Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36415 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36415 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
di correzione di ufficio
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente – COGNOME.
Consigliere
Ud. 14/11/2023 CC
COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato d’ufficio la seguente
ORDINANZA
sul ricorso per correzione di errore materiale d’ufficio iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO r iguardo all’ordinanza della Sesta Sezione-3 di questa Corte n. 3518 del 2023, emessa in data 6 febbraio 2023 nel procedimento iscritto al n.rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, già vertente fra:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, domiciliati presso la PEC del primo;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, domiciliato presso al PEC;
– resistente – udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Presidente Relatore COGNOME NOME COGNOME;
Ritenuto che:
Con ordinanza n. 3518 del 6 febbraio 2023 la Sesta Sezione-3 di questa Corte, provvedendo a seguito di ordinanza interlocutoria n. 30742 del 2022, la quale in precedenza aveva ravvisato omessa notificazione del ricorso per correzione di errore materiale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE riguardo all’ordinanza della Sesta Sezione-3 n. 8674 del 2022 ed iscritto al n.r.g. 8157 del 2022, disponeva la chiesta correzione.
Il Presidente Titolare della Terza Sezione Civile, essendo stata soppressa la Sesta Sezione-3 e transitate le relative competenze a questa Sezione, ravvisava i presupposti per disporsi la correzione d’ufficio della predetta ordinanza n. 3518 del 2023.
Conseguentemente è stata disposta, previa iscrizione a ruolo con il n.r.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO, la trattazione del procedimento di correzione ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
Le parti non hanno depositato memoria ed il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Considerato che:
Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per disporsi la correzione d’ufficio dell’ordinanza n. 3518 del 2023, che si ravvisano nella circostanza che – per evidente errore materiale – in detta ordinanza, mentre nella intestazione è stato indicato esattamente il numero di pubblicazione dell’ordinanza corrigenda, cioè il n. 8674 del 2022, viceversa nel dispositivo si è disposta la correzione dell’ordinanza interlocutoria n. 30742 del 2022, la quale aveva invece provveduto in via interlocutoria sul ricorso per correzione della RAGIONE_SOCIALE.
Consegue che deve disporsi d’ufficio la correzione dell’ordinanza n. 3518 del 2023 nei termini che si indicano nel seguente dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dispone d’ufficio correggersi l’errore materiale figurante nell’ordinanza n. 3518 del 2023, in modo che nel dispositivo di essa, in luogo delle parole ‘nell’ordinanza del 19 ottobre 2022 n. 30742’ si intendano sostituite le parole ‘nell’ordinanza del 17 marzo 2022 n. 8674’.
Visto l’art. 288 c.p.c. dispone che la cancelleria provveda ad annotare la presente sull’ordinanza n. 3518 del 2023, nonché ad annotare la correzione anche sull’ordinanza n. 8674 del 2022.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2023 nella camera di consiglio