Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 499 Anno 2023
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 26622-2021 proposto da:
BANCA CREDITO COOPERATIVO ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA , INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
Civile Ord. Sez. 6 Num. 499 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso l’ordinanza n. 22388/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/08/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’ 11/11/2022 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
LA CORTE RILEVA
-Con ordinanza n. 22388 del 2021 questa Corte ha respinto il ricorso proposto da Banca di Credito Cooperativo di Roma, nei confronti di COGNOME NOME, anche nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, e di COGNOME NOME.
La detta società ha domandato procedersi alla correzione dell ‘errore materiale che assume presente nel provvedimento impugnato, ove non sarebbe stata disposta la richiesta distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari della parte convenuta.
– Sull’istanza proposta a norma dell’art. 391 bis c.p.c. si è instaurato il contraddittorio, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte.
– L’istanza è fondata: il provvedimento presenta la denunciata omissione, che ben può emendarsi attraverso il procedimento di correzione dell’errore materiale ( per tutte: Cass Sez. U. 27 novembre 2019, n. 31033).
P.Q.M.
La Corte
Sez. VI – R.G. 26622/2021 camera di consiglio 11.11.2022
dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 22388/2021, alle parole «condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legit timità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge » sia aggiunto: «dispone la distrazione delle spese in favore dei difensori della detta parte controricorrente, siccome antistatari»; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6ª Sezione