Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28105 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28105 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1844/2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., rappres. e di fesa dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso l’ordinan za della Corte di Cassazione, n. 33862/2024, depositata in data 22.12.2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1.10 .2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa da questa Corte, in data 22.12.2024, nella parte in cui non ha disposto nel dispositivo, nel liquidare le spese di giudizio, la distrazione a favore del difensore antistatario, AVV_NOTAIO il quale ne aveva fatto richiesta nel controricorso.
RITENUTO CHE
Il ricorso è fondato. In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., n. 5082/2024: n. 12437/2017).
Nella specie, come detto, il difensore del ricorrente aveva richiesto la distrazione delle spese nel controricorso, ma la Corte, nel provvedere sulle spese a favore della parte assistita dal medesimo difensore, per mera svista le aveva liquidate alla RAGIONE_SOCIALE omettendo di disporre la richiesta distrazione.
Pertanto, va disposta la correzione del predetto errore materiale, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e disp one la correzione dell’errore ma teriale contenuto nell’ordinanza emess a dalla Corte di Cassazione, n. 33862/2024, depositata in data 22.12.2024, nel senso che ove leggesi ‘ condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese sostenute da RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, che liquida nella somma di euro 6.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge ‘, deve leggersi ed intendersi ‘ condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese sostenute da RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, che liquida nella somma di euro 6.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO, difensore della RAGIONE_SOCIALE ; Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del l’1 otto bre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME