Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29156 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29156 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
Nel procedimento di correzione di errore materiale promosso dall’Ufficio, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. , tra:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) , giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, -ricorrente -e
COMUNE DI SCOPPITO -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 6264/2023 depositata il 02/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la Corte ha rilevato l’errore presente nella motivazione e nel dispositivo dell’ordinanza n. 6462 del 2023, nella parte in cui,
rispettivamente, a pag. 10, punto 5, è scritto che ‘le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata nel dispositivo’ anziché ‘nulla sulle spese essendo il Comune di Scoppito rimasto intimato’ e, a pag. 11, righe da 1 a 5, è scritto ‘condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 600,00 per compensi. Oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge’;
2. le parti sono rimaste intimate;
deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che riguarda non la sostanza del giudizio ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020);
nel caso in esame, considerato che nella stessa ordinanza n.6264/2023 si evidenzia che il Comune era rimasto intimato, è evidente l’errore materiale in cui si è incorsi quando nella motivazione e nel dispositivo si è ritenuto sussistente il presupposto per la condanna del ricorrente, soccombente, alle spese;
deve quindi ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza, attraverso la sostituzione, a pagina 10, punto 5 della parte motiva, della locuzione ‘nulla sulle spese essendo il Comune Scoppito rimasto intimato’ alla locuzione ‘le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata nel dispositivo’ e la eliminazione, a pag. 11, righe da 1 a 5, dal dispositivo, dell a frase ‘… condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della
contro
ricorrente, liquidandole nella misura di €200,00 per esborsi e di € 600,00 per compensi. Oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge’;
P.Q.M.
la Corte dispone che l’ordinanza Cass. n.26264 del 2 marzo 2023 sia corretta nei sensi di cui in motivazione.
Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso nell’adunanza camerale del 3.10.2023, con modalità da