Errore Materiale sul Contributo Unificato: La Cassazione Chiarisce
Quando un ricorso viene dichiarato ‘assorbito’, la parte che lo ha proposto è comunque tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha risposto a questa domanda, correggendo un errore materiale sul contributo unificato contenuto in un suo precedente provvedimento. Questa decisione è fondamentale per comprendere i presupposti per il raddoppio del contributo e le tutele per i litiganti.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Assorbito, un Contributo Indebito
La vicenda nasce da una precedente ordinanza della Corte di Cassazione. In quel giudizio, erano stati proposti due ricorsi: uno principale e uno incidentale condizionato. La Corte aveva respinto il ricorso principale e, di conseguenza, aveva dichiarato ‘assorbito’ quello incidentale, poiché la sua trattazione era subordinata all’accoglimento del primo.
Nel dispositivo della decisione, tuttavia, la Corte aveva stabilito che i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato sussistevano sia per il ricorrente principale (sconfitto) sia per quello incidentale. Quest’ultimo, ricevuta la richiesta di pagamento da parte dell’agente della riscossione, ha presentato istanza alla Cassazione per la correzione di quello che riteneva essere un evidente errore materiale.
La Decisione della Corte e la correzione dell’errore materiale contributo unificato
La Corte di Cassazione ha accolto l’istanza, riconoscendo la fondatezza delle ragioni del ricorrente incidentale. I giudici hanno ordinato la correzione della precedente ordinanza, eliminando ogni riferimento all’obbligo di pagamento del contributo a carico di chi aveva proposto il ricorso incidentale.
Il Principio di Diritto: Quando si Paga il Doppio Contributo?
Il punto centrale della decisione ruota attorno all’interpretazione dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia). La norma prevede che il giudice debba dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato quando l’impugnazione (principale o incidentale) viene:
- Respinta integralmente nel merito.
- Dichiarata inammissibile.
- Dichiarata improcedibile.
La Corte ha sottolineato che queste sono le uniche tre ipotesi previste dalla legge. Non vi è alcun margine di discrezionalità per il giudice.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è chiara e lineare. Un ricorso dichiarato ‘assorbito’ non rientra in nessuna delle tre categorie sopra elencate. L’assorbimento, infatti, non comporta alcuna statuizione sul merito o sul rito del ricorso; semplicemente, la sua decisione è divenuta superflua a seguito dell’esito del ricorso principale. Pertanto, far gravare l’obbligo del doppio contributo sul ricorrente incidentale in questo scenario costituisce un errore materiale contributo unificato, ovvero una svista che non riflette la corretta applicazione della legge.
I giudici hanno quindi applicato l’art. 391 bis del codice di procedura civile, che consente la correzione degli errori materiali, disponendo la cancellazione delle parole ‘e di quello incidentale’ dalla precedente ordinanza. La Corte ha inoltre precisato che, per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del giudizio, non era necessario integrare il contraddittorio con le altre parti, le quali non avrebbero subito alcun pregiudizio dalla correzione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio di fondamentale importanza in materia di spese di giustizia. L’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato ha una natura sanzionatoria, volta a scoraggiare impugnazioni infondate. Tale obbligo, però, può scattare solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. Estenderlo a ipotesi non contemplate, come quella di un ricorso assorbito, rappresenta un errore che può e deve essere corretto. Per i cittadini e i loro legali, questa decisione rappresenta una garanzia che le norme sulle spese processuali verranno applicate con rigore, evitando oneri economici non dovuti.
Quando un ricorso incidentale è dichiarato ‘assorbito’, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato sorge solo quando un’impugnazione viene respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile, non quando viene dichiarata assorbita.
Cosa si intende per ‘errore materiale’ in un provvedimento giudiziario?
Si tratta di una svista o di un errore di trascrizione che non altera la sostanza della decisione. Nel caso specifico, l’errore è stato includere il ricorrente incidentale tra i soggetti tenuti al pagamento del doppio contributo, nonostante il suo ricorso fosse stato assorbito e non rigettato.
È possibile correggere un errore materiale in un’ordinanza della Cassazione?
Sì, attraverso il procedimento di correzione previsto dall’art. 391 bis del codice di procedura civile. Questo permette di emendare l’errore senza dover rimettere in discussione il merito della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8427 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8427 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26087/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
–ricorrente– contro
COGNOME NOME e DI INDIRIZZO,
-intimati-
Per la correzione di errore materiale del l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.27080/2021 depositata il 6.10.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
- Con ordinanza n. 27080/2021 del 24.3/6.10.2021 la Corte di Cassazione respingeva il ricorso principale di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 23.9/18.10.2016, dichiarava assorbito il ricorso incidentale di COGNOME NOME, condannava il COGNOME al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità a favore della sola COGNOME, essendo rimasti intimati gli altri destinatari del ricorso principale, ed al punto 9 della motivazione stabiliva che ‘ ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto ‘, statuendo poi in conformità al capoverso del dispositivo.
- Con ricorso alla Suprema Corte notificato a COGNOME NOME ed a NOME, COGNOME NOME, facendo presente di avere ricevuto da RAGIONE_SOCIALE la richiesta di pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato sul presupposto che il suo ricorso incidentale sarebbe stato rigettato, ha chiesto la correzione dell’indicata ordinanza n. 27080/2021 della Cassazione, nella parte in cui in motivazione e nel dispositivo ha dato atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, anziché solo da parte del ricorrente principale, benché il ricorso incidentale condizionato da lei proposto non fosse stato rigettato, ma dichiarato assorbito, trattandosi con tutta evidenza di un errore materiale, ed ha chiesto quindi che alla
pagina 11 rigo 25 ed alla pagina 12 rigo 6 dell’ordinanza in questione siano eliminate le parole ‘ e di quello incidentale ‘. I destinatari della notifica son rimasti intimati.
Preliminarmente occorre dare atto che pur essendo avvenuta la notifica del ricorso per correzione solo a COGNOME NOME ed a COGNOME NOME, e non agli altri soggetti rimasti intimati nel giudizio di legittimità definito con l’ordinanza corrigenda, risulta superfluo, per esigenze di ragionevole durata del giudizio ex art. 111 della Costituzione e di tutela effettiva del diritto di difesa nei casi in cui sia ravvisabile una sua lesione in concreto di qualche rilievo, disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti, che non potrebbero trarre alcun vantaggio, o svantaggio dalla modifica della statuizione relativa al contributo unificato fatto gravare sulla ricorrente incidentale COGNOME NOME.
L’istanza di correzione va accolta, in quanto l’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che il giudice dia atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato se dovuto, soltanto nei casi in cui l’atto d’impugnazione, principale, o incidentale, venga respinto integralmente nel merito, o dichiarato inammissibile, o improcedibile, senza lasciare alcun margine di discrezionalità, per cui deve ritenersi doveroso e non oggetto di valutazione dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso sia rigettato, o dichiarato inammissibile, o improcedibile, e di contro non dare atto della sussistenza di tali presupposti quando, come nella specie, il ricorso sia dichiarato assorbito, senza alcuna statuizione di merito, o di rito su di esso.
Pertanto, in applicazione dell’art. 391 bis cpc, va disposta la correzione eliminandosi l’obbligo di versamento del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale non contenzioso.
P.Q.M.
La Corte ordina la correzione della propria ordinanza n. 27080/2021 del 24.3/6.10.2021 mediante eliminazione alla pagina 11 rigo 25 ed alla pagina 12 rigo 6 delle parole ‘ e di quello incidentale ‘. Manda alla cancelleria per l’annotazione sull’originale dell’ordinanza corretta.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.2.2024