Errore Materiale: La Cassazione Corregge Se Stessa
Nel percorso della giustizia, la precisione è fondamentale. Tuttavia, può capitare che anche un provvedimento della massima importanza contenga una svista. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come l’ordinamento preveda uno strumento per rimediare a un errore materiale, garantendo la corretta esecuzione delle decisioni giudiziarie. Con questo provvedimento, la Corte di Cassazione interviene per correggere una propria precedente ordinanza, rettificando un’indicazione geografica cruciale per la prosecuzione del giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una precedente ordinanza (la n. 29093 del 2024) emessa dalla stessa Corte di Cassazione. In quella sede, i giudici avevano cassato una sentenza e rinviato la causa a un’altra corte per un nuovo esame. Tuttavia, nel dispositivo di tale provvedimento, era stato commesso un errore materiale: era stato indicato che il caso dovesse essere riesaminato dalla “Corte d’appello di Napoli”.
L’errore, puramente formale ma di sostanziale importanza pratica, avrebbe potuto creare confusione e ritardi. La parte corretta, infatti, avrebbe dovuto essere la “Corte d’appello di Salerno”. Rilevata la svista, la Corte si è attivata per la necessaria correzione.
La Procedura di Correzione dell’Errore Materiale
La Corte di Cassazione, agendo d’ufficio, ha emesso una nuova ordinanza dedicata esclusivamente alla rettifica. Questo tipo di intervento è una dimostrazione di come il sistema giudiziario sia dotato di meccanismi di autocorrezione per assicurare la coerenza e l’esecutività dei suoi atti. La decisione non entra nuovamente nel merito della controversia originaria, ma si limita a sanare la discrepanza formale.
La Corte ha specificato chiaramente che, ovunque nella precedente ordinanza fosse menzionata la Corte d’appello di Napoli come giudice del rinvio, si dovesse intendere e leggere invece la Corte d’appello di Salerno.
Le Motivazioni
La base giuridica per questa operazione si trova negli articoli 287, 288 e 289 del codice di procedura civile. Queste norme disciplinano proprio la procedura per la correzione degli errori materiali e di calcolo. L’articolo 287 c.p.c. stabilisce che le sentenze (e, per estensione, le ordinanze) affette da omissioni, errori materiali o di calcolo possono essere corrette dallo stesso giudice che le ha pronunciate. La motivazione della Corte è quindi puramente procedurale: constatato l’errore, si applica lo strumento normativo previsto per emendarlo, senza necessità di riaprire il dibattito sul fondo della questione.
Le Conclusioni
Questo caso, sebbene semplice nella sua risoluzione, sottolinea un principio importante: la giustizia deve essere non solo sostanziale ma anche formalmente precisa. Un errore materiale, se non corretto, può inficiare l’efficacia di una decisione e creare incertezza giuridica. L’intervento della Cassazione dimostra l’efficienza degli strumenti di autocorrezione previsti dalla legge, volti a garantire che la volontà del giudice, espressa nel provvedimento, sia tradotta in un testo privo di ambiguità e immediatamente applicabile. La prontezza nella rettifica assicura che il processo possa proseguire senza intoppi davanti al giudice territorialmente competente.
In cosa consisteva l’errore materiale commesso dalla Corte?
L’errore consisteva nell’aver indicato la “Corte d’appello di Napoli” come giudice del rinvio, anziché la corretta “Corte d’appello di Salerno”.
Come ha agito la Corte per correggere l’errore?
La Corte ha emesso una nuova ordinanza con cui ha disposto che, nel dispositivo del precedente provvedimento, la dicitura errata fosse sostituita con quella corretta, sanando così la svista.
Qual è la base giuridica per questo tipo di correzione?
La correzione si fonda sugli articoli 287, 288 e 289 del codice di procedura civile, che disciplinano specificamente la procedura per la correzione degli errori materiali e di calcolo nei provvedimenti giudiziari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18697 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18697 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 4741 del ruolo generale dell’anno 2024 ; che questa Corte nell’emettere l’ordinanza n° 29093 del rilevato 12 novembre 2024 è incorsa in errore materiale;
che infatti, nel menzionato provvedimento, nel dispositivo, laddove è scritto ‘ Cassa e rinvia alla Corte d’appello di Napoli ‘ si deve invece leggere ‘ Cassa e rinvia alla Corte d’appello di Salerno ‘;
p.q.m.
visti gli articoli 287, 288 e 289 del codice di procedura civile, così provvede: nell’ordinanza n° 29093/2024, nel dispositivo, laddove è scritto ‘ Cassa e rinvia alla Corte d’appello di Napoli ‘ si legga invece ‘ Cassa e rinvia alla Corte d’appello di Salerno ‘ .
Così deciso in Roma il 16 maggio 2025, nella camera di