Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17169 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
Oggetto: Revocazione ex art. 391-bis c.p.c. su spese – Presupposti – Punto controverso –
Nozione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12009/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo PEC;
-controricorrente –
Per la revocazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, n. 35834/2022, pubblicata il 23/8/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2024 dalla AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. Questa Corte, con sentenza 6/12/2022, n. 35834/2023, ha rigettato il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE per la cassazione della sentenza n. 779/2020 della Corte d’Appello di Bologna, depositata il 24/2/2020, che aveva, a sua volta, rigettato l’appello, compensando per un terzo le spese del giudizio, proposto dalla predetta avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, depositata il 21/4/2016, che, in relazione ad un contratto con cui l’appellante aveva promesso alla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in precedenza RAGIONE_SOCIALE) la fornitura, trasporto e posa in opera di due pannelli sandwich e accessori di completamento utili alla realizzazione di un complesso frigorifero per bassa temperatura, a fronte del pagamento di un prezzo rateizzato in sessanta rate mensili, con previsione di decadenza automatica del contratto in caso di decisione della committente di non realizzare l’opera, aveva rigettato la domanda avanzata dalla medesima RAGIONE_SOCIALE volta ad ottenere un indennizzo ex art. 1671 cod. civ. di euro 720.350,00, accogliendo soltanto quella relativa alla condanna della controparte al pagamento della somma di euro 5.400,00 quale corrispettivo per la fornitura di materiale isolante da lei effettuata.
Con la sentenza in esame, questa Corte, per quanto qui interessa, aveva altresì rigettato la terza censura, con la quale si lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito mutato la regolamentazione delle spese del primo grado ormai passata in giudicato in difetto di specifica domanda della parte appellata, sostenendo che la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE,
contrariamente a quanto sostenuto nella censura, avesse richiesto in appello la modifica delle spese, allorché aveva domandato che venisse dichiarata la soccombenza dell’appellante e la sua condanna alle spese e onorari del doppio grado del giudizio, ciò che bastava a giustificare la revisione della ripartizione delle spese poste a carico della soccombente, essendo all’uopo sufficiente che, nel ricorso incidentale, risultasse in modo non equivoco dal complesso delle deduzioni e conclusioni la volontà della parte non totalmente vittoriosa di ottenere la riforma della decisione del primo giudice, al di là della nominale intestazione dell’atto.
Per la revocazione della sentenza n. 35834/2022, pubblicata il 23/8/2022, di questa Corte ricorre la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che :
Con l’unico motivo di revocazione, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente assume che l’affermazione secondo cui era stata proposta in appello ‘ una tempestiva impugnazione incidentale diretta alla parziale riforma della decisione del Tribunale ‘ era frutto di un errore di fatto desumibile dagli atti del giudizio d’appello, dato che nell’atto di citazione ritualmente notificato risultava come udienza di trattazione quella del 1/2/2017 ore di rito, che la Corte di merito, con provvedimento del 9/11/2016, aveva differito ex art. 168bis , quarto comma, cod. proc. civ., la prima udienza a quella immediatamente successiva tenuta dal giudice designato, che la comparsa di risposta era datata 4/2/2017, che la costituzione in giudizio dell’appellata era avvenuta il 5/2/2017 e che le conclusioni del P.M. erano del 13/6/2022, sicché la costituzione dell’appellata era avvenuta senza il rispetto del termine dei 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata
in citazione, come previsto, per l’appello incidentale, dall’art. 343 cod. proc. civ. in ragione del rinvio in esso contenuto all’art. 166 cod. proc. civ., posto che si sarebbe dovuta costituire entro il 12/1/2017. Pertanto, non avendo la parte appellata rispettato il predetto termine, la Corte aveva errato nel ritenere che la costituzione in appello della controparte fosse avvenuta nei termini per proporre legittimamente appello incidentale. Detta circostanza era pacifica in quanto, pur deAVV_NOTAIOa nel ricorso per cassazione, non era stata oggetto di discussione in questa sede. Infine, l’accoglimento del terzo motivo inciderebbe, ad avviso della ricorrente, sulla regolamentazione delle spese del grado che, sulla base della sua totale soccombenza, erano state poste per intero a suo carico, sicché sarebbe stata equa la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, con conseguente condanna della parte alla restituzione dell’importo di euro 13.115,20.
2.1 Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, per invalidità della procura siccome priva di specificRAGIONE_SOCIALE in ordine alla qualità di rappresentante della RAGIONE_SOCIALE del sottoscrittore.
Infatti, ai fini della validità della procura rilasciata al difensore da parte di una persona giuridica, qual è per l’appunto la RAGIONE_SOCIALE, ove l’atto contenga l’espressa menzione, in capo al firmatario della detta procura, del potere di rappresentanza dell’ente che sta in giudizio, non produce nullità della procura medesima la mancata indicazione della carica ricoperta o della funzione svolta da colui che l’ha sottoscritta quando non ne sia controverso il potere di rappresentanza (sulla necessità di verifica per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese in caso di controversia sui poteri vedi Cass., Sez. 2, 5/11/2018, n. 28203).
Invero, solo in presenza di contestRAGIONE_SOCIALE circa la qualità di rappresentante di una RAGIONE_SOCIALE in capo a colui che abbia sottoscritto la procura speciale alle liti incombe, sulla parte rappresentata, l’onere della indicazione dell’atto di conferimento dei poteri rappresentativi o della diversa situazione abilitante, in guisa da consentire l’eventuale prova contraria, intesa a vincere la presunzione di validità della procura rilasciata da persona qualificatasi come rappresentante legale della parte (Cass., Sez. 3, 8/6/2007, n. 13381), sicché colui che riveste la qualità di organo della persona giuridica, così come colui che si costituisca in giudizio in luogo del rappresentante legale nell’esercizio di potestà derivantegli dall’atto costitutivo o dallo statuto, non ha l’onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l’onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, mentre è tenuto a depositare, unitamente al ricorso o al controricorso, la procura notarile solo colui che eserciti i poteri rappresentativi conferitigli con tale atto (Cass., Sez. 5, 15/1/2021, n. 576; Cass., Sez. 6-3, 7/5/2019, n. 11898).
Nella specie, non vi è incertezza in merito ai poteri esercitati da NOME COGNOME, che ha rilasciato la procura in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE e che, come risulta dall’epigrafe del ricorso, ha agito quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, atteso che detta qualità – che lo legittima a compiere, in quanto tale, tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale -, non è stata messa in dubbio dalla controricorrente, limitatasi a contestare l’omessa sua specificazione nella procura, nonostante questa precisi che il sottoscrittore ha agito in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE.
2.2 Venendo al merito, il ricorso per revocazione è inammissibile. Ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n.4, cod. proc. civ., occorre, infatti, che si
integrino i seguenti presupposti (vedi da ultimo, Cass., Sez. 3, 1/3/2024, n. 5574):
l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia inAVV_NOTAIOo, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa e che non abbia formato oggetto di discussione nel processo, e postula l’esistenza di un contrasto risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentRAGIONE_SOCIALE induttive -tra due rappresentRAGIONE_SOCIALE dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);
l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto aAVV_NOTAIOata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334);
in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391bis e 395, n. 4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di
impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820; Cass., Sez. 3, 28/6/2005, n. 13915);
d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929).
La realtà del processo cui va fatto riferimento è, dunque, quella propria del giudizio di cassazione, nel senso che l’errore deve riguardare gli atti interni di tale giudizio, quelli cioè che la Corte esamina direttamente con una propria ed autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, presupponendo la configurabilità di tale contrasto che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di quel fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di Cassazione (e non meramente assunto per la rappresentazione, che si vuole erronea, fattane dal giudice di merito, a tale giudice essendo, in tal caso, ascrivibile l’errore revocatorio o il vizio di argomentazione deduttiva), nonché posto a fondamento
dell’argomentazione logico -giuridica conseguentemente aAVV_NOTAIOata dal giudice di legittimità, mentre resta esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 1, 14/4/2017, n. 9673; Cass., Sez. L, 29/10/2010, n. 22171; Cass., Sez. 3, 15/7/2009, n. 16447; Cass., Sez. U, 30/10/2008, n. 26022; Cass., Sez. 1, 25/6/2008, n. 17443; Cass., Sez. L, 26/2/2008, n. 5075; Cass., Sez. 2, 22/6/2007, n. 14608; Cass., Sez. 1, 22/11/2006, n. 24856; Cass., Sez. 1, 20/4/2005, n. 8295).
Orbene, la questione prospettata nella specie non costituisce affatto vizio revocatorio.
Infatti, nonostante l’ errore sul computo dei termini possa integrare un errore revocatorio, rilevante ai sensi del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., in quanto riguarda un fatto interno alla causa e si risolve in una falsa percezione dei fatti rappresentati dalle parti, costituendo il rilievo del dies a quo e l’applicazione del calendario comune -adempimenti indispensabili per valutare la tempestività dell’impugnazione elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del giudice (Cass., Sez. 6-L, 27/2/2018, n. 4565; Cass., Sez. 3, 4/11/2014, n. 23445), la tempestività del l’appello incidentale costituiva punto controverso del giudizio di cassazione, sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nell’accezione evidenziata da Cass., Sez. 3, 10/5/2024, n. 12931, non massimata, secondo cui rientra in tale nozione non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che,
introAVV_NOTAIOo da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo, atteso che un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d’ufficio) -una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione -diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (negli stessi termini, Cass. 15/03/2023, n. 7435; Cass. 25/08/2023, n. 25283).
Ciò significa che, nella specie, avendo la ricorrente lamentato, col terzo motivo di ricorso deciso con la sentenza n. 35834/2022, pubblicata il 6/12/2022, la mancata proposizione di appello incidentale sulla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, rientrava nel punto controverso anche la sua ritualità, intesa in termini di tempestività, indipendentemente dal fatto che quel profilo fosse stato oggetto o meno di discussione, rilevando il solo fatto che esso fosse naturalmente compreso nella materia del contendere.
In definitiva, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso .
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del