Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15483 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15483 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6675-2022 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende congiuntamente e
disgiuntamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso;
COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, P.M. PRESSO TRIBUNALE DI MILANO, COGNOME NOME C/O DRAGIONE_SOCIALE., P.M. COGNOME NOME C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA, MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA ROBIN HOOD;
– intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI CASSAZIONE n. 21905/2021, depositata il 30/07/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le memorie RAGIONE_SOCIALEe parti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
COGNOME NOME, con ricorso notificato in data 02 marzo 2022, ha chiesto la revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di questa Corte n. 21905 del 30 luglio 2021, con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso per effetto del mancato deposito del decreto di ammissione al gratuito patrocinio.
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME, quale erede del sig. COGNOME NOME, hanno resistito con distinti ed autonomi controricorsi.
La sentenza n. 21905/2021 ha così motivato:
‘ FATTI DI CAUSA
Oggetto del ricorso è la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 17 ottobre 2016, che ha rigettato gli appelli proposti da NOME COGNOME avverso le sentenze del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 5376 del 9 gennaio 2013 e n. 11989 del 27 ottobre 2015, e nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, nonché nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e nel contradditorio con il Pubblico Ministero; ha condannato l’appellante al pagamento di euro 4.000,00 nei confronti di ciascuna parte costituita, per lite temeraria, oltre che alle spese di lite, ed ha revocato l’ammissione di NOME COGNOME al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato.
1.1. Nel giudizio introdotto da NOME COGNOME per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto acquisto per usucapione RAGIONE_SOCIALEa proprietà del terreno sito in INDIRIZZO Milanese, INDIRIZZO, con sovrastante capannone, l’attrice aveva proposto, in via incidentale, querele di falso avverso: a) il rogito di compravendita di terreno in data 4 luglio 1994, a firma AVV_NOTAIO, intervenuto tra NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali alienanti, e NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali acquirenti; b) il rogito di compravendita in data 4 giugno 2001, a firma AVV_NOTAIO, intervenuto tra NOME COGNOME, erede di NOME COGNOME, e NOME COGNOME; c) la scrittura privata in data 16 novembre 1995, denominato preliminare di compravendita, intervenuta tra NOME COGNOME e l’attrice NOME COGNOME.
1.2. Con la sentenza parziale n. 5376 del 2013, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò le querele di falso avverso i rogiti sopra indicati, e con la sentenza definitiva n. 11989 del 2015 rigettò la querela di falso avverso la scrittura privata datata 16 novembre 1995.
La Corte d’appello ha confermato entrambe le decisioni.
2.1. Avuto riguardo alla sentenza definitiva, la Corte d’appello ha escluso che il Tribunale fosse incorso in violazione RAGIONE_SOCIALEe norme in tema di ricusazione, rilevando, per un verso, che non risultava presentata alcuna istanza di ricusazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE intervenuta ad adiuvandum nel giudizio di primo grado, e, per altro verso, che l’istanza di ricusazione formulata dall’appellante in comparsa conclusionale del 20 luglio 2015 fosse irrituale, in quanto tardiva oltre che non proposta autonomamente.
2.2. La stessa Corte ha escluso che la mancata liquidazione del compenso al CTP RAGIONE_SOCIALE‘attrice-appellante concretasse violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, sul duplice rilievo che la relativa istanza non risultava formalizzata né in via telematica né con atto depositato in cancelleria, e che il procedimento relativo all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘autenticità RAGIONE_SOCIALEa firma apposta sulla scrittura privata datata 16 novembre 1995 non si era concluso al momento RAGIONE_SOCIALEa asserita richiesta di liquidazione, poiché il Tribunale aveva rimesso la causa in istruttoria per un supplemento di CTU. Ha ritenuto inoltre che non sussistesse collegamento tra l’asserita mancata liquidazione RAGIONE_SOCIALEa CTP e la lesione del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa querelante, tenuto conto che la predetta aveva scelto di non partecipare al nuovo accertamento, pure oggetto di contestazione.
2.3. La Corte territoriale ha ritenuto prive di fondamento le censure alla CTU disposta in sede di rinnovazione, con riferimento
sia alla mancata nomina di un collegio di periti, sia alla metodologia seguita dal perito incaricato, sia alla congruità ed esaustività RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALE‘elaborato, ed ha rilevato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa querela di falso proposta dall’appellante avverso l’elaborato peritale, in quanto atto privo di pubblica fede.
2.4. Quanto alla denunciata falsità ideologica RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata del 1995, la Corte d’appello ha rilevato che la questione RAGIONE_SOCIALE‘abusivo riempimento non era stata dedotta nel giudizio di primo grado, ed era comunque incompatibile con la tesi sostenuta dalla querelante RAGIONE_SOCIALEa falsità materiale RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione.
2.5. Avuto riguardo alla sentenza parziale, la Corte d’appello ha ritenuto inammissibili le querele di falso aventi ad oggetto i rogiti rispettivamente del 1994 e del 2001, perché finalizzate a dimostrare la natura simulata degli atti di compravendita. Del pari inammissibile è stata ritenuta la querela di falso che aveva ad oggetto il parere espresso dal PM in data 14 dicembre 2014, e che era stata formulata in comparsa conclusionale.
2.6. La Corte territoriale, infine, ha condannato l’appellante al risarcimento dei danni da lite temeraria, con riferimento al giudizio di appello, stante la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEe tesi sostenute con i gravami e l’uso defatigatorio RAGIONE_SOCIALEo strumento RAGIONE_SOCIALEa querela di falso, disponendo altresì la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione RAGIONE_SOCIALE‘appellante al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato per colpa grave, consistita nell’avere instaurato il giudizio di impugnazione articolando motivi infondati e pretestuosi.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, ai quali resistono, con autonomo controricorso, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Non hanno svolto difese in questa sede gli altri intimati.
In data 25 febbraio 2020, con istanza al AVV_NOTAIO, la ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse assegnato alle Sezioni Unite per la risoluzione di questione di massima di particolare importanza sulla compatibilità del rito camerale con la Costituzione, con il Trattato UE, con la Carta dei diritti fondamentali UE e con la CEDU.
Con provvedimento in data 28 febbraio 2020 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha rigettato l’istanza e rimesso il fascicolo a questa Sezione.
In prossimità RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 26 giugno 2020, alla quale erano stati rinviati i ricorsi già fissati per il 10 marzo 2020 e non trattati a causa RAGIONE_SOCIALE‘emergenza sanitaria, la ricorrente ha fatto pervenire istanza di rinvio del ricorso alla pubblica udienza con contestuale-subordinata istanza di astensione-ricusazione.
Il Collegio ha disposto la rimessione ed il ricorso è stato chiamato in decisione all’odierna udienza pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si deve rilevare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 369, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ. per mancato deposito RAGIONE_SOCIALEa documentazione comprovante l’ammissione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Si legge nell’epigrafe del ricorso che l’AVV_NOTAIO rappresenta la sig.ra COGNOME «giusta procura speciale in calce al presente atto, nonché in forza di delibera di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato emessa dal RAGIONE_SOCIALE in data 11 febbraio 2016, valida per tutti i gradi di giudizio, come previsto dall’art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002 e da costante giurisprudenza di legittimità» (in nota è richiamata Cassazione n. 8723 del 2012).
Nella parte conclusiva del ricorso (pag. 60), il difensore relativo contributo unificato «va iscritto a debito, in forza di delibera in atti di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato».
Diversamente da quanto dichiarato in ricorso, agli atti non è stato reperito il citato provvedimento in data 11 febbraio 2016, ma soltanto l’istanza in data 21 dicembre 2016 con la quale la ricorrente ha chiesto l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ai fini RAGIONE_SOCIALEa proposizione del ricorso per cassazione.
Risulta poi dalla sentenza impugnata che la Corte d’appello ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U.S.G.), ritenendo che l’appellante avesse agito con colpa grave.
4.1. Come espressamente previsto dal comma 3 del medesimo art. 136, la revoca disposta ai sensi del comma 2, ha effetto retroattivo, ed è, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, immediatamente efficace, trattandosi di provvedimento autonomo rispetto alla sentenza che lo contiene (ex plurimis, Cass. 06/12/2017, n. 29228).
Detto provvedimento può essere contestato soltanto con lo specifico rimedio RAGIONE_SOCIALE‘opposizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 170 TUSG (ex plurimis, Cass. n. 29228 del 2017, cit.; Cass. 06/12/2017, n. 29144; più di recente, Cass. 28/07/2020, n. 16117), ed acquista definitività a seguito RAGIONE_SOCIALEa mancata opposizione o del rigetto RAGIONE_SOCIALEa stessa.
4.2. Nella fattispecie, la ricorrente non ha allegato né provato che il provvedimento di revoca pronunciato dalla Corte d’appello sia stato impugnato, essendosi limitata a dichiarare di avere reiterato la richiesta di ammissione al competente RAGIONE_SOCIALE. Si
deve ritenere, pertanto, che il provvedimento di revoca sia definitivo.
4.3. Ciò comporta che non può trovare applicazione il principio enucleato dall’art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002, espressamente invocato dalla ricorrente, in forza del quale l’efficacia RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato permane per ogni grado e fase del giudizio. L’ammissione al beneficio ottenuta a suo tempo dalla ricorrente è stata travolta, con effetto ex tunc, dalla revoca contenuta nella sentenza d’appello.
4.4. In linea generale, peraltro, argomentando dalla disposizione contenuta nell’art. 120 TUSG, questa Corte Suprema ha affermato che l’art. 75 cit. opera in sede di impugnazione soltanto nel caso in cui la parte ammessa al beneficio non sia risultata soccombente nel giudizio di merito, diversamente rendendosi necessario un nuovo provvedimento di ammissione, basato sulla rivalutazione dei presupposti di ammissione al beneficio nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione che la parte rimasta soccombente intende proporre (v. Cass. 06/07/2020, n. 13894; Cass. 30/04/2019, n. 11470).
La constatata assenza nell’odierno giudizio (come da certificazione RAGIONE_SOCIALEa cancelleria di questa Corte) di un provvedimento di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, impone l’applicazione dall’art. 369, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., che prevede l’improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito RAGIONE_SOCIALE‘indicato provvedimento entro il termine fissato nel primo comma del medesimo art. 369.
La norma processuale, pure testualmente riferita al precedente regime del cd. gratuito patrocinio, presidia tutt’ora la regolarità
dei ricorsi per cassazione introdotti da soggetti che dichiarano di avvalersi del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato.
In senso conforme si richiama la sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite 20/01/2014, n. 1009 che, decidendo su un ricorso per revocazione, ha ritenuto la norma inapplicabile al regolamento preventivo di giurisdizione sul rilievo che l’istanza ex art. 41 cod. proc. civ. introduce una “fase incidentale” del procedimento nel corso del quale viene proposta, sicché l’onere di deposito deve ritenersi assolto qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito, come nella specie avvenuto.
Non risulta applicabile al caso in esame il principio affermato da Cassazione 31/05/2012, n. 8723 -anche richiamata dalla parte ricorrente – secondo cui «il mancato deposito del decreto di ammissione al gratuito patrocinio non è causa di inammissibilità del ricorso, considerato che nei gradi di merito ne è stata accertata l’esistenza e che l’efficacia del decreto di ammissione si estende a tutti i gradi del giudizio» (pag. 16).
In quel giudizio, la questione RAGIONE_SOCIALEa regolarità del ricorso è stata risolta sulla base RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in concreto RAGIONE_SOCIALE‘esistenza e perdurante efficacia ex art. 75 TUSG del provvedimento con cui la parte era stata ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato nei gradi di merito, mentre nel giudizio odierno il provvedimento di ammissione al beneficio che era valso per i giudizi di merito è stato revocato con efficacia retroattiva.
Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 5.500,00, dì cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, In data 10 novembre 2020.’
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale del 14 ottobre 2022 la ricorrente ha depositato istanza di ricusazione del AVV_NOTAIO e del AVV_NOTAIO relatore, chiedendo quindi che si provvedesse alla decisione solo all’esito RAGIONE_SOCIALEa delibazione sulla richiesta de qua.
Con ordinanza interlocutoria n. 32318 del 2 novembre 2022 la causa è stata quindi rinviata a nuovo ruolo.
Con successiva ordinanza n. 17459 del 17 giugno 2023, la Corte ha rigettato il ricorso per ricusazione.
La causa è stata quindi fissata per l’adunanza del 3 aprile 2024, in prossimità RAGIONE_SOCIALEa quale entrambe le parti hanno depositato memorie.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza la memoria RAGIONE_SOCIALEa ricorrente sostiene la nullità RAGIONE_SOCIALEa fissazione RAGIONE_SOCIALEa stessa per la omessa comunicazione al Pubblico Ministero, la cui partecipazione al giudizio si palesa necessaria, anche perché la sentenza impugnata ha ad oggetto querela di falso.
Si deduce che tale omissione avrebbe quindi determinato una invalidità del procedimento, avendo impedito al Pubblico Ministrerò di poter formulare le proprie conclusioni.
La deduzione è però priva di fondamento risultando dagli atti che ella fissazione RAGIONE_SOCIALE‘adunanza sia stato dato avviso alla Procura Generale presso questa Corte in data 23 gennaio 2024.
Ne consegue che, una volta adempiuta tale formalità, rientra nella discrezionalità RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio di Procura la decisione di prendere attivamente parte al procedimento, avvalendosi RAGIONE_SOCIALEa facoltà di depositare memorie, non potendo essere in questa sede sindacata la valutazione omissiva resa al riguardo.
Sempre nella memoria si deduce che il procedimento di cui all’art. 380 bis.1 sarebbe manifestamente contrario alle norme RAGIONE_SOCIALEa Costituzione ed ai principi sovranazionali, e si chiede sollevare al riguardo questione di legittimità costituzionale ovvero sollevare questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di RAGIONE_SOCIALE. In disparte il rilevo per il quale il presente procedimento risulta fissato in adunanza camerale per effetto RAGIONE_SOCIALEa soppressione del Sesta Sezione civile, così che a differenza di quanto avviene per le ipotesi in cui il procedimento venga ab origine fissato un adunanza camerale ex art. 380 bis1 c.p.c., nella fattispecie parte ricorrente aveva avuto modo di conoscere la proposta succintamente motivata ex art. 380 bis c.p.c., avendo quindi modo di poter formulare le proprie difese nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘opinamento del consigliere relatore, le deduzioni difensive sviluppate nella memoria, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, vanno reputate manifestamente prive di fondamento.
Preliminarmente deve darsi atto RAGIONE_SOCIALEa tardività RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rimessione RAGIONE_SOCIALEa controversia alle Sezioni Unite ex art. 376 c.p.c., in quanto la memorie risulta essere stata depositata solo in data 22 marzo 2024, ma senza il rispetto del termine di 15 giorni quale fissato dalla novellata previsione di cui all’art. 376, co. 2, c.p.c., destinata a trovare applicazione anche al procedimento in esame ( e ciò in ragione del fatto che la norma di diritto intertemporale -art. 35 co. 7 del D. Lgs. n. 149/2022ne prevede l’applicazione anche ai giudizi già introdotti con ricorso notificato in data anteriore al 1 gennaio 2023, per i quali non è stata ancora fissata udienza op adunanza, ipotesi che ricorre nel caso in esame, essendo stata la causa rinviata a nuovo ruolo a seguito RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ricusazione, e quindi essendo prova di un’adunanza già fissata).
Questa Corte ha reiteratamente affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione al principio di parità RAGIONE_SOCIALEe armi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 c.p.c., nella parte in cui prevede termini sfalsati per il deposito RAGIONE_SOCIALEe memorie di parte e RAGIONE_SOCIALEe conclusioni scritte del P.M. nel procedimento per la decisione in camera di consiglio, introdotto dall’art. 1 bis, comma 1, lett. e) del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. in l. n. 197 del 2016. Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite imposto dall’art. 3 Cost. all’adozione di soluzioni obiettivamente irrazionali, la costruzione dei moRAGIONE_SOCIALEi processuali, cosicché l’anticipazione del termine per il deposito RAGIONE_SOCIALEe conclusioni scritte del AVV_NOTAIO.M., mentre consente anche a quest’ultimo l’esposizione RAGIONE_SOCIALEe proprie ragioni in diritto e assicura così l’effettività del contraddittorio, appare funzionale a garantire il precetto
costituzionale RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo ed è coerente con il profilo strutturale del procedimento camerale, nel quale non sussistono esigenze nomofilattiche o di particolare complessità e nel quale dunque l’intervento del P.M. avviene a tutela RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALEa legge, come autonoma prospettazione ‘super partes’ RAGIONE_SOCIALEa soluzione giuridica RAGIONE_SOCIALEa controversia. (Cass. n. 24088 del 13/10/2017).
Inoltre, è stato ribadito che il nuovo rito camerale di legittimità “non partecipato”, quale tendenziale procedimento ordinario per il contenzioso non connotato da valenza nomofilattica, è ispirato ad esigenze di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso in attuazione del principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU, nonché di quello di effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale (Cass. n. 5371 del 02/03/2017)
Deve infatti ritenessi la compatibilità costituzionale e convenzionale del “nuovo rito camerale non partecipato” in quanto «l’intervento novellatore del giudizio di legittimità recato dalla legge n. 197 del 2016 è ispirato, secondo una linea di tendenza registratasi nell’ultimo decennio, da pressanti esigenze di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso dinanzi alla Corte di cassazione, in attuazione del principio costituzionale, di cui all’art. 111 Cost. (e convenzionale: art. 6 CEDU), RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo e di quello, in esso coonestato, RAGIONE_SOCIALE‘ effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale; che in siffatta prospettiva il legislatore (attingendo ad indicazioni de iure condendo, provenienti dalle Commissioni ministeriali di riforma del processo civile del 2013 e del 2015, in parte approdate all’esame parlamentare) ha inteso modulare il giudizio di
legittimità (incidendo, segnatamente, sugli artt. 375, 376, 380bis, 380-bis. 1 e 380-ter c.p.c.) in ragione di una più generale suddivisione del contenzioso in base alla valenza nomofilattica, o meno, RAGIONE_SOCIALEe cause, riservando a quelle prive di siffatto connotato (ossia, il contenzioso più nutrito) un procedimento camerale, tendenzialmente assunto come procedimento ordinario, “non partecipato” e da definirsi tramite ordinanza (in luogo RAGIONE_SOCIALEa celebrazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica e RAGIONE_SOCIALEa decisione con sentenza, previste essenzialmente per le cause “dalla particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione di diritto”). Inoltre, il principio di pubblicità RAGIONE_SOCIALE‘udienza -di rilevanza costituzionale in quanto, seppur non esplicitato dalla Carta Fondamentale, è connaturato ad un ordinamento democratico e previsto, tra gli altri strumenti internazionali, segnatamente dall’art. 6 CEDU -non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali” (Corte cost., sent. n. 80 del 2011); che una siffatta deroga anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU (tra le tante e più di recente, sentenza 21 giugno 2016, Tato Alarinho c. Portogallo), seguiti da un costante orientamento di questa Corte (tra le altre, Cass., 18 luglio 2008, n. 19947; Cass., 16 marzo 2012, n. 4268; Cass., 9 ottobre 2015, n. 20282; Cass., 5 maggio 2016, n. 9041) – è consentita in ragione RAGIONE_SOCIALEa conformazione complessiva del procedimento, là dove, a fronte RAGIONE_SOCIALEa pubblicità del giudizio assicurata in prima o seconda istanza, una tale esigenza non si manifesti comunque più necessaria per la struttura e funzione RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore istanza, il cui rito sia volto, eminentemente, a risolvere questioni di diritto o comunque non “di fatto”, tramite una trattazione rapida
RAGIONE_SOCIALE‘affare, non rivestente peculiare complessità; che in tal senso, come accennato in precedenza, viene a declinarsi la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis c.p.c. (sul moRAGIONE_SOCIALEo di quella già dettata per il giudizio penale di cassazione dall’art. 611 c.p.p.), funzionale alla decisione, in sede di legittimità (quale giudizio che, oltre a non postulare in sé profili di autonomo accertamento dei fatti, ha assunto, in ambito civile, a seguito RAGIONE_SOCIALEa novella legislativa del 2012 recante la modifica del n. 5 del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., una ancor più spiccata accentuazione del sindacato sugli errores in indicando rispetto a quello sul vizio di “motivazione”, resecato nei confini indicati dall’esegesi compiuta da Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), di ricorsi che si presentino, all’evidenza (“a un sommario esame”: art. 376 c.p.c.), inammissibili, manifestamente infondati o manifestamente fondati (art. 375 c.p.c.), ossia di impugnazioni per le quali, lungi dal porsi questioni giuridiche di rilevanza nomofilattica (cui soltanto è riservata la pubblica udienza e la decisione con sentenza dall’art. 375 c.p.c.), risulta consentanea, nei termini e per le ragioni innanzi evidenziati, la decisione resa con ordinanza (ex art. 375 c.p.c., quale provvedimento per definizione succintamente motivato: art. 134 c.p.c.) all’esito di adunanza camerale non partecipata; che, proprio sotto tale ultimo profilo, la garanzia del contraddittorio, necessaria in quanto costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr., in rapporto all’art. 24 Cost., già Corte cost., sent. n. 102 del 1981), è, comunque, assicurata dalla trattazione scritta RAGIONE_SOCIALEa causa, con facoltà RAGIONE_SOCIALEe parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (che, del resto, devono essere già compiutamente declinate con il ricorso
per quanto riguarda, segnatamente, i motivi RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione), non solo in funzione RAGIONE_SOCIALEe difese svolte dalla controparte, ma anche in rapporto alla proposta del relatore circa la sussistenza di ipotesi di trattazione camerale, ex art. 375 c.p.c.; che l’interlocuzione scritta, attraverso la quale viene a configurarsi il contraddittorio nell’ambito del procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., si mostra come l’esito di un bilanciamento, non irragionevolmente effettuato dal legislatore alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘ampia discrezionalità che gli appartiene nella conformazione degli istituti processuali (tra le tante, Corte cost., sent. n. 152 del 2016), tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti, in precedenza evidenziate, di speditezza e concentrazione, in funzione RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo e RAGIONE_SOCIALEa tutela effettiva da assicurare, anche in tale prospettiva, alle parti interessate dal contenzioso; esigenze, queste, che trovano congruente contestualizzazione nel peculiare assetto strutturale e funzionale del procedimento previsto dalla legge n. 197 del 2016; che, infine, la previsione di una proposta di trattazione camerale da parte del relatore, in ragione RAGIONE_SOCIALEa ravvisata esistenza di ipotesi di decisione del ricorso di cui all’art. 375 c.p.c. -in luogo RAGIONE_SOCIALEa relazione (o cd. “opinamento”) depositata in cancelleria, secondo la formulazione del previgente art. 380-bis c.p.c. -appartiene anch’essa all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità del legislatore in ambito processuale e non è tale da vulnerare il diritto di difesa, giacché trattasi di esplicitazione interlocutoria di mera ipotesi di esito decisorio, non affatto vincolante per il Collegio e che, di per sé, ove rimanga confinata nell’alveo del thema decidendum segnato dai motivi di
impugnazione, neppure è idonea a sollecitare profili attinenti allo stesso principio del contraddittorio» (Cass. n. 395/2017).
In termini analoghi è stato poi precisato che (Cass. S.U. n. 14437/2018) nel giudizio di cassazione, la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall’adunanza camerale prevista nell’art. 380-bis.1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, RAGIONE_SOCIALEa particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione di diritto coinvolta nella discrezionalità del collegio giudicante, che ben può escluderne la ricorrenza in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie.
Inoltre, da ultimo, Cass. n. 34409/2023, ha ribadito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis.1 c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022), per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost., in quanto l’udienza camerale è idonea a salvaguardare le esigenze di difesa, non rappresentando un minus rispetto all’udienza pubblica e consentendo il contraddittorio con il procuratore generale che, avvisato RAGIONE_SOCIALEa fissazione, ha la facoltà di rassegnare le proprie conclusioni.
Con una successiva memoria la ricorrente ha poi sollecitato una rivalutazione del AVV_NOTAIO relatore, AVV_NOTAIO, circa la propria astensione, chiedendo la rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite circa la eventuale incompatibilità, in relazione al novellato procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., del relatore che abbia redatto la proposta a far parte del Collegio che decida a seguito RAGIONE_SOCIALEa richiesta di decisione RAGIONE_SOCIALEa parte.
Ha infine reiterato pretese questioni di illegittimità costituzionale del procedimento di cui all’art. 380 bis.1, già oggetto RAGIONE_SOCIALEe superiori considerazioni.
Osserva il Collegio che nella fattispecie non si è al cospetto di una decisione a seguito di formulazione RAGIONE_SOCIALE‘opposizione RAGIONE_SOCIALEa parte nei conforti RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione accelerata avanzata dal consigliere relatore ex art. 380 bis c.p.c., quale novellato nel 2022, così che non risulta pertinente il riferimento alla imminente decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, trattandosi di decisione che investe una norma diversa da quella che è invece applicabile nella fattispecie, ed in relazione alla quale, la valutazione di incompatibilità RAGIONE_SOCIALE‘autore RAGIONE_SOCIALEa proposta di defi nizione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a far parte del Collegio poi chiamato a decidere sul ricorso è già stata valutata con l’ordinanza interlocutoria n. 17459/2023 che ha rigettato l ‘ istanza di ricusazione già formulata dalla ricorrente.
Tale rilievo, sebbene nelle conclusioni RAGIONE_SOCIALEa memoria non risulti formalmente riproposta l’istanza di ricusazione del AVV_NOTAIO, consente di rilevare come la stessa si paleserebbe comunque del tutto inammissibile, in quanto sostanzialmente reiterativa RAGIONE_SOCIALEe questioni già delibate con la detta ordinanza interlocutoria, trovando quindi applicazione il principio per cui l’istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo quando il giudice “a quo” ne valuti l’inammissibilità per carenza “ictu oculi” dei requisiti formali, sicché esso può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d’ufficio; ciò al fine di contemperare il diritto RAGIONE_SOCIALEe parti all’imparzialità di giudizio, assicurato dalla circostanza che la delibazione di inammissibilità del giudice “a quo” non può comunque assumere valore ostativo alla rimessione
del ricorso al giudice competente, ed al contempo il dovere di impedire l’uso distorto RAGIONE_SOCIALE‘istituto (Cass. n. 1624/2022; Cass. n. 25709/2014).
Con il primo motivo del ricorso per revocazione viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 395, primo comma, n. 4 e 369, secondo comma, n. 1, c.p.c., per essere Codesta Corte incorsa in una svista e/o errore di fatto, in relazione al ‘mancato deposito’ RAGIONE_SOCIALEa delibera di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato emessa dal RAGIONE_SOCIALE in data 11/02/2016.
Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 51 e ss., 158, 161, 391-bis, co. 1, c.p.c., per essere Codesta Corte incorsa in svista e/o errore di fatto in relazione all’istanza di astensione/ricusazione rimasta inesaminata.
Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione sollevata dal controricorrente concernente la tardività del ricorso.
Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ex art. 327 c.c., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, c.p.c., e 2963, quarto comma, c.c., il sistema RAGIONE_SOCIALEa computazione civile, non ex numero , bensì ex nominatione dierum , nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
Si osserva, ancora, che nell’ipotesi in cui il termine di decadenza interferisce con il periodo di sospensione feriale, l’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa L. 742 del 1969, nella formulazione novellata dalla legge del 2014, così stabilisce: ‘ Il decorso dei termini processuali relativi alle
giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno…’.
Ciò premesso, il Collegio osserva che la deduzione non può trovare accoglimento e che sul metodo di calcolo del termine di impugnazione, ove interessato dalla sospensione feriale dei termini, non possa influire la diversa durata di tale periodo per effetto RAGIONE_SOCIALEa novella del 2014, occorrendo sempre aggiungere ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica del rispetto del termine di impugnazione, il numero di giorni, pari a 31, che compongono il mese di agosto e per i quali opera la sospensione.
Ed infatti dato che il dies a quo , nella specie, è costituito dal 30.07.2021, così che parte ricorrente ha correttamente calcolato il termine computando prima i sei mesi senza scomputare il periodo feriale (dal 1° agosto al 31), arrivando così al 30 gennaio 2022, e poi sommando i 31 giorni del periodo feriale; in tal modo, avendo il mese di febbraio 2022, 28 giorni, il termine ultimo va individuato nel 2.03.2022, allorché risulta notificato il ricorso per revocazione.
8. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo di ricorso per revocazione, l’odierna ricorrente asserisce di aver ritualmente depositato la delibera di ammissione al gratuito patrocinio, la cui presenza non sarebbe stata colta dalla Corte, incorrendo pertanto in un errore di fatto revocatorio; tuttavia, sotto tale profilo, non vi è alcuna certezza quanto alla fondatezza del presupposto su cui si fonda la deduzione RAGIONE_SOCIALE‘errore revocatorio.
In tal senso rileva, a conforto di quanto affermato dalla sentenza impugnata, circa l’assenza RAGIONE_SOCIALEa delibera di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato nel fascicolo al momento RAGIONE_SOCIALEa
decisione e senza il rispetto del precetto di cui all’art. 369 n. 1 c.p.c., la certificazione anche da parte RAGIONE_SOCIALEa cancelleria di questa Corte, così come si evince a pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza oggetto di revocazione.
Il decreto di concessione del gratuito patrocinio, pena l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., doveva essere depositato, e quindi essere presente nel fascicolo inerente al procedimento R.G. n. 29492/2016, né può contrastare quanto affermato nella sentenza impugnata, e rilevare come errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., la circostanza che il ricorrente abbia depositato il detto decreto ex post nel proprio fascicolo formato in vista del ricorso per revocazione.
In tal senso rileva anche che il decreto depositato in questa sede, analogamente a quello che secondo la ricorrnete si rinverrebbe nel fascicolo d’ufficio è formalmente riferito alla proposizione di ‘ricorso in appello contro sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE contro COGNOME NOME + NOME‘, mancando quindi la dedotta riferibilità al presente ricorso per cassazione (essendo anche la data del provvedimento compatibile con la sua dizione e cioè che lo stesso fosse stato concesso per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello), così che l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per revocazione circa la carenza in atti di un decreto di ammissione al patrocinio riferibile specificamente al ricorso per cassazione non è in alcun modo validamente confutata dal motivo in esame, che non si palesa idoneo a denunciare un errore di fatto revocatorio nel quale sarebbe incorsa questa Corte, risulta comunque carente la produzione in atti di un provvedimento di ammissione al patrocinio riferito al ricorso per cassazione (avendo quello emesso
per l’appello perso la sua efficacia a seguito RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione disposta dalla sentenza d’appello).
Quanto al secondo motivo di ricorso per revocazione, anch’esso è inammissibile (ed anche a voler soprassedere in merito alla riconducibilità del preteso errore denunciato ad una ipotesi di revocazione), in quanto la ricusazione del AVV_NOTAIO e del Relatore RAGIONE_SOCIALEa decisione interessata dalla richiesta di revocazione, come si ricava dalla lettura del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di astensione per l’udienza del 26/06/2020, era da ritenersi effettivamente subordinata al mancato accoglimento del rinvio alla pubblica udienza, così che non vi è alcun errore di fatto nella sentenza n. 21905/2021, oggetto di revocazione.
Infatti, come si ricava dalla lettura RAGIONE_SOCIALEe conclusioni RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di cui alla detta istanza, come riassunte a pag. 19, era sollecitata la rimessione alle Sezioni Unite, nonché alla Corte Costituzionale, con rinvio pregiudiziale alla Corte di RAGIONE_SOCIALE UE, per l’ipotesi in cui non fosse stata accolta la richiesta di trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa alla pubblica udienza, anziché in adunanza camerale, come inizialmente previsto, ed era richiesta altresì la spontanea astensione, o in difetto la ricusazione, dei predetti componenti del Collegio, solo per il caso in cui non fosse stata accolta la detta richiesta.
Ne deriva che, essendosi proceduto poi alla fissazione del ricorso in pubblica udienza, anche la richiesta di ricusazione deve reputarsi aver perso di attualità, non essendo configurabile alcun errore conseguente alla mancata presa in esame RAGIONE_SOCIALEa istanza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti dei controricorrenti, nulla dovendosi disporre al riguardo nei confronti RAGIONE_SOCIALEe parti rimaste intimate.
Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALEo Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quarter RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna la ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio che liquida per gli assistiti dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in complessivi € 5.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge, se dovuti , e per l’assistita dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in complessivi € 7.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge, se dovuti;
a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2024.