Errore Materiale nella Domanda CTU: la Ragionevolezza Prevale sul Formalismo
L’iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) è un passaggio cruciale per molti professionisti che desiderano mettere le proprie competenze al servizio della giustizia. La procedura, tuttavia, richiede attenzione e precisione, poiché un semplice errore materiale può compromettere l’esito della domanda. Una recente decisione della Corte d’Appello di Lecce illumina sulla possibilità di rimediare a tali sviste, facendo prevalere la sostanza sulla forma.
I Fatti del Caso: un Punteggio Fatale
Un professionista ha presentato istanza per la conferma della propria iscrizione all’albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Taranto. Tuttavia, il Comitato preposto ha respinto la richiesta. La motivazione? Il punteggio complessivo dichiarato nella scheda di valutazione allegata all’istanza era di 25,2, inferiore alla soglia minima di 30 punti prevista dal protocollo d’intesa locale per attestare la “speciale competenza” richiesta dalla legge.
Sentendosi leso da tale provvedimento, il professionista ha proposto reclamo alla Corte d’Appello, sostenendo che il punteggio insufficiente fosse il risultato di un mero errore materiale. Nello specifico, per una svista, aveva omesso di indicare nella scheda di valutazione alcune attività professionali svolte, che gli avrebbero garantito i punti necessari. A riprova di ciò, ha allegato al reclamo la scheda correttamente compilata, dalla quale emergeva un punteggio totale di 31,8, ben al di sopra del minimo richiesto.
Le Motivazioni della Corte d’Appello: perché un errore materiale non può essere decisivo
La Corte d’Appello ha accolto il reclamo, ribaltando la decisione del Comitato. I giudici hanno basato la loro decisione su un principio di ragionevolezza. Analizzando la documentazione, la Corte ha constatato che il reclamante era effettivamente in possesso dei requisiti di speciale competenza tecnica previsti dall’art. 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
La discrepanza tra i punteggi delle due schede (quella errata e quella corretta) era chiaramente riconducibile, come sostenuto dal professionista, a un’omissione nella compilazione iniziale. Secondo la Corte, non sarebbe stato ragionevole far dipendere la mancata conferma dell’iscrizione da un errore materiale nella redazione di un documento, soprattutto quando tale errore è stato prontamente emendato in sede di reclamo. Far prevalere un vizio puramente formale e sanabile sulla realtà sostanziale del possesso dei requisiti sarebbe stato contrario ai principi di giustizia.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione stabilisce un importante principio: un errore formale, prontamente corretto, non può pregiudicare il diritto di un professionista qualificato a essere iscritto nell’albo dei CTU. La Corte ha quindi disposto la conferma dell’iscrizione del professionista, ordinando alla cancelleria di procedere con gli adempimenti necessari.
Questa pronuncia offre una tutela significativa ai professionisti, confermando che, di fronte a un evidente errore materiale, è possibile ottenere giustizia attraverso gli strumenti di impugnazione previsti dalla legge. Sottolinea l’importanza di valutare la sostanza dei requisiti posseduti, piuttosto che fermarsi a un formalismo che, in questo caso, si è rivelato ingiustamente penalizzante. La vicenda serve anche da monito sull’importanza di compilare con la massima diligenza ogni documento, pur lasciando aperta la via del rimedio in caso di sviste sanabili.
Cosa succede se commetto un errore materiale nella domanda di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici?
Secondo questa decisione, se l’errore materiale (come un’omissione nella compilazione di una scheda di valutazione) viene tempestivamente corretto in sede di reclamo, non può essere motivo sufficiente per negare la conferma dell’iscrizione, a condizione che il professionista dimostri di possedere i requisiti sostanziali richiesti.
È possibile correggere un punteggio di valutazione troppo basso dopo che la domanda è stata respinta?
Sì, nel caso specifico il professionista ha presentato una scheda corretta in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto. La Corte ha accettato questa correzione, considerandola come l’emenda di un errore materiale, e ha basato la sua decisione finale sulla documentazione corretta che attestava il superamento del punteggio minimo.
Qual è stato il criterio decisivo per la Corte d’Appello per accogliere il reclamo?
Il criterio decisivo è stato il principio di ragionevolezza. La Corte ha ritenuto irragionevole negare la conferma dell’iscrizione a un professionista in possesso della speciale competenza richiesta, basandosi unicamente su un errore materiale nella compilazione di una scheda, errore che è stato peraltro prontamente corretto.
Testo del provvedimento
DECRETO CORTE DI APPELLO DI LECCE – N. R.G. 00000054 2025 DEL 02 04 2025 PUBBLICATO IL 04 04 2025
CORTE D’APPELLO Dl LECCE PRESIDENZA
N. 54/2025 V.G.
Il Collegio previsto dall’art. 5 disp. att. cod. proc. civ. composto dai seguenti Magistrati
Presidente della Corte d’Appello dott. NOME COGNOME
Procuratore Generale dott. NOME COGNOME
Presidente sezione lavoro dott.ssa NOME COGNOME
letto il reclamo ex art. 15 disp. att. c.p.c. proposto dal dott. rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME e gli atti allegati, avverso il provvedimento del Comitato per la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Taranto in data 4.12.2024, notificato a mezzo PEC in data 22.1.2025, con il quale veniva respinta la richiesta di conferma dell’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici formulata dallo stesso dott.
sentito il reclamante in camera di consiglio all’udienza tenutasi in data 02.04.2025;
osserva:
il dott. ha depositato, unitamente al reclamo, la scheda per la valutazione della speciale competenza, prevista dal punto 1.2.1 recante ‘Valutazione della speciale competenza’ del Protocollo d’intesa fra il Tribunale di Taranto, la Procura della Repubblica e gli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali, dalla quale risulta un punteggio complessivo dichiarato di 31,8; la scheda di valutazione allegata all’istanza di iscrizione all’Albo riportava invece un punteggio complessivo dichiarato di 25,2 e quindi inferiore a quello minimo di 30 previsto dal punto 1.2.1 del sopra citato protocollo, punteggio che determinava la mancata conferma dell ‘ iscrizione all ‘ albo; la ora rilevata differenza di punteggi tra le due schede deriva, come sostenuto dal reclamante, dall’omessa indicazione nell’istanza di iscrizione, per errore materiale, delle attività di cui alle lettere b), e) ed f) della scheda stessa;
il reclamante, in ragione della scheda corretta allegata al reclamo, risulta, quindi, in possesso del requisito della speciale competenza tecnica di cui all’art. 15 disp. att. c.p.c. come regolamentata dal protocollo vigente presso il Tribunale di Taranto, non risultando ragionevole fare dipendere la mancata conferma da un errore materiale nella compilazione della scheda allegata all ‘ istanza, errore tempestivamente emendato in sede di reclamo; a ciò consegue l ‘ accoglimento del reclamo con conseguente conferma nell ‘ iscrizione del reclamante nell ‘ albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Taranto;
visto l’art. 15 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto dal dott. e dispone la conferma dell’iscrizione del professionista ne ll’Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Taranto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione al reclamante ed al Presidente del Tribunale di Taranto.
Lecce, 2 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dott. NOME COGNOME