Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8291 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
O R D I N A N Z A
sul procedimento iscritto al n. 4063/2023 R.G. pendente tra: , rappresentata e difesa
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME dall’AVV_NOTAIO e quest’ultimo in porprio .
Ricorrente contro
Condominio di INDIRIZZO.
Intimato per la correzione dell’errore materiale della ordinanza della Corte di Cassazione n. 3658 del 7. 2. 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal presidente NOME COGNOME.
La Corte,
vista la segnalazione depositata dall’AVV_NOTAIO, difensore della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME , per la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 3658 del 7. 2. 2023, nella parte in cui, nella intestazione, ha indicato come codifensore , insieme all’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO, di cui con la memoria depositata in data 9. 1. 2023 si era segnalata l ‘avvenuta cancellazione dall’albo professionale, e per avere omesso, nel dispositivo, di liquidare le spese direttamente in favore del difensore rimasto, dichiaratosi nella suddetta memoria antistatario;
premesso che, alla luce del provvedimento del Presidente di questa Sezione del 21. 2. 2023, la richiesta non integra un autonomo ricorso ma è volta a sollecitare a questa Corte il potere di emendare anche d’ufficio gli errori materiali, come previsto dall’art. 391 bis c.p.c.;
ritenuto che l’istanza di correzione merita accoglimento, atteso che dalla memoria deposita in giudizio risulta dichiarata sia la cancellazione dell’albo professionale da parte dell’AVV_NOTAIO che la qualità di antistata rio dell’AVV_NOTAIO, sicché l’omesso riproduzione di tali dati nell’ordinanza integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione;
che nulla deve disporsi sulle spese del procedimento di correzione
P.Q.M.
dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 3658 del 7. 2. 2023, disponendo che, nella sua intestazione a pagina 1, laddove vengono indicati i difensori della controricorrente RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, in luogo delle parole ‘ dagli avvocati NOME e NOME ‘ , si legga ‘ dall’avvocato COGNOME ‘, e nel dispositivo, a pagina 6, dopo le parole ‘ spese del giudizio di legittimità ‘ siano inserite le seguenti parole ‘ in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario, ‘ .
Manda alla Cancelleria l’annotazione della presente ordinanza sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.