Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2748 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2024
Oggetto:
correzione di
errore materiale
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso n. 27162/22 proposto da
-) RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione ;
– intimati – per la correzione d’ufficio dell’ordinanza della Corte di cassazione 21.9.2022 n. 27553;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza 26.11.2020 n. 26924 questa Corte dichiarò inammissibile il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti della mutua assicuratrice RAGIONE_SOCIALE; della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, e della società RAGIONE_SOCIALE (che in seguito muterà ragione sociale in RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE , e come tale sarà d’ora innanzi indicata ); la medesima ordinanza condannò la ricorrente ‘ a rifondere alla controricorrente le spese processuali’ .
Di tale ordinanza la RAGIONE_SOCIALE chiese la correzione ai sensi dell’art. 391bis c.p.c., deducendo che per mero errore la parte soccombente era stata condannata a rifondere le spese di lite ‘ alla controricorrente ‘, invece che ‘ alle parti controricorrenti’ , le quali erano due.
Con ordinanza 21.9.2022 n. 27553 questa Corte dichiarò inammissibile il suddetto ricorso, in quanto non notificato alle controparti. Successivamente il consigliere coordinatore della Sesta Sezione civile di orte, con provvedimento del 23.11.2022, richiese d’ufficio la dell’errore materiale, e dispose procedersi ad una nuova iscrizione
questa C correzione a ruolo per la trattazione del procedimento di correzione.
La difesa della RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza (datata 28.6.2023) di sollecito della correzione richiesta col ricorso iscritto al n. di ruolo 15635/21, e successivamente ha depositato memoria in data 31.10.2023.
Le altre parti sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Reputa doveroso il Collegio premettere che il ricorso per correzione di errore materiale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nel 2021 ed iscritto al n. di ruolo 15635/21, per il quale è stata depositata istanza di sollecito, è stato come già detto dichiarato inammissibile con ordinanza 27553/22.
Nella presente sede pertanto quel che forma oggetto di decisione non è il suddetto ricorso, ma la richiesta di correzione d’ufficio, formulata dal consigliere coordinatore della Sesta Sezione Civile in data 23.11.2022.
Tale richiesta di correzione d’ufficio è fondata e va accolta.
Nel giudizio concluso dall’ordinanza corrigenda (Cass. 26924/20) vi erano quattro parti: oltre la società ricorrente, due parti controricorrenti ed una quarta parte rimasta intimata.
L’ordinanza suddetta dichiarò inammissibile il ricorso ‘ con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado alla controricorrente ‘ .
E’ dunque evidente l’errore materiale in cui incorse la suddetta ordinanza, consistito nel non avere considerato che le parti vittoriose e costituite erano due, e non una.
L’ordinanza 26924/20 di questa Corte deve pertanto essere corretta come segue:
(A) alla pagina 4, quarto capoverso, in luogo delle parole:
‘ alla controricorrente’
si leggano le parole:
‘alle controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘
(B) alla pagina 4, penultimo capoverso, in luogo delle parole:
‘ condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 3500, oltre a € 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge ‘
si leggano le parole:
‘ condannando la ricorrente a rifondere alle controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE le spese processuali, liquidate in complessivi € 3500 per ciascuna, oltre a € 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge ‘ .
Non è luogo a provvedere sulle spese di questo procedimento, avente natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061).
P.q.m.
(-) dispone che l’ordinanza di questa Corte 26.11.2020 n. 26924, pronunciata sul ricorso n. 3149/19, sia corretta come in motivazione;
(-) manda alla Cancelleria di annotare sull’originale del provvedimento corretto la presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 28.11.2023.
Il Presidente (NOME COGNOME)