Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27636 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27636 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso 7537/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore fallimentare, domicilia to ‘ex lege’ presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente – contro
THORUS REAL ESTATE SPA
-intimato –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE)
-intimato – avverso la sentenza n. 8217/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 22/03/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva:
c on l’ordinanza n. 8217/2023 questa Corte rigettò il ricorso del RAGIONE_SOCIALE, controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e, con unico atto, RAGIONE_SOCIALE BPM s.p.a. e RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresen tate quest’ultime dall’AVV_NOTAIO.
Siccome evidenzia con ricorso per correzione di errore materiale il RAGIONE_SOCIALE nel dispositivo la condanna alle spese, quantificata in € 10.000,00, oltre accessori in favore dei controricorrenti RAGIONE_SOCIALE BPM e RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, risulta essere stata disposta solo in favore di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE con il controricorso espressamente non si oppone alla chiesta correzione.
Trattasi all’evidenza di errore materiale (sotto il profilo di involontaria omissione), essendo indubbio che la liquidazione delle predette spese va disposta in favore di entrambi i due soggetti controricorrenti, costituiti con un solo atto (cfr., in senso conforme, Cass. n. 28323/2020); errore al quale si può ovviare nei sensi di cui in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese non essendo stata manifestata resistenza all’accoglimento dell’istanza.
P.Q.M.
dispone, a correzione di materiale errore dell’ordinanza n. 8217/2023, emessa da questa Corte e depositata il 22/3/2023, aggiungersi, nel dispositivo dopo le parole: <> le parole: <>.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso in Roma il giorno 13 settembre 2023.