Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21855 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21855 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
REVOCAZIONE SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE E CONTESTUALE CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14803/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
contro
COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
RIPA NOME, NELLA QUALITA’ DI EREDE DI DI BELLO ROSSANA
COGNOME NOME COGNOME
INGROSSO NOME
NOME COGNOME
APRILE NOME
CILIO VINCENZINA
Avverso e per la revocazione della sentenza n. 6726/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il giorno 7 marzo 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
con la sentenza n. 6726/2023, in epigrafe meglio indicata, questa COGNOME ha: (a) in accoglimento del ricorso principale dispiegato dal RAGIONE_SOCIALE, cassato con rinvio la sentenza n. 67/2023 della COGNOME d’appello di Lecce -sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE nella parte recante reiezione della domanda risarcitoria formulata dall’ente RAGIONE_SOCIALE avverso suoi amministratori e funzionari; (b) dichiarato inammissibile i ricorsi incidentali condizionati, di identico contenuto, proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, diretti a censurare la mancata declaratoria di estinzione del processo di merito;
per quanto ancora qui d’interesse, la COGNOME ha ritenuto che i vizi denunciati con le impugnazioni incidentali -l’aver ritenuto il giudice di merito non emergente dagli atti l’anteriorità dell’atto di riassunzione erano riconducibili all’impugnazione per revocazione di cui all’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. e, pertanto, non erano veicolabili con l’ordinario ricorso per cassazione;
con ricorso articolato in un unico, complesso, motivo, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME domandano la revocazione della ora richiamata sentenza di questa COGNOME nonché la correzione di un errore materiale in essa contenuto;
resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
non svolgono difese in questo giudizio le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente specificate;
disposta la trattazione in adunanza camerale, il P.G. non ha depositato conclusioni scritte mentre ambedue le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato in diritto
con l’unico motivo di revocazione, con riferimento agli artt. 391bis e 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., parte istante assume che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi incidentali è frutto di un « abbaglio » , consistente nell’aver presupposto « una qualche pregressa soccombenza » degli impugnanti incidentali, totalmente vittoriosi nel giudizio di merito e, quindi, carenti di interesse alla proposizione, in via principale, di una impugnazione per revocazione;
l’istanza di revocazione è inammissibile;
è doveroso premettere che ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, num.4, cod. proc. civ., occorre siano integrati i seguenti presupposti:
l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto -risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive -tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);
l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella
r.g. n. 14803/2023 Cons. est. NOME COGNOME
in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334);
c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391bis e 395, n. 4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la COGNOME può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820);
d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);
tanto precisato, l’argomentare dei ricorrenti si risolve, in sostanza, nel prospettare un erroneo apprezzamento ad opera della sentenza impugnata in ordine alla individuazione del mezzo di tutela esperibile (ovvero alla corretta qualificazione del vizio illo tempore denunciato
r.g. n. 14803/2023 Cons. est. NOME COGNOME
come ragione di revocazione) nonché, al fondo, all’esistenza di una situazione di soccombenza abilitante alla revocazione;
si tratta, come evidente, di valutazioni di natura propriamente ed esclusivamente giuridica, esito cioè non della inesatta percezione di fatti risultanti ex actis bensì dell’attività di sussunzione della concreta vicenda nell’àmbito di fattispecie giuridiche astratte: sicché il ricorso in vaglio si concreta nella denuncia di un error iuris, non di un error facti;
l’inammissibilità della istanza di revocazione assorbe il vaglio sulla questione rescissoria illustrata in ricorso;
il ricorso per revocazione è inammissibile;
merita invece adesione l’istanza di correzione di errore materiale dispiegata in ricorso: ed invero, per mero vizio di compilazione della epigrafe, la sentenza in parola di questa COGNOME reca l’indicazione, quali parti intimate, di una serie di soggetti (precisamente: NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) che nel processo hanno assunto la veste di difensori;
va pertanto emendata la sentenza, disponendo l’espunzione dal testo di essa dei nominativi dei predetti soggetti, nei termini meglio puntualizzati in dispositivo;
il regolamento delle spese della impugnazione per revocazione segue la soccombenza, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento per correzione di errore materiale (Cass., Sez. U., 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213; Cass. 16/01/2024, n. 1625);
attesa l’inammissibilità dell’impugnazione , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso per revocazione;
condanna NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.600 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
dispone la correzione della sentenza n. 6726/2023 emessa da questa COGNOME in data 7 marzo 2023, nel senso che, nella epigrafe, alla pagina due, righi diciassette -diciannove, siano espunti i seguenti nominativi: « NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME »;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell ‘ art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione