Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27642 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27642 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
nel procedimento di correzione di errore materiale tra le parti : NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -già ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , e Prefettura RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Varese, in persona del Prefetto pro tempore
-già intimati- relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 11392/2025 depositata il 30/04/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con ordinanza n. 11392/2025 questa Corte ha accolto il ricorso proposto da NOME, avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Varese del 19 dicembre 2023, che aveva respinto opposizione al decreto di espulsione emesso dal locale Prefetto in data 26 aprile 2023 proposta dal cittadino straniero.
La Corte di legittimità, nell’accogliere il ricorso, ha cassato il provvedimento impugnato e disposto il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al Giudice di pace di Varese in persona di diverso magistrato per il riesame e la statuizione sulle spese anche del grado di legittimità.
Il cittadino straniero ha proposto istanza per ‘correzione di errore materiale’ deducendo che, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto essere condannata alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite e che nell’ordinanza impugnata non è stato indicato specificamente che l’Amministrazione resistente in quanto soccombente doveva essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese legali del giudizio di cassazione.
Ha, quindi, assunto che l’ordinanza era affetta da errore materiale e ha chiesto che venisse emendata nel seguente modo « ‘ cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Varese in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità’ , voglia aggiungere ‘a carico di parte Resistente, da liquidarsi in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, attesa l’ammissione del Ricorrente al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato’ , o altra espressione equivalente»
2. -L’istanza di correzione va disattesa perché non ricorre, nel caso di specie, alcun errore materiale.
Premesso che secondo il giudizio di questa Corte «l’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale RAGIONE_SOCIALEa decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale
rappresentazione grafica» (Cass. n.17977/2005), nella specie tale errore non ricorre e l’istanza va disattesa.
Secondo principi consolidati, quando la causa – a seguito di cassazione con rinvio -è rimessa al giudice del rinvio per le spese processuali anche del giudizio di legittimità, spetta, appunto, al giudice del rinvio provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, secondo il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato. Invero, il giudice del rinvio non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale RAGIONE_SOCIALEa lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -e, tuttavia, complessivamente soccombente -al rimborso RAGIONE_SOCIALEe stesse in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte (Cass. n. 16645/2025; Cass. n.15506/2018; Cass. n. 28698/2019; Cass. n. 20289/2015).
Ne consegue che, in un caso come il presente di accoglimento del ricorso originario RAGIONE_SOCIALE‘odierno istante con cassazione e rinvio anche per le spese di legittimità, è rimessa al giudice del rinvio, all’esito del giudizio di sua competenza e tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘esito globale del giudizio, la decisione sia in merito alla individuazione RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente tenuta a sopportare le spese di giudizio, sia in ordine alla liquidazione: pertanto, nel caso di specie, non ricorre alcun errore materiale.
Nulla va disposto sulle spese processuali del presente procedimento.
Come di recente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391 bis c.p.c. -avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento
corrigendo -non può procedersi alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica (Cass. Sez. U. n. 29432/2024).
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di correzione di errore materiale.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE‘8 ottobre 2025.
La Presidente est.
NOME COGNOME