Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6122 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24092/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente
domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente-
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente-
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente-
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 25066/2021 depositata il 16/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. – Il presidente titolare di questa prima sezione civile della Corte di cassazione propone, su sollecitazione d ell’AVV_NOTAIO, istanza di correzione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 391 bis c.p.c., di errore materiale che sarebbe contenuto nell’ordinanza numero 25066 del 2021 depositata il 16 settembre 2021.
CONSIDERATO CHE
2. – Il COGNOME NOME, difensore di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE NOME, nella detta missiva di sollecitazione, osserva: « nella lettura del dispositivo ho rilevato la seguente dicitura ‘condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità… Detta dicitura (‘In favore dei controricorrenti’) si presta ad una triplice interpretazione: liquidazione in favore di ciascuna delle parti controricorrenti; in favore dei controricorrenti complessivamente intesi o dei singoli contro ricorrenti. Ciò posto sono a chiedere se e come si può attivare la correzione d’ufficio dell’errore materiale ».
RITENUTO CHE
3. – L’istanza va respinta.
Nell’ordinanza non vi è il denunciato errore, e neppure nulla da chiarire: letta per intero e non limitatamente al dispositivo, è agevole constatare che a pagina 6, § 9, è scritto quanto segue: « RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e RAGIONE_SOCIALE nonché i suoi soci RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE NOME, dall’altro, resistono con separati controricorsi ». È pertanto del tutto ovvio che la formula adottata nel dispositivo, la quale va come sempre letta in rapporto all’atto nel suo complesso, laddove liquida le spese « in favore dei controricorrenti », lo faccia in favore delle due parti controricorrenti, e che si sono difese con distinti controricorsi, in precedenza debitamente identificate.
4. – Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta l’istanza.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2023.