Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6741 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6741 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9355/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-intimato-
Per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza emessa da questa Corte n. 2935/2025 del 19.12.2024, pubblicata in data 5.2.2025, resa nel giudizio avente il n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Fatti di causa
1.COGNOME NOME, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE ha proposto istanza di correzione di errore materiale in relazione all’ordinanza emessa da questa Corte n. 2935/2025 del 19.12.2024, pubblicata in data 5.2.2025, resa nel giudizio avente il n.r.g. 9355/2019, numero sezionale n. 6946/2024.
Ha osservato che nel frontespizio nell’ordinanza n. 2935/2025 si legge: ‘… sul ricorso iscritto al n. 9355/2019 R.G. proposto da NOME COGNOME, nella qualità di rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, dall’AVV_NOTAIO …’, laddove il nominativo corretto della ricorrente è RAGIONE_SOCIALE e che, nella descrizione dei fatti di causa contenuta nell’ordinanza n. 2935/2025, al punto 1, pag. 1, si legge: ‘1. L’Agenzia delle Entrate di Potenza, con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO procedeva alla rettifica della rendita proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE …’, laddove il nominativo corretto della ricorrente è RAGIONE_SOCIALE
Ne ha pertanto chiesto la correzione.
Ragioni della decisione
Il ricorso va accolto.
Infatti, come emerge dall’esame del ricorso introduttivo proposto avverso la sentenza n. 770/1/2018, depositata in data 21.12.2018, della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE (definito con l’ordinanza di questa Corte n. 2935 del 2025), parte ricorrente era la società RAGIONE_SOCIALE e non la società RAGIONE_SOCIALE, erroneamente indicata nel frontespizio e nella prima pagina dell’ordinanza di cui si chiede la correzione.
Si tratta che di una mera svista frutto di errore materiale emendabile ai sensi dell’art 287 c.p.c. e deve quindi disporsi la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.
Sez. U. 14/11/2024, n. 29432).
La Corte accoglie il ricorso disponendo che sia nel frontespizio che a pag. 1, ultima riga dell’ordinanza di questa Corte n. 2935 del 2025 laddove si legge ‘RAGIONE_SOCIALE‘ il nome venga corretto in ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Manda alla Cancelleria per adempimenti ed annotazione. Così deciso, in Roma, 17 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME