Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1129 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1129 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20759/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CF. CODICE_FISCALE), domicilio digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CF. CODICE_FISCALE), domicilio digitale ex lege
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 3818/2024 depositata il 12/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– Con ricorso ex art. 702-bis cpc la società RAGIONE_SOCIALE, deducendo il mancato integrale pagamento delle prestazioni ex codice 048 per l’attività di analisi svolta nell’anno 2010 come previsto dal D.A. n. 779/2010, chiedeva al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 6.104,19, oltre ad interessi ex d.lgs. n. 231/2002.
In accoglimento della domanda, con sentenza n. 1534/2017 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento di detta somma per le prestazioni 048 erogate nell’anno 2010.
Il gravame interposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE veniva accolto dalla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 21/2022, del 12.1.2022, di rigetto delle domande originariamente avanzate dalla società RAGIONE_SOCIALE
– Avverso la suindicata sentenza la società RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, mentre resisteva, con controricorso, l’ASP di RAGIONE_SOCIALE, che depositava anche memoria.
– Con ordinanza n. 3818 del 2024, resa pubblica il 12.2.2024, la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Nella motivazione di tale ordinanza, i motivi di ricorso sono così riassunti:
«4.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia ‘violazione e falsa applicazione’» dell’art. 112 c.p.c. Si duole che il giudice del merito abbia fondato la propria decisione su questione estranea all’oggetto del presente giudizio, introdotta tardivamente e dedotta nell’atto di appello da controparte ‘come l’oggetto del controvertire’, facendo passare in secondo piano l’oggetto del giudizio, ossia la spettanza o meno del quantum delle prestazioni 048 erogate in eccedenza rispetto a quelle erogate nell’anno precedente, c.d. extra budget 048, in applicazione dell’art. 9 del D.A. 779 del 2010.
4.2. Con il secondo motivo denunzia ‘violazione e falsa applicazione’ delle disposizioni del D.A. 779 del 15.03.2010, in relazione all’art. 360, 1 co., nn. 3 e 5, c.p.c. Si duole dell’erronea interpretazione dell’art. 9 del D.A. 779/2010, disciplinante le prestazioni ‘erogate in misura eccedente rispetto al numero complessivo delle prestazioni con tale codice riferite all’anno precedente’ extra budget prestazioni 048, disponendo che deve essere riconosciuto il 5% del valore complessivo di quelle prodotte sempre nel precedente anno, dando per assunto che tutte le altre prestazioni 048 erogate all’interno del numero complessivo riferito all’anno 2009 saranno comunque remunerate poiché ritenute ‘indispensabili ed indifferibili’.
4.3. Con il terzo motivo denunzia l’insufficiente o omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cpc, in relazione all’opponibilità nel presente giudizio della sentenza irrevocabile civile formatosi sulle pronunce del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 5707 del 2016 e n. 1534 del 2017.
Lamenta essersi la corte di merito erroneamente non uniformata alla ordinanza n. 5707/2016 ed alla sentenza n. 1534/17 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, asseritamente passata in giudicato ed espressamente richiamata dalla società RAGIONE_SOCIALE nei propri scritti difensivi, ritenendo che il giudicato, ‘come affermazione oggettiva di verità’, può, ai sensi dell’articolo 2909 cc, oltre che avere efficacia diretta nei confronti delle parti, anche produrre conseguenze giuridiche anche nei confronti dei soggetti terzi.
4.4. Con il quarto motivo denunzia ‘insufficiente e/o omessa motivazione’, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, in relazione ai decreti assessoriali n. 825 dell’anno 2012 e n. 1180 dell’anno 2011.
Si duole che la corte di merito abbia omesso di pronunciare in ordine predetti decreti, espressamente richiamati dalla ricorrente nella comparsa di costituzione in appello e nelle note conclusive.
4.5. Con il quinto motivo di ricorso denunzia ‘violazione e/o errata interpretazione delle norme di legge in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 per violazione dei principi sull’onere probatorio’.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto non esservi nella specie prova del mancato pagamento delle prestazioni da parte dell’RAGIONE_SOCIALE».
– Con la predetta ordinanza n. 3818 del 2024 la Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile sulla base della seguente motivazione:
« Esso risulta formulato in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° comma nn. 4 e 6, c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda’ (Cass. 19/04/2022, n. 12481);
Pertanto, qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di
inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. E ciò perché il ricorso deve ‘contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata’ (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469).
Nel caso di specie tali requisiti non sono stati rispettati ».
-Tale ordinanza è ora impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., cui resiste RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso.
-In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art. 391 -bis , quarto comma, c.p.c. -e avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 c.p.c. (che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391 -quater c.p.c., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391bis ) -la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.
–
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
-Con un unico motivo in via rescindente la ricorrente denuncia che la motivazione dell’ordinanza «oltre che generica, non corrisponde a verità» , con argomenti di seguito testualmente riportati.
-Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. (Cass., Sez. U., 19/07/2024, n. 20013 – Rv. P_IVA).
Muovendo da tale configurazione dell’errore revocatorio, questa Corte ha, sin da epoca ormai risalente, affermato -e in tempi più recenti reiteratamente ribadito -che, non solo, ovviamente, non rientra nella previsione dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. civ., il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme giuridiche, integri gli estremi dell’ error iuris , sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (Cass., n. 4584 del 2020; Cass., n. 29922 del 2011); ma neppure sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata interpretazione dei motivi del ricorso o di una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area
degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 7064 del 2022; n. 13915 del 2005; n. 14608 del 2007; n. 20635 del 2017; n. 10179 del 2020; n. 10040 del 2022).
Si è, quindi, più volte affermato che non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità in ordine alla violazione dei principi di autosufficienza, di tassatività e specificità che devono caratterizzare i motivi di ricorso per cassazione (Cass., n. 14969 del 2025; Cass., n. 20635 del 2017; n. 29750 del 2022; n. 13109 del 2024), né nella pronuncia che abbia omesso l’esame di alcune delle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass., Sez. U., n. 31032 del 2019; Cass., n. 14969 del 2025).
Questa Corte ha, inoltre, chiarito che il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4, c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare l’interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un’esatta percezione dei fatti, ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del principio di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., mentre lo stesso rimedio, ex art. 391-bis c.p.c., è ammissibile quando l’errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerge ictu oculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio non abbia avuto contezza della integrale trascrizione dell’atto risultante dal ricorso o della sua effettiva allegazione. (Cass., n. 13109 del 2024 – Rv. 67123401).
-Il ricorso è inammissibile.
-Con l’impugnazione in esame la ricorrente non denuncia uno o più errori di fatto, ma si duole della pretesa inesistenza della motivazione con
cui la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per inosservanza dell’art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c., in quanto essa si è limitata a dire dopo l’originaria affermazione di tale inosservanza e l’evocazione di principi di diritto emergenti dalla giurisprudenza CEDU e da quella di legittimità -che «nel caso di specie tali requisiti non sono stati rispettati» .
4.1. -Tanto è fatto manifesto dalle proposizioni riportate dopo l’intitolazione ‘diritto’ a pag. 29 del ricorso: «Nell’ordinanza, il Collegio rileva la violazione dei requisiti prescritti all’art. 366, 1° comma nn. 4 e 6, c.p.c., in relazione all’inosservanza dei principi di specificità, motivando in ordina alla predetta inosservanza in modo generico ed apodittico. Invero il Collegio giudicante si limita, nell’ordinanza in parola, a richiamare il principio di autosufficienza del ricorso e la giurisprudenza su cui esso si fonda. L’ordinanza, nell’enunciazione del principio e del fondamento dello stesso, affermati in modo astratto, non riconduce l’orientamento giurisprudenziale ai motivi del ricorso originario, cui si dovrebbe attagliare secondo la prospettiva del giudicante. Il collegio, infatti, si è limitato a riscontrare la violazione dei requisiti prescritti, senza indicare in alcun modo quali delle fattispecie indicate dalla giurisprudenza, quali indici di inosservanza del principio di specificità, si riferissero ai singoli motivi di ricorso. Invero si limita a elencare le censure senza indicarne per ciascuna le mancanze che ne hanno comportato l’inammissibilità e senza fare un collegamento tra il principio in astratto e la lamentata assenza dei requisiti in concreto».
Appare evidente che la preliminare asserzione della genericità sottende una doglianza che addebita all’ordinanza impugnata una sostanziale mancanza di motivazione effettiva, per non avere esplicitato, con specifici riferimenti all’illustrazione dei motivi, il suo asserto circa l’inosservanza del principio di specificità, evocato con riferimento sia al n. 4 che al n. 6 dell’art. 366 c.p.c. Ebbene, siffatta doglianza non si risolve nel lamentare che l’ordinanza impugnata abbia supposto l’inesistenza o l’esistenza di uno
o più fatti processuali inerenti al tenore dei motivi di ricorso ordinario, al contrario invece emergenti in modo evidente ed immediato da esso. Una siffatta lamentela sarebbe stata possibile solo se nella motivazione dell’ordinanza impugnata questa Corte avesse affermato detta inesistenza o detta esistenza, indicando il contenuto del ricorso evidenziante l’una o l’altra in chiaro contrasto con la letteralità di detto contenuto. Ma ciò non è, attesa proprio la genericità dell’affermazione motivazionale che «nel caso di specie tali requisiti non sono stati rispettati» .
E, dunque, ciò che lamenta parte ricorrente non è la commissione di errori di fatto nella percezione del contenuto dei motivi, ma solo un’assertorietà motivazionale, del tutto estranea alla logica del vizio di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c.
4.2. -Nell’illustrazione successiva alla pag. 29, articolata con riferimento a ciascun motivo di ricorso ordinario, si vorrebbe coerenziare l’assunto che l’addebito di genericità non corrispondesse a verità, ma in tal modo ripetesi -si finisce per censuare una valutazione immotivata e non un errore di percezione, atteso che tale è la mera affermazione «nel caso di specie tali requisiti non sono stati rispettati» .
4.3. -Il Collegio, peraltro, ritiene di aggiungere che, se fosse possibile procedere, dopo una positiva soluzione della fase rescindente, alla fase rescissoria e, dunque, a una verifica dei motivi di ricorso ordinario sotto la lente dei requisiti di specificità evocati dalla pronuncia impugnata con i principi di diritto richiamati come premessa della detta mera affermazione, comunque emergerebbe che, ferma l’insussistenza della violazione del n. 4 dell’art. 366 c.p.c., la violazione del c.d. principio di autosufficienza risulterebbe pienamente giustificata quantomeno rispetto alla c.d. localizzazione degli atti nel giudizio di legittimità, tenuto conto che sia nell’illustrazione dell’esposizione del fatto sia in quella dei motivi, non vengono localizzati gli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda: ciò varrebbe quanto all’evocazione del ricorso ex art. 702bis
c.pc., delle seconde memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., del NUMERO_DOCUMENTO nel primo motivo; del NUMERO_DOCUMENTO e della ‘produzione 048’, dei precedenti di merito indicati a pag. 23 del ricorso, degli altri documenti indicati a pag. 25 quanto al secondo motivo; ancora di uno di detti precedenti quanto al terzo motivo; dei decreti assessoriali evocati nel quarto motivo; delle altre emergenze evocate nel quinto. Il ricorso ordinario non contiene alcuna indicazione del dove gli atti e documenti evocati erano stati prodotti ed erano esaminabili nel giudizio di cassazione. In chiusura del ricorso si diceva del tutto genericamente ed indicando un atto esterno ad esso: «si allegano i documenti di cui al separato indice», ma è evidente l’assoluta genericità di tale indicazione, che in alcun modo è posta in relazione agli atti e documenti evocati nei motivi.
Il Collegio, peraltro, osserva che il secondo motivo di ricorso ordinario, evocativo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., oltre che di violazione e/o falsa applicazione di norme diritto in relazione ad un atto amministrativo, sollecitava la rivalutazione di emergenze fattuali, mentre il terzo ed il quarto evocavano il vecchio paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ed il quinto sollecitava sempre quella rivalutazione, sicché tutti i motivi presentavano evidenti ulteriori ragioni di inammissibilità.
5. -Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.300,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME