Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24055 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29610/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso l’avvocato COGNOME (EMAIL), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’avvocato COGNOME (EMAIL.), giusta procura speciale in calce al controricorso.
-controricorrente-
avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 31277/2022 del 24/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, con cui chiedeva la riforma della sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 591/2020 del 28 dicembre 2020 che aveva confermato la sentenza n. 239/2018 del Tribunale di Spoleto che, a sua volta, aveva accolto la domanda revocatoria proposta nei suoi confronti dalla Cassa di Risparmio dell’Umbria ed avente ad oggetto un fondo patrimoniale su immobili di sua proprietà, fondo costituito insieme alla moglie NOME.
1.1 Con il primo motivo denunciava ‘Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in combinato disposto con gli articoli 101-102 cod. proc. civ. e art. 111, comma 2, Cost. Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Motivazione insufficiente ed errata’.
Con il secondo motivo denunciava ‘Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in combinato disposto con gli articoli 2901, co.1°, n. 1, cod. civ. – 115-116 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Motivazione insufficiente o erronea’.
1.2. Resisteva con controricorso la banca.
Il ricorso era fissato per la trattazione in adunanza camerale non partecipata e definito da questa Corte con ordinanza n. 31277/2022 che ne dichiarava la improcedibilità per mancato deposito della sentenza impugnata ‘né in modalità telematica né in forma cartacea, né autentica, né informale’.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME propone ora ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., affidato ad unico motivo.
Afferma che la Corte è incorsa in errore di fatto, perché ha erroneamente rilevato la mancata produzione della sentenza impugnata, che invece era stata prodotta, telematicamente, nel file denominata ‘atto.enc.’
Resiste con controricorso la banca.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Il ricorrente e la banca resistente hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che
Il ricorso è basato sul seguente -unico- motivo di revocazione, ove viene prospettato che: ‘L’ordinanza n. 31277/2022 è affetta da errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. e, quindi, è revocabile ex art. 391bis cod. proc. civ., in quanto la Corte di legittimità, incorrendo in errore di fatto rilevante, essenziale, decisivo e rilevabile ex actis con un mero confronto tra il fatto processuale dedotto nell’ordinanza e quanto emerge dalla mera consultazione del fascicolo processuale di legittimità, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso sull’erroneo presupposto che non sia stata depositata la s entenza d’appello impugnata, laddove invece risulta positivamente dagli atti e documenti di causa che parte ricorrente ha depositato de tta sentenza con l’iscrizione a ruolo telematica della causa’.
Il motivo è infondato.
In disparte il non marginale rilievo per cui il ricorrente solo genericamente afferma che ‘risulta positivamente dagli atti e documenti di causa che parte ricorrente ha depositato detta sentenza con l’iscrizione a ruolo telematica della causa’ ed omette quindi di assolvere a qualsivoglia onere di specifica localizzazione, in patente violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., va rilevato che l’ordinanza impugnata per revocazione non si limita a constatare l’assenza della produzione dell’impugnata sente nza, ma fa specifico riferimento ad un dato preciso, cioè a ‘come risulta certificato dall’Ufficio della Cancelleria della Sesta Sezione Civile in data odierna’ (p. 5 dell’ordinanza impugnata).
Non ricorre pertanto nel caso di specie l’errore di fatto, il quale soltanto giustifica il ricorso per revocazione: per configurare un simile errore parte ricorrente non solo avrebbe dovuto farsi carico di tale affermazione, concernente l’esistenza di un f atto processuale, mentre non se ne è fatta carico (il che, evidenziando la mancata correlazione del motivo alla motivazione, palesa una preliminare ragioni di inammissibilità del motivo, giusta il principio di diritto consolidato di cui a Cass. n.359 del 2005, ribadito, ex multis , anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7074 del 2017, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto), ma se l’avesse fatto non già sostenendo l’inesistenza di detta certificazione, ma censurandone la corrispondenza alle risultanze processuali, avrebbe comunque erroneamente prospettato un errore revocatorio di fatto.
Queste le ragioni.
Le Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., n. 23306 del 2016) hanno precisato, ai fini del giudizio di revocazione, che per fatto e giudizio di fatto deve intendersi tutto ciò che attiene all’accertamento o alla ricostruzione della verità o della falsità di dati empirici (fatti o atti) rilevanti per il diritto, fatta eccezione per le modalità di applicazione delle eventuali norme relative ad ammissibilità ed assunzione di prove, ovvero a prove legali.
Ed hanno quindi sottolineato come l’errore revocatorio consista in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, che attiene all’accertamento o alla ricostruzione della verità o non verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un accadimento esterno al processo, al quale un soggetto dell’ordinamento intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all’esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata: l ‘errore deve, allora, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o – meno che mai – di indagini o procedimenti ermeneutici (v. Cass., Sez. Un., 10/08/2000, n. 561; Cass., 01/03/2005, n. 4295; Cass., 18/09/ 2008, n. 23856; Cass., Sez. Un., 07/03/2016, n. 4413), ovvero la produzione di documenti nuovi dimostrativi dell’errore (Cass. 6 giugno 2017, n. 14002).
2.1. Orbene, nel caso di specie questa Corte ha pronunciato sulla base della formale attestazione, da parte della Cancelleria, della mancanza in atti dell’impugnata sentenza di appello, e tale attestazione -di cui non si afferma l’inesistenza ed anzi, come detto, ci si disinteressa completamente – può essere censurata solo con la querela di falso, trattandosi di attestazione proveniente dal Cancelliere nella veste di pubblico ufficiale scolpita dal primo comma dell’art. 57 c od. proc. civ. ed anche ulteriormente confermata dai poteri di certificazione degli atti depositati, siccome emergenti dall’art. 74 disp. att. cod. proc. civ. (e senza che all’uopo occorra evocare l’art. 744 c od. proc. civ.).
2.2. Prive di pregio sono le ulteriori doglianze svolte nel ricorso in ordine: alla indicazione in calce al ricorso ordinario della produzione, dato che si tratta di mera dichiarazione di parte, riguardo alla quale rilevava appunto l’art. 74 delle disp. di att. del cod. proc. civ. appena citato; alla risposta circa la ricezione della EMAIL, che in quanto tale attiene appunto alla mera ricezione e non riguarda il contenuto; al contenuto della redazione della proposta della Sesta Sezione Civile, poi superata dalla ordinanza qui -infondatamenteimpugnata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.585,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, del l’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile