Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5793 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5793 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
REVOCAZIONE ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17523/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avv ocatura Generale dello Stato
– controricorrente –
avverso e per la revocazione dell ‘ordinanza n. 5985/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il giorno 28 febbraio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
con l ‘ordinanza n. 5985/2023, in epigrafe meglio indicata, è stato rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 335/2019, la quale – confermando la decisione di prime cure – aveva disatteso la domanda formulata dalla ricorrente nei confronti del Parco nazionale dei Monti Sibillini volta al risarcimento dei danni provocati a colture dall’agire di animali selvatici;
per quanto ancora qui d’interesse, questa Corte – richiamati alcuni precedenti arresti di nomofilachia sul tema (Cass., Sez. U, 17/03/2004, n. 5417; Cass., Sez. U, 24/09/2004, n. 19200) – ha ritenuto conforme a diritto la sentenza d’appello laddove, rilevata la corresponsione di un indennizzo ad opera della P.A. nella misura prevista dall’art. 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha considerato l’omessa contestazione da parte attrice dei criteri di indennizzo applicati e la mancata prova di una produttività delle piantagioni maggiore di quella indennizzata;
con ricorso articolato in due motivi, la RAGIONE_SOCIALE domanda la revocazione (o, in subordine, la correzione di errore materiale ) dell’ordinanza della Corte in epigrafe; resiste, con controricorso, il Parco nazionale dei Monti Sibillini; disposta la trattazione in adunanza camerale, il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;
parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato in diritto
ambedue i motivi di diritto sono rubricati « revocazione per errore di fatto ex artt. 391-bis cod. proc. civ. e 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. o, in subordine, correzione di errore materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ. »;
il primo motivo assume che l’ordinanza qui gravata contenga « una palese contraddizione, laddove prima viene ravvisata a sancita la fondatezza del 1° motivo di ricorso (punto 6.1, pag. 9 dell ‘ ordinanza), per poi dichiarare l ‘ infondatezza del medesimo 1° motivo e rigettare integralmente il ricorso (punti 7 e 8 a pag. 13 dell ‘ ordinanza) »: contraddizione integrante un errore di fatto revocatorio o, in via gradata, un errore materiale da emendare;
il secondo censura la statuizione di condanna alle spese emessa in favore del Parco nazionale dei Monti Sibillini all’esito della trattazione del ricorso con il procedimento in camera di consiglio ex art. 380. bis .1 cod. proc. civ.: condanna errata quanto alla liquidazione dei compensi (in difetto della rituale notifica di un controricorso, avendo la parte intimata soltanto depositato un atto di costituzione) e degli esborsi (non avendo parte intimata sostenuto alcuna spesa);
l’istanza di revocazione è inammissibile;
è doveroso premettere che ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, num. 4, cod. proc. civ., occorre siano integrati i seguenti presupposti:
a) l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto – risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);
l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334);
c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391bis e 395, num. 4, cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determina nte della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820);
d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);
tanto precisato (e richiamata, a compendio della giurisprudenza sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per revocazione per errore di fatto,
la più recente Cass., S.U., 19/07/2024, n. 20013), in ordine al primo motivo si rileva l’insussistenza della denunciata contraddizione ;
ed invero, nella ordinanza gravata, il capoverso 6.1. descrive il contenuto del primo motivo di ricorso: illustra, cioè, la tesi sostenuta dall’impugnante, ma non esprime apprezzamenti valutativi della Corte, invece contenuti nei successivi capoversi;
quanto al secondo motivo, si osserva che l ‘ impugnata ordinanza, dopo avere (in epigrafe) qualificato il Parco Nazionale dei Monti Sibillini come « resistente » rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e dopo aver rilevato (nello « svolgimento del processo ») che esso non aveva « formulato controricorso, ma depositato memoria », ha in suo favore pronunciato (in dispositivo) condanna alla refusione delle spese di lite, sul rilievo (espresso in parte motiva) che, rigettato l’avverso ricorso, « le spese seguono soccombenza »;
esaminata nella sua unità strutturale (ovvero valutate in maniera coordinata le varie parti componenti), detta ordinanza, sulla scorta di una rappresentazione della vicenda controversa inficiata da sviste, ha dunque operato una valutazione in punto di diritto: ha, cioè, ritenuto meritevoli dei compensi previsti dalle tariffe professionali ed altresì implicanti la sopportazione di spese vive le attività difensive esplicate nel giudizio di legittimità dal Parco nazionale dei Monti Sibillini, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato;
orbene, la seconda doglianza esposta in revocazione si risolve nel contestare la conformità a diritto di siffatto giudizio, asserendone che la condanna alle spese sia stata disposta in difetto dei presupposti stabiliti dalla legge: un error iuris, dunque, esulante – in virtù di quanto amplius sopra illustrato dall’àmbito dei motivi deducibili con il rimedio della revocazione;
disomogenea e non sovrapponibile la fattispecie scrutinata da Cass. 28/06/2005, n. 13915: tale arresto ravvisò errore revocatorio nella
condanna alle spese di un giudizio di cassazione sull’errato rilievo che la parte vittoriosa avesse resistito con controricorso, mentre in realtà aveva depositato mero atto di costituzione, cui non era seguita alcuna attività in sede di discussione orale della causa; in quella circostanza, cioè, la svista era stata appunto sulla modalità stessa di costituzione nel giudizio di legittimità, a differenza della fattispecie in esame, in cui è stato ben percepito che la parte pubblica si era costituita senza ‘formulare’ controricorso;
per analoghe ragioni non si ravvisano errori materiali da emendare; il ricorso per revocazione e l’istanza di correzione di errore materiali sono dunque inammissibili;
resta assorbito il vaglio della questione rescissoria di cui in ricorso; il regolamento delle spese della impugnazione per revocazione segue la soccombenza, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento per correzione di errore materiale (Cass., Sez. U., 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213; Cass. 16/01/2024, n. 1625);
attesa l’inammissibilità dell’impugnazione , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara inammissibili il ricorso per revocazione e l’istanza di correzione di errore materiale;
condanna la RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del Parco nazionale dei Monti Sibillini delle spese
del presente giudizio, che liquida in euro 1.000 per compensi professionali, oltre spese eventualmente prenotate a debito;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell ‘ art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione