Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 35269 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 35269 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto l’ordinanza di questa Corte n. 15337/2023, pronunciata nel giudizio di legittimità vertente
tra
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
e
TERZI CLOTILDE, COGNOME NOME E COGNOME NOME rappresentate e difese dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrenti e ricorrenti incidentalinonché
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
-controricorrente –
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15.12.2023, dal Presidente NOME COGNOME;
rilevato che viene chiesta dal controricorrente vittorioso NOME COGNOME la correzione dell’errore materiale della ordinanza n. 15337/2023/ di questa Corte, con riferimento all’anno della decisione riportato in dispositivo e con riferimento all’ammontare delle spese del giudizio di legittimità che, a dire dell’istante, sarebbero state liquidate senza tener conto dell’intera attività difensiva da lui svolta e, in particolare, della proposizione anche di un controricorso per resistere al ricorso incidentale spiegato dalle altre controricorrenti COGNOME, non essendovi menzione di tale atto difensivo nel provvedimento;
che all’istanza resiste l’RAGIONE_SOCIALE (originaria ricorrente);
considerato che, come dispone l’art. 391 bis cpc, la correzione di errore materiale può essere chiesta e può essere rilevata di ufficio anche dalla Corte di Cassazione in qualsiasi tempo;
ritenuto che il ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 15337/2023 è fondato solo in relazione all’anno della decisione riportato in calce nel dispositivo che, effettivamente -come emerge dagli atti e dall’intestazione stessa del provvedimento (v. pagg. 1 e 2) -è il 2023 e non il 2022;
ritenuto che per il resto il ricorso è infondato perché:
-nell’ordinanza di questa Corte n. 15337/2023 a pag. 3 rigo 11 si dà atto che avverso il ricorso principale della RAGIONE_SOCIALE (menzionato nei tre righi superiori) ‘ NOME COGNOME resiste con controricorso ‘;
-nell’intestazione, a pag. 2 rigo 3, si dà altresì atto che il COGNOME è ‘ controricorrente su ric. incidentale ‘;
ritenuto pertanto, dal semplice coordinamento di tali indicazioni, che la Corte di Cassazione, contrariamente a quanto si assume in ricorso, ha comunque dato atto della duplice attività difensiva svolta dal COGNOME (deposito di controricorso per resistere al ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE e di successivo controricorso ‘ su ric. incidentale ‘ spiegato dalle COGNOME –COGNOME) e, conseguentemente, ha liquidato le spese tenendo conto di tale attività difensiva;
ritenuto invece che gli unici ulteriori errori materiali che la Corte di Cassazione rileva di ufficio, come le è consentito – si rinvengono a pag. 3 rigo 15 della citata ordinanza laddove si omette di ribadire che al ricorso incidentale delle controricorrenti COGNOME anche il COGNOME resiste con proprio controricorso (peraltro, nel provvedimento, per ulteriore mero refuso, si fa riferimento ‘ all’appello incidentale ‘, piuttosto che ‘ al ricorso incidentale ‘);
che pertanto solo in questi termini va disposta la correzione dell’ordinanza citata;
visto l’art. 391 bis cpc;
PQM
in parziale accoglimento dell’istanza, che rigetta per il resto, dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 15337/2023 nel senso che:
-a pag. 3 rigo 15 in luogo delle parole ‘ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso all’appello incidentale ‘ deve leggersi ‘ RAGIONE_SOCIALE resistono con separati controricorsi al ricorso incidentale ‘;
-a pag. 7 nell’ultimo rigo del dispositivo dopo la parola ‘ 14 aprile ‘ deve leggersi ‘2023’ in luogo di 2022.
Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni sull’originale.
Roma, 15.12.2023