Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4211 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4211 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17432/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 2 settembre 2025:
nel procedimento tra le parti :
NOME COGNOME Sepe Quarta, rappresentato e difeso da sé stesso;
-già ricorrente- contro
NOME COGNOME;
-già intimata- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 15527/2025, pubblicata il 10/06/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che NOME COGNOME Sepe Quarta, parte ricorrente nel giudizio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo generale per l’anno 2023, definito da questa Corte con ordinanza n. 15527/2025 con la cassazione della pronuncia impugnata e contestuale decisione nel merito, ha sollecitato la correzione della ordinanza, nella parte in cui
la Corte ha liquidato gli esborsi nella somma di € 200,00; si evidenzia che le spese vive ammontavano a € 701,00, si cui € 674,00 per il contributo unificato e € 27,00 per imposta di bollo per anticipazione forfetarie, così come risultava dalla ricevuta telematica di pagamento in atti e comunque esibita a corredo dell’istanza di correzione; a tale istanza ha fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio con provvedimento del Presidente titolare del 10 settembre 2025;
considerato che la correzione sollecitata dal ricorrente è giustificata e va accolta; invero, l’errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato con il procedimento di correzione di cui all’art. 287 c.p.c. (Cass. n. 21012/2010; Cass. n. 16778/2015); in termini generali è stato precisato che «a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. per ottenerne la quantificazione (Cass., S.U. n. 16415/2018; Cass. n. 29029/2018); nel caso di specie l’importo delle spese vive risulta oggettivamente dalla ricevuta telematica di pagamento, per cui deve disporsi che nell’ordinanza di questa Corte n. 15527 del 2025 sia apportata la correzione richiesta.
P.Q.M.
La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 15527 del 2025 sia apportata la seguente correzione di errore materiale:
nel dispositivo, secondo capoverso, quarto rigo, le parole «esborsi liquidati in euro 200,00» siano sostitute dalle parole «esborsi liquidati in Euro 701,00»;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, in data 18 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME