procedimento dall’AVV_NOTAIO , domiciliato presso la PEC
– resistente – udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Presidente Relatore COGNOME NOME COGNOME;
Ritenuto che:
Con ordinanza n. 21498 del 7 luglio 2022 la Sesta Sezione-3 di questa Corte ha provveduto sul ricorso iscritto al n.r.g. 24613 del 2021 , proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE
Con ‘istanza di correzione di errore materiale ‘ la RAGIONE_SOCIALE(qualificandosi come già RAGIONE_SOCIALE), per il tramite del medesimo difensore che la rappresentava nel detto procedimento, ha segnalato la presenza di un errore materiale che la citata ordinanza, all’esito della declaratoria dell’improcedibilità del ricorso n.r.g. 24613 del 2021, avrebbe commesso disponendo la condanna alle spese a favore del solo controricorrente NOME COGNOME anziché anche della già controricorrente RAGIONE_SOCIALE;
Il Presidente Titolare di questa Sezione, alla quale sono transitate, a seguito della soppressione della Sesta Sezione-3, le relative competenze, ha disposto l’iscrizione di ufficio di un procedimento di correzione di errore materiale;
E’ stata disposta la trattazione del ricorso per correzione ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c. previa comunicazione di cancelleria del procedimento di correzione d’ufficio ai difensori delle parti del ricorso n. 24613 del 2021;
Non sono state depositate memorie ed il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Considerato che:
Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per disporsi d’ufficio la correzione dell’ordinanza n. 21498 del 2022.
Essi si ravvisano nella circostanza che l’ordinanza , per evidente errore materiale, dopo avere nell’intestazione dato atto che avverso il ricorso n.r.g. 24613 del 2021 proposto dalla RAGIONE_SOCIALE erano stati proposti due separati controricorsi, uno da parte del RAGIONE_SOCIALE e l ‘altro da parte della RAGIONE_SOCIALE e dopo avere, peraltro, erroneamente nel primo rigo della pagina 4 enunciato che aveva resistito solo il COGNOME, ha, quindi, nel dispositivo disposto la condanna alle spese ‘in favore della controricorrente’ anziché di ciascuna delle due parti resistente.
E’ palese che l’ordinanza avrebbe dovuto enunciare la condanna in questi termini. Inoltre, a pag. 4, l’ordinanza avrebbe dovuto dare atto della resistenza anche dell’RAGIONE_SOCIALE.
D eve, in conseguenza, disporsi d’ufficio la correzione dell’ordinanza nei sensi appena indicati.
P. Q. M.
La Corte dispone d’ufficio correggersi gli errori materiali figuranti nell’ordinanza n. 21498 del 2022 della Sesta Sezione Civile-3, in modo che:
a pag. 4, rigo primo, alle parole ‘Resiste con controricorso NOME‘, si intendano sostituite le parole ‘Resistono con controricorso NOME e la RAGIONE_SOCIALE‘;
nel dispositivo alle parole ‘in favore della controricorrente’ si intendano sostituite le parole ‘in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti’.
Visto l’art. 288 c.p.c. dispone che la cancelleria provveda ad annotare la presente sull’ordinanza n. 21498 del 2022.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2023 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente Rel. ed Est. Dottor NOME COGNOME