Errore materiale: quando e come si può correggere un decreto?
L’errore materiale in un atto giudiziario rappresenta una delle problematiche più comuni nella prassi legale. Una svista, un’omissione o un errore di battitura possono compromettere la chiarezza di un provvedimento, generando incertezza tra le parti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire questo tema, chiarendo i confini della correzione e le sue implicazioni sulla liquidazione delle spese legali, specialmente quando più parti condividono la stessa posizione processuale.
I Fatti del Caso: L’Omissione di un Nome e la Richiesta di Chiarimenti
Il caso trae origine da un’istanza presentata per la correzione di un decreto di estinzione del giudizio di cassazione. Nel provvedimento originale, la Corte aveva erroneamente omesso il nome di una delle due parti controricorrenti, menzionandone solo una. I legali delle parti interessate hanno quindi richiesto non solo di sanare questa omissione, ma anche di ottenere un chiarimento cruciale: le spese legali, liquidate a favore della parte menzionata, dovevano intendersi valide anche per la parte omessa, magari in via solidale? Oppure dovevano essere liquidate nuovamente, in aggiunta, a favore di quest’ultima?
La Decisione della Corte e il concetto di errore materiale
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta di correzione, riconoscendo che l’omissione del nome costituiva una semplice ‘mera svista dell’estensore’. Questo tipo di imprecisione rientra perfettamente nella nozione di errore materiale, disciplinato dall’art. 391 bis del codice di procedura civile. Si tratta di un vizio che non inficia la volontà del giudice né il contenuto della decisione, ma riguarda esclusivamente la sua estrinsecazione formale. Pertanto, la Corte ha ordinato di modificare il decreto, inserendo il nominativo della parte inizialmente dimenticata.
Spese Legali: Il Principio dell’Unico Centro di Interessi
Ben diversa è stata la sorte della seconda richiesta, quella relativa alla liquidazione delle spese. La Corte ha rigettato l’istanza di una liquidazione aggiuntiva o separata, affermando la correttezza della statuizione originaria. La motivazione si fonda su un principio cardine della procedura civile: quello dell’unico centro di interessi.
Cosa significa ‘unico centro di interessi’?
Quando più parti processuali, come nel caso di specie, sono difese dallo stesso avvocato e presentano un atto difensivo congiunto (in questo caso, un unico controricorso per cassazione), esse vengono considerate come un’unica entità processuale ai fini della liquidazione delle spese. La loro posizione è unitaria e i loro interessi coincidono. Di conseguenza, non è giustificata una duplicazione o una maggiorazione delle spese, che vengono liquidate una sola volta a favore di questo ‘centro’ unitario. La Corte ha ritenuto che la liquidazione originaria, pur menzionando una sola parte, fosse implicitamente riferita a entrambe le controricorrenti, proprio in virtù della loro difesa comune.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione distinguendo nettamente i due profili dell’istanza. Da un lato, l’omissione del nome è stata qualificata come un palese errore materiale, facilmente emendabile senza modificare la sostanza della decisione, in quanto frutto di una disattenzione nella stesura del provvedimento. Dall’altro lato, la richiesta sulle spese è stata considerata infondata perché la liquidazione a favore di ‘unica parte’ era già giuridicamente corretta, interpretando le due persone fisiche come un ‘unico centro di interessi’. La correttezza di tale liquidazione era desumibile dal fatto che le parti avevano agito con un unico controricorso, manifestando una posizione processuale unitaria. Procedere a una nuova liquidazione o a un’integrazione avrebbe significato andare oltre la semplice correzione, modificando una statuizione che la Corte ha ritenuto corretta nel merito.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due importanti principi procedurali. In primo luogo, la procedura di correzione dell’errore materiale è uno strumento flessibile per rimediare a sviste formali, ma non può essere utilizzata per alterare il contenuto sostanziale di una decisione. In secondo luogo, in materia di spese legali, il criterio dell’unico centro di interessi prevale sulla pluralità formale delle parti. Se più soggetti condividono la stessa linea difensiva e sono rappresentati dal medesimo legale, le spese vengono liquidate in modo unitario, evitando ingiustificate duplicazioni di costi a carico della parte soccombente.
È possibile correggere un decreto che ha omesso il nome di una parte?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’omissione del nome di una parte è un mero errore materiale, una svista dell’estensore, e può essere corretto attraverso l’apposita procedura.
Se due persone sono difese dallo stesso avvocato e hanno la stessa posizione, le spese legali vengono liquidate doppiamente?
No, la Corte ha chiarito che se più parti costituiscono un ‘unico centro di interessi’, ad esempio presentando un unico atto difensivo, le spese legali vengono liquidate una sola volta, come se si trattasse di un’unica parte.
Cosa si intende per ‘unico centro di interessi’ ai fini delle spese legali?
Significa che più parti, pur essendo soggetti distinti, condividono la medesima posizione processuale e gli stessi obiettivi difensivi, giustificando così una liquidazione unitaria delle spese legali a loro favore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25900 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25900 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nel ‘decreto di estinzione del giudizio di cassazione’ n. 2136/2024 del AVV_NOTAIO delegato, proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in NAPOLI INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che le rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-intimata-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nel ‘decreto di estinzione del giudizio di cassazione’ di questa Corte n. 2136/2024, laddove è stata omessa la menzione, quale controricorrente, della COGNOME;
rilevato che, nell’istanza si chiede altresì di precisare se le spese liquidate in favore della parte ‘ controricorrente COGNOME NOME, come da dispositivo del decreto n. 2136/2024 del 19.01.2024, debbano riferirsi anche, in via solidale, alla sig.ra COGNOME NOME oppure se tali spese debbano essere liquidate, in aggiunta, anche in favore di quest’ultima, in pari misura, con eventuale attribuzione, in caso di accoglimento e soltanto per queste ultime, all’antistatario sottoscritto avvocato’;
rilevato che sulla omissione del nome l’istanza è fondata, trattandosi di mera svista dell’estensore ;
ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione, nei limiti della richiesta volta ad aggiungere al nome della controricorrente quello di NOME COGNOME. Ferma ogni altra statuizione (corretta è infatti la liquidazione delle spese in favore di unica parte, intesa quale unico centro di interessi: v. controricorso per cassazione);
letto l’art. 391 bis c.p.c.;
P.Q.M.
la Corte dispone la correzione del decreto di estinzione n. 2136/2024 nel senso che: laddove leggesi ” COGNOME NOME, difese come in atti
(controricorrenti)”; debba leggersi ed intendersi:” COGNOME NOME e COGNOME NOME, difese come in atti (controricorrenti)”.
Ferma ogni altra statuizione.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni di competenza.
Così deciso in Roma l’11 settembre
2024