Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1606 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1606 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7496/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, DOM DIG. presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 2171/2017 depositata il 27/01/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
La Corte, letto il ricorso depositato dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME , avente ad oggetto istanza di
correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 2171/2017 depositata il 27.01.2017, che ha cassato il decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Caltanissetta n. 284/2014, depositato il 06.03.2014.
RILEVATO CHE:
viene chiesta la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza n. 2171/2017 di questa Corte che, per quanto qui interessa, aveva condannato il RAGIONE_SOCIALE, in favore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, al pagamento dei danni non patrimoniali -derivati dall’irragionevole durata di un giudizio dinanzi al TAR di Palermo – per l’importo di € . 564,00, oltre accessori di legge, indicando erroneamente in dispositivo il RAGIONE_SOCIALE quale soggetto condannato al pagamento;
questa Corte rileva il chiaro errore materiale ( ex multis : Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017, Rv. 644292; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868) e ne dispone la correzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 -bis , comma 1, cod. proc. civ.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. U, ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass. ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass. ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso per correzione di errore materiale proposto da NOME COGNOME, dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 2171/2017 depositata il 27.01.2017 sia corretta nel senso per cui, alla pagina 8 secondo rigo, dopo il verbo «condanna» siano inserite le seguenti parole: «il RAGIONE_SOCIALE» .
Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda