Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33724 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33724 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
nel procedimento tra le parti :
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente- contro
UTG ROMA
– intimatoPOSTE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO
–
resistente
– relativamente alla pronuncia della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n.30987/2024 in data 11.7.2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La parte istante ha premesso che:
Con l’ordinanza indicata n.30927/84 questa Corte, al punto 12 della motivazione, a pag. 10, ha disposto la ‘condanna della ricorrente al pagamento di una ulteriore somma di denaro alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, somma che si reputa equo fissare, nella specie, nella misura di € 500,00′, che invece nel dispositivo dell’ordinanza suddetta, per il medesimo titolo si legge la condanna della ricorrente al pagamento di una ulteriore somma di € 5.000,00, in favore della RAGIONE_SOCIALE,
ha ritenuto quindi che trattasi di errore materiale del dispositivo dell’ordinanza n. 30987/24, depositata il 3 dicembre 2024,
tanto premesso ha chiesto che:
nel dispositivo dell’ordinanza 30987/24 depositata il 3 dicembre 2024, la frase ‘e di una ulteriore somma di €. 5.000,00, in favore della RAGIONE_SOCIALE‘ sia corretta con la frase ‘e di una ulteriore somma di €. 500,00, in favore della RAGIONE_SOCIALE‘
Considerato che
Non vi è dubbio che si verte in ipotesi di mero errore materiale dell’ordinanza de qua nella parte in cui statuisce la condanna della ricorrente al pagamento di una somma a favore della RAGIONE_SOCIALE atteso che sussiste una sola differenza quantitativa tra l’importo indicato in motivazione e quello riportato in dispositivo; in particolare la differenza attiene esclusivamente ad uno ‘0’ di troppo o carente.
E’ infatti errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all ‘ atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o
disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile (per tutte: Cass. 26 settembre 2011, n. 19601; Cass. 11 aprile 2004, n. 5196).
Il contrasto, poi, tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di cassazione e quanto dichiarato in motivazione, laddove non incide sull ‘ idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità RAGIONE_SOCIALE sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l ‘ ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ‘ ictu oculi ‘ dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un ‘ inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità (Cass.668/2019, 15321/2012).
Nella specie, non sussiste antinomia tra il giudizio e la sua espressione letterale perché la motivazione, anziché presentarsi antitetica al dispositivo ha, rispetto ad esso, un notevole grado di coerenza con lo stesso, riducendone o ampliandone il contenuto senza, tuttavia, caducare quanto deciso. Tale divergenza -meramente quantitativa -è controllabile perché è ancorata ad elementi oggettivi che consentono la verifica del contenuto del giudizio.
Ed infatti, non può non rilevarsi che la Corte ha indubbiamente voluto pronunciare condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c. poiché vi era tenuta in forza della stessa norma in combinato disposto con l’art. 380 -bis u.c. c.p.c., mentre la discrezionalità atteneva, ed attiene, soltanto al quantum dell’importo cui la soccombente era ed è tenuta.
Fermo allora il disposto di cui all’art. 96 quarto comma c.p.c., la misura della somma da corrispondersi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non può che parametrarsi al valore della controversia giustificativo degli importi liquidati a titolo di spese processuali ex art.91 c.p.c. e di quelle ex art. 96 terzo comma c.p.c., dovendosi pertanto ritenere corretto l’importo di euro 500 (contenuto al di sotto di quello di euro 3.000 stabilito a titolo di refusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, e di euro 1000 a titolo di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c.).
p.q.m.
La Corte, v isto l’art. 391 c.p.c. dispone la correzione dell’ordinanza n.30987/2024 pubblicata in data 3.12.2024 quanto al tenore del dispositivo nel senso che, ove al secondo capoverso si legge ‘Ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., condanna NOME COGNOME al pagamento della somma di €. 1.000,00, in favore della società RAGIONE_SOCIALE, e di una ulteriore somma di €. 5.000,00, in favore della RAGIONE_SOCIALE.’, si legga ‘Ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., condanna NOME COGNOME al pagamento della somma di €. 1.000,00, in favore della società RAGIONE_SOCIALE, e di una ulteriore somma di €. 500,00, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.’
Dispone l’annotazione del presente provvedimento in calce all’ordinanza.
Così deciso in Roma il 7.11.2025 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME