Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36549 Anno 2023
sul ricorso iscritto per correzione di errore materiale d’ufficio al n.r.g. 4637/2023 riguardo alla sentenza della Terza Sezione Civile di questa Corte n. 4302 del 2023, emessa in data 13 febbraio 2023 nel procedimento iscritto al n.r.g. 128 del 2019, già vertente fra:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME
– intimato –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36549 Anno 2023 Presidente: COGNOME NOME Relatore: COGNOME NOME Data pubblicazione: 29/12/2023
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrenti –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrenti – udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Presidente Relatore COGNOME NOME COGNOME
Ritenuto che:
Con sentenza n. 4302 del 13 febbraio 2023 Terza Sezione di questa Corte, provvedendo sul ricorso iscritto al n.r.g. 128 del 2019, ha testualmente accolto, secondo il tenore del dispositivo il secondo motivo di ricorso, ha rigettato il primo ed ha dichiarato assorbito il terzo ed il quarto, cassando la sentenza impugnata con rinvio.
Il Presidente Titolare della Terza Sezione Civile, a seguito di ‘istanza per la correzione d’ufficio di errore materiale’ del ricorrente COGNOME, ravvisava i presupposti per disporsi la correzione d’ufficio della predetta sentenza e conseguentemente disponeva l’ iscrizione a ruolo con il n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO.
E’ stata, quindi, fissata la trattazione del procedimento di correzione ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
Le parti non hanno depositato memoria ed il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Considerato che:
Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per disporsi la correzione d’ufficio dell a sentenza n. 4302 del 2023, che si ravvisano nella circostanza che – per evidente errore materiale – in detta sentenza il dispositivo risulta errato rispetto al chiaro tenore della
motivazione quanto alla sorte dei quattro motivi su cui si fondava il ricorso deciso.
Invero, la motivazione della sentenza, nella parte intitolata alle ‘ragioni della decisione’, dopo avere dato conto dei quattro motivi a sostegno del ricorso, a partire dalle ultime quattro righe della sua terza pagina ( che segnano l’inizio del paragrafo n. 6.) e fino alla conclusione nella pagina successiva del paragrafo n-9, nel successivo paragrafo 10, dopo avere nelle prime quattro righe di questo paragrafo enunciato il carattere preliminare del terzo motivo, spiegandone le ragioni, afferma espressamente nel sestultimo rigo della pagina che ‘il motivo è infondato’ , spiegando poi le ragioni di tale infondatezza con enunciazioni che terminano nel terzo rigo della quinta pagina.
La sentenza pasa, poi, ad esaminare, a partire dal quarto rigo di detta pagina , il secondo motivo, dicendolo ‘assorbente rispet to agli altri ‘, che, evidentemente si debbono identificare ex necesse nel primo motivo e nel quarto motivo . L’esame del secondo motivo termina alla sesta pagina con il terzultimo rigo della motivazione.
Ora, negli ultimi due righi di essa, prima del dispositivo, la sentenza afferma, però, che ‘l’accoglimento di questo motivo determina l’assorbimento del terzo e del quarto’ e nel dispositivo, si dice, quindi, in coerenza con tale ultima affermazione, accolto il secondo motivo, rigettato il primo e dichiarati assorbiti il terzo ed il quarto motivo.
Ora, è palese che in queste due parti la sentenza incorre in evidente errore materiale, in quanto non v’è coerenza di esse rispetto alla motivazione, la quale avrebbe dovuto comportare invece l’accoglimento del secondo motivo, il rigetto del terzo motivo e l’assorbimento del primo e del quarto motivo.
Si deve, dunque, disporre la correzione tanto delle ultime due righe della motivazione, quanto del dispositivo in modo conseguente a quanto osservato.
P. Q. M.
La Corte dispone d’ufficio la correzione dei seguenti errori materiali figuranti nella sentenza n. 4302 del 2023:
a) nelle ultime due righe della motivazione, nella sesta pagina, la frase ‘ L’accoglimento di questo motivo determina as sorbimento del terzo e del quarto ‘ si intende sostituita dalla frase ‘ L’accoglimento di questo motivo determina assorbimento del primo e del quarto ‘ ;
b) nel dispositivo la frase ‘ Rigetta il primo, dichiara assorbiti il terzo e il quarto ‘, si intende sostituita dalla frase ‘ Rigetta il terzo, dichiara assorbiti primo e quarto ‘.
Visto l’art. 288 c.p.c. dispone che la cancelleria provveda ad annotare la presente sulla sentenza n. 4302 del 2023.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2023 nella camera di consiglio