Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14974 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14974 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
Revocazione di ordinanza di Cassazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 07758/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale presso il medesimo;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso di questa domiciliato;
– controricorrente –
nonché sul ricorso, riunito al presente, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g., vertente tra le medesime parti, entrambi avverso l’ordinanza della Corte suprema di cassazione n. 27735 del 22 settembre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
considerato che:
col proposto ricorso per revocazione -illustrato anche da memoria, iscritto due volte a r.g., tanto che si è disposta la riunione delle due impugnazioni separatamente proposte (con coeva ordinanza) -il ricorrente si duole della declaratoria di improcedibilità del suo precedente ricorso , iscritto al n. 27662/2021 r.g., di cui all’ordinanza n. 27735/2022 di questa Corte, contenente condanna alle spese nei suoi confronti, per la tardività (per un giorno) del controricorso;
e tuttavia nell’ordinanza impugnata si statuisce, in esito ad una valutazione, la tempestività del controricorso ai fini della liquidazione delle spese processuali, ma non vi è nella motivazione la supposizione di una data in cui sarebbe avvenuta la notifica del controricorso, data rispetto alla quale evidenziare il contrasto con quanto risultante dagli atti;
pertanto, l’impugnazione risulta proposta avverso un giudizio (a tanto dovendo ricondursi la decisione su cui si incentra la gravata ordinanza: per un caso analogo, cfr. Cass., ord. 11/08/2022, n. 24672) ed è inammissibile;
infatti, a tale conclusione si perviene in tutte le ipotesi di omesso o perfino errato esame di una questione processuale, anche ove questa sia rilevabile d ‘ ufficio: ciò che non integra l ‘ errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., dal momento che non comporta l ‘ erronea supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto, ma si traduce in una mancata o difettosa attività di giudizio di quelli, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili
in relazione alle sentenze emesse in sede di legittimità: per tutte, Cass. 04/05/2023, n. 11691;
l’inammissibilità della revocazione fin dalla sua fase rescindente rende privi di rilevanza tutti gli ulteriori argomenti e mezzi sviluppati nel ricorso;
la liquidazione alle spese consegue alla soccombenza;
va infine dato atto ex art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/02 della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione (per tutte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315);
per questi motivi
la Corte , dato atto dell’intervenuta riunione al presente del ricorso iscritto al n. 7803/NUMERO_DOCUMENTO r.g., dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in favore della controricorrente, liquidate in € 1.875,00, oltre spese eventualmente prenotate a debito ed altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se e nei limiti in cui sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione civile