Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1606 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1606 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7496/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in PALERMO, INDIRIZZO DOM DIG. presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato – avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 2171/2017 depositata il 27/01/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
La Corte, letto il ricorso depositato dall’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME avente ad oggetto istanza di
correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 2171/2017 depositata il 27.01.2017, che ha cassato il decreto della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 284/2014, depositato il 06.03.2014.
RILEVATO CHE:
viene chiesta la correzione dell’errore materiale dell ‘ ordinanza n. 2171/2017 di questa Corte che, per quanto qui interessa, aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in favore della ricorrente, al pagamento dei danni non patrimoniali -derivati dall’irragionevole durata di un giudizio dinanzi al TAR di Palermo – per l’importo di € . 564,00, oltre accessori di legge, indicando erroneamente in dispositivo il Ministero della Giustizia quale soggetto condannato al pagamento;
questa Corte rileva il chiaro errore materiale ( ex multis : Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017, Rv. 644292; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868) e ne dispone la correzione ai sensi dell’art. 391 -bis , comma 1, cod. proc. civ.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. U, ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass. ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass. ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso per correzione di errore materiale proposto da NOME COGNOME dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 2171/2017 depositata il 27.01.2017 sia corretta nel senso per cui, alla pagina 8 secondo rigo, dopo il verbo «condanna» siano inserite le seguenti parole: «il Ministero dell’Economia e delle Finanze» .
Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda