Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7475 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7475 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12750/2024 R.G. proposto da: COGNOME e NOME COGNOME in qualità di erede di COGNOME DomenicoCOGNOME rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall ‘ avv. NOME COGNOME domicilio digitale: EMAIL
-ricorrenti – contro
NOMECOGNOME NOMECOGNOME rappresentate e difese, giusta procura in calce al controricorso, dall ‘ avv. NOME COGNOME domicilio digitale:
avvEMAILNOMEEMAILpec.studiolegalenotarangelo.it
-controricorrenti –
avverso l ‘ ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 35790/2023, pubblicata in data 21 dicembre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Campobasso rigettava la domanda di risarcimento danni per inadempimento professionale avanzata da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell ‘ avvocato NOME COGNOME.
All ‘ esito dell ‘ appello proposto dai soccombenti, la Corte territoriale, con sentenza n. 116 del 23 marzo 2021, riformava la sentenza di primo grado, accogliendo parzialmente la domanda, e riconosceva in favore degli appellanti la somma di euro 10.000,00 a titolo di danno patrimoniale, per le spese relative ai giudizi incardinati dal professionista.
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, cui resistevano NOME COGNOME e NOME COGNOME con controricorso e proponendo ricorso incidentale, affidato a nove motivi. COGNOME depositava controricorso al ricorso incidentale.
Con ordinanza di questa Corte n. 35790/2023 è stato dichiarato inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale è stato rigettato.
Per la revocazione della suddetta ordinanza propongono ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME con due motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
Il ricorso è stato, quindi, avviato per la trattazione in camera di
consiglio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1. cod. proc civ.
Il Collegio si è riservato il deposito nel termine di sessanta giorni dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano ‹‹ revocazione ex art. 391bis in relazione all ‘ art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., essendo la sentenza l ‘ effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ›› e lamentano che l ‘ ordinanza qui impugnata, pur avendo scrutinato i restanti otto motivi, ha omesso di esaminare quello illustrato alla lettera E) del ricorso incidentale, con il quale si prospettava ‘violazione dell’ art. 111 della Costituzione in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e nullità della sentenza n. 116/2021 per motivazione apparente’.
Con il secondo motivo deducono che la sentenza impugnata è incorsa in altro vizio revocatorio per avere ‘erroneamente percepito il motivo illustrato alla lettera F1) del ricorso incidentale, con cui è stata dedotta ‘la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.’.
Sostengono che con tale doglianza ‘miravano ad ottenere un incremento delle somme riconosciute nella sentenza della Corte d ‘ appello di Campobasso n. 116/2021 a titolo di spese legali scaturenti dal documento firmato a mani dell ‘ avv. NOME COGNOME datato 27.01.2016 e costituente l ‘ allegato n. 4 delle note di udienza depositate innanzi al giudice a quo all ‘ udienza del 16.02.2016 ‘; spiegano, in particolare, che si trattava delle spese processuali liquidate nella sentenza d ‘ appello n. 209/12, che erano state sì riconosciute dalla Corte d ‘ appello, ma solo nella misura del 50 per
cento, sebbene NOME COGNOME avesse versato l ‘ intero importo, come emergeva dal contenuto del documento controfirmato dall ‘ avv. COGNOME recante la quietanza di pagamento, depositato in corso di causa quale documento sopravvenuto.
Addebitano, pertanto, alla Corte di cassazione di essere incorsa in un errore di fatto per avere affermato che le spese legali per i giudizi di merito erano già state riconosciute dalla Corte d ‘ appello, non avvedendosi che dalle risultanze documentali del giudizio di merito si evinceva, invece, che esse non erano state interamente riconosciute.
Il primo motivo del ricorso per revocazione è ammissibile.
3.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l ‘ impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell ‘ ipotesi di errore da questa compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità (Corte Cost., sent. n. 36 del 31 gennaio 1991), il quale presuppone l ‘ esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l ‘ altra dagli atti e documenti di causa. Si ritiene, in conseguenza, ammissibile la domanda di revocazione fondata sulla mancata lettura di uno o più motivi di ricorso (Cass., sez. L, 13/01/2010, n. 362; Cass., sez. 6 -1, 02/10/2013 n. 22569; Cass., sez. 5, 26/08/2015, n. 17163).
3.2. Anche le Sezioni Unite, con la sentenza n. 31032 del 2019, hanno ribadito che ‹‹è esperibile, ai sensi degli artt. 391 -bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l ‘ errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al ‘capo’ della domanda riproposta all ‘ esame del giudice dell ‘ impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso
specificamente in esame alcune delle argomentazioni volte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un ‘ errata considerazione e interpretazione dell ‘ oggetto del ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante, Cass. n. 2425/2006, Cass. n. 16003/2011, Cass. n. 4605/2013, Cass. n. 25560/16; Cass., n. 3760/2018; Cass., n. 10184/2018)››.
3.3. Il motivo in esame, oltre che ammissibile, è anche fondato.
Nel caso de quo , con l ‘ originario ricorso incidentale, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano formulato nove motivi di gravame, contraddistinti con le lettere da A) ad H).
Con la ordinanza oggetto di revocazione, la Corte ha preso in esame il primo e il secondo motivo, giudicandoli inammissibili, il terzo motivo, di cui alla lettera C), ritenendolo infondato, il quarto motivo (indicato con la lettera D) ed i motivi contrassegnati dalle lettere F), F1) e G), dichiarandoli inammissibili, nonché disatteso l ‘ ultimo motivo, di cui alla lettera H), perché infondato; non ha, invece, espressamente scrutinato l ‘ ulteriore motivo contraddistinto dalla lettera E), sebbene lo abbia espressamente richiamato a pag. 6 della motivazione ed abbia, altresì, illustrato le argomentazioni difensive addotte a sostegno dello stesso.
Che di errore di percezione si sia trattato emerge, dunque, chiaramente dal tenore del provvedimento impugnato, il quale, nella parte motiva, non si sofferma ad esaminare partitamente il motivo contraddistinto dalla lettera E) e non riserva attenzione argomentativa alla doglianza con lo stesso prospettata, che non viene neppure implicitamente presa in considerazione, così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia, a sua volta integrante il presupposto dell ‘ errore revocatorio. Infatti, nessuna argomentazione svolta nel contesto della complessiva motivazione può riferirsi, quand’anche
solo per implicito, ad una valutazione della censura pretermessa.
Il secondo motivo del ricorso per revocazione è, invece, inammissibile.
4.1. Anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno riaffermato, con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391bis cod. proc. civ., che l ‘ errore rilevante ai sensi dell ‘ art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: a) consiste nell ‘ erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell ‘ esistenza o dell ‘ inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell ‘ asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l ‘ attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell ‘ evidenza assoluta e dell ‘ immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Cass., sez. U, n. 20013 del 19/07/2024).
4.2. Nella specie, con la doglianza in esame, lungi dal prospettare un vizio revocatorio nei termini sopra indicati, si deduce, nella sostanza, una asserita erronea valutazione, da parte della ordinanza impugnata, del motivo di cui alla lettera F1) dell ‘ originario ricorso incidentale e delle argomentazioni difensive ad esso sottese e si contesta un errore di giudizio, tendendosi in ultima istanza a sollecitare un rinnovato giudizio sul disatteso motivo del ricorso per cassazione. Il tutto, peraltro, secondo una impostazione critica concentrata su temi prettamente fattuali che, come tale, si rivela eccentrica e inconferente rispetto all ‘ assorbente rilievo svolto nella ordinanza impugnata per revocazione, che ha ben evidenziato che
con il motivo F1 veniva ‹‹ apoditticamente contestata la valutazione dei fatti operata dal giudice d ‘ appello ai fini del risarcimento del danno ›› (pag. 11 della motivazione dell ‘ ordinanza impugnata).
Questa Corte, d ‘ altro canto, ha già chiarito che ‹‹ in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell ‘ atto d ‘ impugnazione, perché in tal caso è dedotta una errata considerazione e interpretazione dell ‘ oggetto di ricorso ›› (Cass., sez. 2, 12/05/2011, n. 10466; Cass., sez. 3, 29/03/2018, n. 7795); deve, infatti, escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un “fatto” ai sensi dell ‘ art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l ‘ eventuale omessa o errata pronunzia soltanto un error in procedendo ovvero in iudicando , di per sé insuscettibili di denuncia, ai sensi dell ‘ art. 391bis cod. proc. civ. (Cass., sez. L, 04/03/2009, n. 5221).
5. In base alle considerazioni svolte, l ‘ ordinanza impugnata, ferma la statuizione con cui ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi dell ‘ originario ricorso incidentale, che resta intangibile, deve essere revocata nei limiti del motivo accolto (cfr. Cass., sez. L, 04/11/2015, n. 22520): e, pertanto, limitatamente alla parte in cui non ha esaminato il motivo contraddistinto dalla lettera E) nel ricorso per cassazione originariamente proposto e definito con la medesima ordinanza. Invero, individuata la parte della sentenza impugnata da rescindersi in quanto viziata dall ‘ errore, il successivo giudizio rescissorio, riguardante la modificazione di detta sentenza, deve avere per oggetto solo le parti di essa che sono state rescisse (Cass., sez. L, 30/09/2016, n. 19562; Cass., sez. 6- 2, 20/06/2016, n. 12721; Cass., sez. 1, 15/02/2001, n. 2181).
Conclusa la fase rescindente in senso favorevole per parte ricorrente, si deve passare alla fase rescissoria e, dunque, esaminare il motivo E) dell ‘ originario ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME
Il motivo non si sottrae alla declaratoria d ‘ inammissibilità e non può, quindi, condurre ad una decisione diversa da quella resa con l ‘ ordinanza impugnata per revocazione.
Ciò in quanto, da un lato, il motivo prospetta una censura di motivazione apparente che si rivela eccentrica rispetto alla ratio decidendi della pronuncia d ‘ appello, che non aveva preso in considerazione la rilevanza del giudicato, ma si era piuttosto limitata a considerare tempestiva la relativa eccezione sollevata dall ‘ avvocato COGNOME in comparsa conclusionale, sicché la motivazione, sul punto, non poteva ritenersi carente o affetta da una di quelle gravi anomalie individuate dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e 8054 del 2014; dall ‘ altro, perché in quel motivo neppure si evidenzia di avere sottoposto la questione della rilevanza della doglianza al giudice d ‘ appello.
Conclusivamente, accolto in sede rescindente il ricorso e disposta la revocazione della ordinanza n. 35790 del 21 dicembre 2023 limitatamente all ‘ omessa pronuncia sul motivo E) dell ‘ originario ricorso incidentale, provvedendo su tale motivo, lo stesso deve essere respinto, con conseguente conferma dell ‘ ordinanza revocata.
A seguito dell ‘ accoglimento dell ‘ impugnazione per revocazione, il giudice della revocazione, definendo l ‘ intero giudizio, ha il potere dovere di regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria (cfr. Cass., sez. 2, 12/03/1969, n. 786; Cass., sez. 2, 16/01/2019, n. 975). La rescissione, anche parziale, della ordinanza determina, inoltre, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne discende che occorre in questa sede procedere
nuovamente altresì al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. A tal fine, considerato che NOME COGNOME e NOME COGNOME rimangono in sostanza soccombenti alla stregua dell ‘ esito della fase rescissoria, le spese processuali del giudizio di cassazione e del giudizio di revocazione vanno integralmente compensate tra le parti.
Stante, peraltro, l ‘ accoglimento del ricorso per revocazione ai fini della pronuncia rescindente, non può perciò dirsi tale impugnazione ‘ respinta integralmente ‘ , e ciò agli effetti dell ‘ art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1quater all ‘ art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per revocazione avverso la ordinanza della Corte di cassazione n. 35790/2023, depositata il 21 dicembre 2023; revoca la ordinanza impugnata limitatamente all ‘ omessa pronuncia sul motivo E) dell ‘ originario ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME contro la sentenza della Corte d ‘ appello di Campobasso n. 116/2021 depositata il 23 marzo 2021; giudicando in sede rescissoria, dichiara inammissibile il motivo E) del ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME contro la sentenza della Corte d ‘ appello di Campobasso n. 116/2021 depositata il 23 marzo 2021.
Compensa integralmente tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione e nel giudizio di revocazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione