Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28676 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13321/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 17333/2023 depositata il 16/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
con ordinanza n. 17333/2023 pubblicata in data 16.6.2023 nel procedimento R.G. 27356/2018 questa Corte ha accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, scrivendo nella motivazione dell’ordinanza a pag. 4 punto 2 (righe quintultima, quartultima e terzultima) che: « 2. La sentenza pubblicata il 30 maggio 2018 è stata impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi cui NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso »;
i sig.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto la correzione dell’ordinanza poiché, in realtà, il ricorso per cassazione -come si legge nell’intestazione -era stato proposto dai medesimi sulla base di quattro motivi di cassazione e ad esso ha resistito RAGIONE_SOCIALE;
gli istanti hanno altresì segnalato il passaggio argomentativo di cui al punto 5.1 (pag. 6) della medesima ordinanza ove reputano inserito erroneamente l’aggettivo «errate», chiedendo alla Corte di valutare «se» lo stesso «palesi un errore materiale che necessiti di correzione»: «…5.1 Deve ritenersi fondato il denunciato vizio di violazione di legge, in relazione ai parametri normativi indicati in relazione alla sopra riportata rubrica del secondo motivo di doglianza ed in relazione ad una serie di argomentazioni che, oltre ad essere giuridicamente errate (per quanto si dirà) in riferimento ai principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità nella materia in esame, evidenziano anche insuperabili profili di contraddittorietà intrinseca della motivazione virgola che vi è più impongono la Cassazione del provvedimento impugnato »;
-la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 30.10.2024 per la quale non sono state depositate memorie;
considerato
che può accedersi alla richiesta di correzione con riguardo all’errore materiale di cui al punto 2 di pag. 4 dell’ordinanza;
invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corte ha ritenuto che « L’errore di fatto cd. revocatorio è l’erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l’errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale (…)», e, nella specie, l’inversione nell’indicazione della parte ricorrente e resistente è certamente frutto di un errore materiale, come si evince dall’intestazione dell’ordinanza e dal resto della motivazione che la correda;
-non necessita invece di alcuna emenda il passaggio motivazionale segnalato dagli istanti, che non integra un errore materiale e che è chiaramente logicamente riferibile alle «argomentazioni» in relazione alle quali era formulato il motivo di doglianza esaminato;
-l’istanza di correzione è stata comunicata alle controparti dalla cancelleria, sicché il contraddittorio può ritenersi ritualmente realizzato, né i destinatari hanno fatto pervenire osservazioni in senso contrario.
In conclusione:
-l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n. 17333/2023 pubblicata in data 16.6.2023, alla pag. 4 punto 2 (righe quintultima, quartultima e terzultima) è scritto che:
« 2. La sentenza pubblicata il 30 maggio 2018 è stata impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi cui NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso »;
deve leggersi:
« 2. La sentenza pubblicata il 30 maggio 2018 è stata impugnata da NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE s.p.a. »;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020);
va disposto che a la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 17333/2023 pubblicata in data 16.6.2023, alla pag. 4 punto 2 (righe quintultima, quartultima e terzultima) è scritto che:
« 2. La sentenza pubblicata il 30 maggio 2018 è stata impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi cui NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso »;
deve leggersi:
« 2. La sentenza pubblicata il 30 maggio 2018 è stata impugnata da NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE s.p.a. ».
Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30.10.2024