Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2407 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2407 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17536/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME ;
-ricorrente-
contro
POLIZIA STRADALE DI NAPOLI, PREFETTURA DI CASERTA;
-intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE n. 24/2022, depositata il 04/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso articolato in due motivi (violazione, erronea e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 416 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.) avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 24/2022, che ha dichiarato inammissibile l’appello della RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Giudice di pace di Caserta n. 9120/2011, in tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada ingiunta in data 23 maggio 2009.
Gli intimati Prefettura di Caserta e Polizia Stradale di Napoli non hanno svolto attività difensive.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380 bis.1 c.p.c.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato inammissibile l’appello, affermando di non disporre in atti della sentenza di primo grado impugnata, non reperibile nel fascicolo d’ufficio e non essendo stato ridepositato dagli appellanti per l’udienza cartolare del 21 settembre 2021 il fascicolo di parte ritirato all’udienza del 27 marzo 2013.
3.1. Dall’esame diretto degli atti del giudizio di appello, risulta invece che il fascicolo di parte degli appellanti, comprensivo di copia della sentenza di primo grado, fu restituito al momento del deposito della comparsa conclusionale in data 19 novembre 2021, come allegano i ricorrenti a sostegno delle loro censure.
3.2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha perciò erroneamente argomentato che era preclusa la possibilità di pronunciare nel merito del gravame in ragione della mancata produzione della copia della sentenza impugnata, non potendo esso disporre di elementi sufficienti ad esprimere la sua decisione.
Invero, l’art. 347, comma 2, c.p.c. non prevede eccezioni alla regola che il deposito di copia della sentenza appellata vada effettuato dalla parte appellante mediante inserimento nel proprio fascicolo (sia pure non a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell’appello; da ultimo, Cass. n. 24461 del 2020); ciò, peraltro, non deve necessariamente avvenire all’atto della costituzione dell’appellante, né entro la prima udienza, essendo comunque sufficiente che sia assicurata la possibilità dell’esame della sentenza impugnata da parte del giudice d’appello al momento della sua decisione.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 4835 del 2023 ha altresì affermato che il giudice d’appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.
4. Deve però considerarsi che le affermazioni ripetutamente contenute nella pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (‘la parte appellante, dopo aver ritirato la sua produzione di parte … ha omesso di restituirla…’, ‘tra gli atti a disposizione del giudice non vi è la sentenza impugnata’, ‘non risultando in atti la sentenza impugnata’, ‘la sentenza appellata manca del tutto’) circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un atto che, invece, risultava essere disponibile, non si concretano in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione (Cass. n. 1562 del 2021; n. 19174 del 2016; n. 11196 del 2007).
7. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Non occorre regolare le spese processuali, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione