Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22113 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 22678 – 2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE) -c.f. P_IVA -in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata, con indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo p.e.c., in Padova, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE c.f. 97149560589 – in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domicilia per legge.
COSTITUITO
avverso l ‘ordinanz a dei 16/17.2.2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’A ppello di Venezia; udita la relazione nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con atto di citazione notificato in data 5.11.2021 la RAGIONE_SOCIALE citava a comparire dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, così proponendo appello avverso la sentenza n. 1225/2021 del Tribunale di Venezia.
Con ordinanza dei 18/19.11.2021 la Corte di Venezia rilevava che la citazione d’appello non recava indicazione del giorno RAGIONE_SOCIALE‘udienza di comparizione, sicché ne dichiarava la nullità e ne disponeva la rinnovazione -con indicazione del giorno RAGIONE_SOCIALE‘udienza di comparizione – entro il termine perentorio del 16.12.2021 (cfr. ricorso, pag. 3) .
In ottemperanza alla suindicata ordinanza, segnatamente nel rispetto e del termine perentorio accordato dalla corte d’appello e del termine a comparire ex art. 163 bis cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE appellante provvedeva in data 1.12.2021 alla notifica a mezzo p.e.c. RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione in rinnovazione ed all’uopo indicava il giorno 10.3.2022 quale data RAGIONE_SOCIALE‘udienza di comparizione (cfr. ricorso, pagg. 3 – 4) .
Con provvedimento fuori udienza dei 16/17.2.2022 -comunicato il 18.2.2022 – la Corte di Venezia dava atto che l’ appellante non aveva ottemperato all’ordine di rinnovazione nel termine a ssegnato con l’ordinanza dei 18/19.11.2021 ed ordinava la cancellazione RAGIONE_SOCIALEa causa dal ruolo e dichiarava l’estinzione del giudizio.
Avverso tale provvedimento la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso; ne ha chiesto la cassazione sulla base di un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito tardivamente ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’eventuale udi enza di discussione.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unic o motivo la ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del procedimento per erronea applicazione degli artt. 163, 163 bis , 164, 165, 166, 171 e 307, 1° co. e 3° co., cod. proc. civ.; l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi .
Deduce che la Corte di Venezia ha erroneamente assunto che la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa citazione non fosse avvenuta (cfr. ricorso, pag. 5) .
Il motivo di ricorso è inammissibile.
Il termine concesso dal giudice per la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa citazione nulla ex art. 164 cod. proc. civ. ha natura perentoria, sicché, in caso di mancata rinnovazione, il provvedimento di cancellazione RAGIONE_SOCIALEa causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, 3° co., cod. proc. civ. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte (cfr. Cass. (ord.) 5.11.2021, n. 32207) .
Evidentemente, alla stregua del testé menzionato insegnamento -senz’altro da riferire pur al giudizio d’appello (cfr. Cass. (ord.) 26.4.2023, n. 10926, secondo cui la mancanza nell ‘ atto di citazione d ‘ appello di tutti i requisiti indicati dall ‘ art. 164, 1° co., cod. proc. civ. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la
‘ vocatio in ius ‘ non determina l ‘ inammissibilità del gravame, dovendosi disporre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 164 cod. proc. civ., la rinnovazione, entro un termine perentorio, RAGIONE_SOCIALEa menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati con efficacia ‘ ex tunc ‘ ) -ciò che riveste significato, è unicamente ed esclusivamente la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa citazione nulla entro il termine perentorio all’uopo accordato .
Alla luce RAGIONE_SOCIALEa pronuncia n. 32207/2021 vanno dunque, per un verso, disattesi taluni dei rilievi RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
Ovvero il rilievo secondo cui la Corte di Venezia ha erroneamente omesso di ‘attendere il decorso del termine a comparire e/o comunque per la costituzione RAGIONE_SOCIALEe parti’ (così ricorso, pag. 5) e così ‘ha impedito potessero concretizzarsi quei presupposti al sussistere dei quali il codice di rito consente di assumere il perfezionamento del contraddittorio, la prosecuzione del giudizio (…) a prescindere da eventuali irregolarità RAGIONE_SOCIALEa citazione in giudizio del convenuto (…)’ (così ricorso, pag. 5) .
Ovvero il rilievo secondo cui unicamente all’esito del decorso del termine di comparizione la corte d’appello avrebbe potuto pronunciare il provvedimento di cui all’art. 307, 3° co., cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 10) .
Alla luce RAGIONE_SOCIALEa pronuncia n. 32207/2021 va, per altro verso, condiviso -certo – il rilievo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente secondo cui non ha propriamente valenza il tardivo deposito RAGIONE_SOCIALEa citazione comunque tempestivamente rinnovata nel fascicolo telematico (cfr. ricorso, pagg. 7 e 10) , siccome il 3° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 307 cod. proc. civ. correla univocamente l’estinzione alla mancata rinnovazione, peraltro, RAGIONE_SOCIALEa citazione entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo (la ricorrente ha ulteriormente addotto a supporto
del riferito rilievo che il deposito RAGIONE_SOCIALEa citazione entro il termine di dieci giorni dalla notificazione al convenuto-appellato è funzionale alla costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘attore -appellante e la sua costituzione in giudizio era già avvenuta in data 5.11.2021 a seguito RAGIONE_SOCIALEa notificazione del primo atto di citazione privo RAGIONE_SOCIALEa ‘ vocatio in ius ‘ : cfr. ricorso, pagg. 7 – 8) .
Ciò nondimeno il profilo che nella specie riveste precipuo significato è riflesso da una ben precisa deduzione RAGIONE_SOCIALEa stessa ricorrente.
Propriamente la RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha addotto che ‘ha errato in fatto la Corte d’Appello non essendosi preliminarmente accertata RAGIONE_SOCIALE‘effettiva omissione RAGIONE_SOCIALE‘attività in questione, che per contro -era stata regolarmente espletata dall’appellante RAGIONE_SOCIALE entro il termine perentorio del 16.12.2021, stabilito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del 18.11.2021’ (così ricorso, pag. 8) .
Ebbene, si tratta di una prospettazione che induce a caratterizzare l’asserito ‘ error ‘ in cui la Corte veneziana sarebbe incorsa, in guisa di errore di fatto revocatorio, sicché il rimedio esperibile sarebbe stato quello di cui agli artt. 395 e ss. cod. proc. civ.
Invero, questa Corte spiega che l’ errore di fatto cosiddetto revocatorio è l’erronea percezione degli atti di causa, ossia la supposizione d ell’esistenza d i un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, ossia la supposizione RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita (cfr. Cass. (ord.) 24.7.2012, n. 12962; Cass. 29.3.2022, n. 10040, secondo cui, in tema di revocazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, la configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘errore revocatorio di cui all’art. 391 bis cod. proc. civ. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di
esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare) .
Del resto, in termini più che significativi per il caso di specie, questa Corte ha puntualizzato che è inammissibile la procedura di correzione di errore materiale promossa d ‘ ufficio innanzi alla Corte di cassazione, in conseguenza del mancato inserimento nel fascicolo processuale del controricorso, perché tale fattispecie è da qualificarsi come errore di fatto sul contenuto degli atti processuali, che va dedotto dalla parte con ricorso per revocazione (cfr. Cass. (ord.) 23.9.2020, n. 19994) .
13. Ovviamente, questa Corte spiega -altresì – che non è configurabile errore di fatto revocatorio , allorché il profilo oggetto del preteso ‘errore’ abbia costituito un punto controverso (cfr. Cass. (ord.) 30.10.2018, n. 27622, secondo cui l’ inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa revocazione RAGIONE_SOCIALEe decisioni, anche RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto RAGIONE_SOCIALEa decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione RAGIONE_SOCIALEa quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio; Cass. 8.6.2018, n. 14929) .
Ebbene, nella specie, il profilo RAGIONE_SOCIALEa rinnovazione (o meno) RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione entro il termine perentorio all’uopo accordato non ha costituito un punto controverso, siccome indiscutibilmente la Corte di Venezia ha pronunciato il p rovvedimento dei 16/17.2.2022 ‘fuori udienza’, senza la previa instaurazione
del contraddittorio (‘il Collegio ha dichiarato l’estinzione del giudizio prima che l’appellante, in vista RAGIONE_SOCIALE‘udienza fissata in citazione al 10.03.2022, depositasse l’atto notificato’: così ricorso, pag. 8) .
Il RAGIONE_SOCIALE sostanzialmente non ha svolto difese.
Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va pertanto assunta.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa I sez. civ. RAGIONE_SOCIALEa Corte