Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1461 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1461 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7227/2025 R.G. proposto da : COGNOME NOME, difeso da ll’AVV_NOTAIO COGNOME NOME e da se stesso
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, difeso da ll’AVV_NOTAIO COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 2228/2025 depositata il 30/01/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO aveva proposto ricorso in cassazione, notificato il 1° settembre 2021, avverso la sentenza n. 1082/2021 del Tribunale di Trani del 29 maggio 2021. Egli aveva affermato nel ricorso che la sentenza impugnata gli era stata
notificata il 4 giugno 2021, ma ne aveva prodotto una copia priva della relata di notificazione, in violazione dell’art. 369, comma 1 e comma 2, n. 2, c.p.c. Neppure il controricorrente – il quale aveva parimenti dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata il 04 giugno 2021 – aveva depositato una copia della sentenza corredata della relata di notifica (ciò avrebbe consentito di evitare la dichiarazione d ‘improcedibilità, cfr. Cass. SU n. 10648 del 2017).
Questa Corte ha dichiarato quindi improcedibile il ricorso ex art. 369 co. 1 e co. 2 n. 2 c.p.c.
Ricorre per la revocazione ex art. 391bis c.p.c. di tale pronuncia l’AVV_NOTAIO , con cinque motivi illustrati da memoria. Resiste la controparte con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo di revocazione denuncia che questa Corte non ha percepito che il cancelliere non ha firmato digitalmente la sentenza d’appello, firma necessaria ai fini della pubblicazione. Si assume che quest’ultima sia avvenuta solo il 4/06/2021, data della comunicazione via PEC del biglietto di cancelleria. Si aggiunge che il ricorso per cassazione è stato notificato il 31/08/2021, per cui esso sarebbe tempestivo.
Il primo motivo è inammissibile.
La pronuncia impugnata dà atto espressamente che nella sua istanza di decisione del 13/12/2023 il ricorrente ha dichiarato che il cancelliere del Tribunale di Trani non ha firmato digitalmente la sentenza, ma osserva poi che «è stata prodotta una copia della sentenza del Tribunale di Trani che reca la stampigliatura dei dati esterni di pubblicazione come numero cronologico 1082/2021 e data 29/05/2021».
Pertanto non sussiste l’errore di percezione revocatorio posto a fondamento del motivo.
– Il secondo motivo di revocazione denuncia che questa Corte ha rilevato erroneamente che l’attestazione di conformità della
sentenza impugnata non è stata depositata. Si fa valere che l’ attestazione è stata depositata in forma cartacea all’atto del deposito del ricorso. La mancata contestazione del controricorrente renderebbe inoperante la sanzione di improcedibilità ex Cass. SU 22438/2018.
Il secondo motivo è inammissibile.
L’errore revocatorio presuppone che il fatto erroneamente percepito sia stato decisivo ai fini della pronuncia (Cass. 19510/2017; Cass. 25560/2016). Nel caso di specie, la ratio decidendi dell’improcedibilità non risiede nella constatazione del mancato deposito dell’attestazione di conformità della sentenza impugnata, bensì nell’omesso deposito della relata di notificazione, a fronte della dichiarazione resa dal ricorrente di avvenuta notificazione della sentenza in data 4/6/2021. L’ordinanza impugnata ha infatti fondato la declaratoria di improcedibilità sull’applicazione del principio di autoresponsabilità ex Cass. SU 21349/2022, secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione vincola la parte all’onere di deposito della relata ex art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c.
L’asserito errore di percezione relativo all’attestazione di conformità è quindi irrilevante rispetto al fondamento della decisione, con conseguente inammissibilità del motivo per difetto del requisito di decisività del fatto contestato.
– Il terzo motivo di revocazione fa valere che nessuna parte ha affermato che la sentenza d’appello era stata notificata, per cui non vi è onere di deposito della relata, il quale opera solo se la notifica è avvenuta. Si conclude che la statuizione di improcedibilità in assenza di notifica presuppone un errore di percezione revocatorio.
Il terzo motivo è inammissibile.
Non vi è errore di percezione da parte di questa Corte, ma sovrapposizione del proprio apprezzamento ad opera del ricorrente. Egli stesso riproduce il testo del ricorso per cassazione che reca l’affermazione che la sentenza del Tribunale di Trani del 29/05/2021 è stata notificata in data 04/06/2021. Corretta è l’affermazione di
questa Corte che ciò costituisca manifestazione di autoresponsabilità della parte, che così si impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Sorge pertanto, in capo a lei, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica. Né il ricorrente può revocare o correggere la dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata (Cass. SU n. 21349 del 2022).
4. – Il quarto motivo di revocazione sostiene che l’impugnazione è tempestiva perché la sentenza d’appello è pubblicata per fatti concludenti il 04/06/2021 via biglietto di cancelleria PEC e il ricorso è notificato il 31/08/2021, entro 60 giorni. Si deduce che la pronuncia di questa Corte ha omesso o frainteso tali fatti processuali: si dà così errore di percezione. Si invoca, sotto un secondo profilo, l’art. 115 c.p.c., per cui il giudice non può presumere d’ufficio la tardività del ricorso, se la tempestività non è stata contestata in modo specifico.
Il quarto motivo è inammissibile.
Il primo profilo non fa valere alcun difetto di percezione revocatorio: all’upo è sufficiente rinviare alla pronuncia sul primo e sul terzo motivo di ricorso. Il secondo profilo, oltre a non dedurre alcun difetto di percezione, non coglie la ratio: non vi è alcuna presunzione di tardìvità, ma vi è improcedibilità, poiché in conseguenza del mancato deposito della relata di notifica la Corte non è stata messa in condizione di verificare la tempestività del ricorso.
– Il quinto motivo di revocazione fa valere errori di fatto sulla condanna disposta ex art. 96 co. 3 e 4, c.p.c. Il ricorrente premette che tale nuova disciplina è entrata in vigore dopo che il ricorso per cassazione è stato depositato. Invoca l’art. 25 co. 2 Cost. e qualifica i commi 3 e 4 come sanzioni punitive, quindi da applicare in modo non retroattivo. Chiede quindi di revocare l’ordinanza nella parte relativa alle condanne ex art. 96 c.p.c. Censura l’applicazione de ll ‘ art. 380-bis c.p.c. senza contraddittorio ex art. 101, co. 2 c.p.c. Sostiene, in ogni caso, l’insussistenza di temerarietà.
Il quinto motivo è inammissibile.
La questione relativa all’applicazione retroattiva delle sanzioni non integra errore di fatto revocatorio, ma attiene all’interpretazione e applicazione della norma processuale. Ad abundantiam, si osserva che l’applicazione delle sanzioni è stata motivata rilevando che l’integrale conformità dell’esito alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. costituisce indice di colpa grave per il giudizio rivelatosi superfluo (Cass. SU 9611/2024). Il ricorrente ha potuto interloquire mediante istanza di decisione e memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.
-Il collegio ritiene di non dover accogliere la domanda di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. proposta dal controricorrente.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME