Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6951 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6951 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15880/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
NOME, NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 28415/2023 depositata l’ 11/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti hanno vittoriosamente resistito ad un ricorso per cassazione proposto nei loro confronti da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con ordinanza 28145/2023 questa Corte ha riconosciuto loro le spese del giudizio di cassazione.
I ricorrenti chiedono la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della suindicata ordinanza con riferimento alla liquidazione delle spese, non risultando ivi chiaramente indicato l’ammontare delle spese di giudizio di cassazione liquidate in loro rispettivo favore.
Chiedono il rigetto dell ‘ istanza i signori NOME COGNOME e altri.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di difetto di procura per la correzione di errore materiale sollevata dai signori NOME COGNOME e altri, dovendo al riguardo ribadirsi che la <> (Cass. 730/ 2015).
Nel merito l’ istanza degli odierni ricorrenti è fondata.
Il dispositivo dell’ ordinanza 28145/2023 di questa Corte risulta formulato nei seguenti termini: <>.
Emerge evidente che esso reca indebite duplicazioni in favore dei controricorrenti NOME e NOME COGNOME nella liquidazione delle spese del giudizio di cassazione disposta in loro favore.
L’ordinanza va conseguentemente corretta come da dispositivo.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391bis c.p.c., trattandosi di procedimento di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non essendo in alcun caso configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui come nella specie la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica ( v. Cass., Sez. Un., 14/11/2024, n. 29432 ).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. D ispone la correzione dell’errore materiale nel dispositivo dell’ordinanza Cass. n. 28415/2023, nei seguenti termini: <>. Manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce a ll’ordinanza n. 28415/2023, oggetto di correzione.
Così deciso in Roma, il 30/9/2025
Il Presidente