Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3128 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3128 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
in esito al procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g., relativo al decreto di estinzione n. 26218/2025, reso da questa CORTE, a definizione del precedente ricorso iscr. al n. 18969/2024 r.g., ex art. 391 c.p.c. e depositato il 26/09/2025;
nel procedimento tra le parti:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-già ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-già resistente-
estinzione ex art. 380-
bis cpc
Ad. CC 22 gennaio
2026 n. 19371/2025 rg
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge;
-già resistenti-
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-già resistenteudita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere COGNOME NOME;
rilevato che
questa Corte, investita del ricorso n. 18969/2024 r.g., proposto da COGNOME NOME, nella qualità ivi indicata, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 3148/2024 del Tribunale di Palermo depositata il 03/06/2024 – con decreto n. 26218/2025, per quanto qui rileva, ha così deciso:
<< Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
<>;
avverso detto decreto di estinzione ha proposto ricorso COGNOME NOME, chiedendo correggersene l’errore materiale nella parte in cui è stato condannato alle spese personalmente e
solidalmente, sebbene avesse impugnato la sentenza gravata nella qualità di curatore dell’eredità di COGNOME NOME, qualità che aveva indicato nel ricorso e di cui non è stata data indicazione nel decreto di estinzione del giudizio;
la Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione;
considerato che
il ricorso per correzione di errore materiale non risulta essere stato notificato alle parti, che si erano costituite nel procedimento concluso con il corrigendo decreto: anzi, avendo espressamente chiesto il ricorrente di provvedere con decreto inaudita altera parte ;
il procedimento di correzione, una volta doverosamente investito il Collegio per non essere prevista alcuna alternativa dall’art. 391-bis c.p.c., deve concludersi necessariamente con un’ordinanza, non essendo normativamente disciplinata la possibilità che quello pronunci a sua volta un decreto;
l’odierno ricorrente aveva effettivamente indicato, nel ricorso originario (pp. 1-2), la qualità di curatore dell’eredità di COGNOME NOME, ai fini della impugnazione della sentenza gravata;
all’omissione della relativa indicazione può effettivamente ovviarsi con la procedura di correzione di errore materiale, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 391bis c.p.c. (in base al quale <> è effetto da errore materiale, la parte interessata può chiederne la correzione);
tutte le parti hanno ricevuto avviso dell’odierna adunanza camerale, ma, unitamente all’avviso di fissazione, non è stato comunicato anche il ricorso per correzione, introduttivo della presente procedura;
in via generale, il procedimento di correzione di errore materiale ad istanza di parte presuppone la notificazione del ricorso alle
contro
parti quale onere dell’interessato (prescritto a pena di inammissibilità) e, nel caso, il ricorso proposto dal ricorrente non è stato notificato alle altre parti interessate;
in caso di ricorso di correzione di errore materiale, se non vi è prova della notifica del ricorso alle parti costituite nel procedimento concluso con la corrigenda ordinanza, occorre, di norma, convertire da procedura a istanza di parte in procedura di ufficio (al riguardo, cfr. Cass. n. 15149/25 e n. 31109/24) e con ordinanza interlocutoria rinviare agli adempimenti di Cancelleria;
nel caso di specie, tuttavia, non è necessaria detta conversione, essendo il ricorso, di cui si chiede la correzione, preordinato alla correzione di provvedimento (decreto di estinzione, per l’appunto) per la cui pronuncia non è prevista la previa instaurazione di specifico contraddittorio tra le parti: sicché è congruente con tale premessa la conclusione che analoga previa comunicazione non sia necessaria neppure per dare impulso alla procedura di correzione;
d’altra parte, alla pronuncia del decreto, anche come corretto, può sempre seguire, ai sensi del terzo comma dell’art. 391 c.p.c., l’istanza di fissazione dell’udienza ad opera di una delle parti, entro dieci giorni dalla comunicazione;
pertanto, anche senza previa integrazione del contradittorio, può procedersi alla correzione del detto decreto n. 26218/25, laddove in motivazione e nel dispositivo parte ricorrente viene condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, mediante aggiunta, dopo la menzione delle generalità di NOME COGNOME, delle parole ‘in qualità di curatore dell’eredità di COGNOME NOME‘;
in definitiva, va affermato il seguente principio di diritto:
<>;
nulla vi è a disporsi sulle spese, per la natura del presente procedimento;
essendo il presente provvedimento di correzione redatto in formato elettronico, si dà mandato alla Cancelleria della Corte di formare un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.;
p. q. m.
dispone correggersi il decreto di estinzione n. 26218/2025, reso da questa Corte ex art. 391 c.p.c. e depositato il 26/09/2025, mediante l’inserimento, in motivazione e nel dispositivo, dopo la menzione delle generalità di NOME COGNOME, delle parole ‘in qualità di curatore dell’eredità di COGNOME NOME‘.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 196quinquies, comma quinto, disp. att. c.p.c., come sopra indicati.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME