Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34020 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34020 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
Oggetto
Impugnazioni civili -Ricorso per revocazione di ordinanza della Corte di cassazione
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione iscritto al n. 3388/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE società per azioni aperta di diritto russo, con ufficio di rappresentanza in Roma nella INDIRIZZO in forza di procura notarile rilasciata nella Federazione Russa dal notaio di Mosca COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME (p.e.c.:
EMAIL) ed NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL;
-controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 33552/2023, pubblicata il 1° dicembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con l’ordinanza in questa sede impugnata per revocazione la SRAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 88/2020 dell’11 giugno 2020, relativa alla pretesa risarcitoria nei suoi confronti fatta giudizialmente valere da NOME COGNOME per i danni subiti a causa del ritardo del volo nella tratta internazionale Shanghai-Mosca-Venezia-Roma.
Ha infatti rilevato in motivazione che, « in disparte il non marginale rilievo di inammissibilità dei quattro motivi di impugnazione, dedotti in parte in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., in parte in mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e la sua ratio decidendi», al detto esito doveva condurre la nullità ─ rilevabile d’ufficio ─ « della procura speciale conferita al difensore quale conseguenza della mancata produzione in giudizio della procura notarile conferita al soggetto che ha proposto il ricorso in cassazione per la RAGIONE_SOCIALE.
Ha motivato tale valutazione sulla base delle seguenti considerazioni:
─ « n el caso di specie sia l’epigrafe del ricorso sia il contenuto della allegata procura speciale alle liti, fanno espresso riferimento alla RAGIONE_SOCIALE quale società di diritto russo, iscritta alla Camera di Commercio di Mosca, avente sede legale a Mosca, e ad una procura notarile rilasciata da un notaio di Mosca al soggetto, persona fisica, indicato
quale suo legale rappresentante per l’Italia »;
─ « sulla base di tali elementi soltanto non risulta possibile verificare la sussistenza dei poteri rappresentativi di colui che sta in giudizio in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE, essendo invece necessario ed imprescindibile il deposito della procura notarile in forza della quale tali poteri sono stati conferiti »;
─ « nel caso di specie, però, la società ricorrente ha omesso di depositare la procura notarile, in quanto non l’ha prodotta né col deposito del ricorso e neppure, a tutto concedere, con la memoria illustrativa ».
Tale ordinanza è impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE come in epigrafe rappresentata con ricorso per revocazione, cui resiste NOME COGNOME depositando controricorso.
4 . È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale , con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva il Collegio che il controricorso è stato sottoscritto dall’Avv. NOME COGNOME che non risulta essere iscritto all’albo dei patrocinatori avanti alle giurisdizioni superiori.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso firmato da avvocato non iscritto all’albo dei patrocinatori avanti alle giurisdizioni superiori deve essere dichiarato inammissibile (tra le tante, v. Cass. 21/04/2017, n. 19203).
Per altro verso, tuttavia, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il conferimento della procura alle liti per ricorrere o resistere con controricorso avanti alla Corte di cassazione anche ad un procuratore non abilitato all’esercizio del mandato difensivo costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura, allorché il mandato sia conferito anche a procuratore iscritto nell’apposito albo e
questo abbia sottoscritto il ricorso (Cass. 12/10/2018, n. 25385, Rv. 651165; 11/07/2006, n. 15718, Rv. 592549).
Nel caso di specie, il controricorso, che sarebbe stato inammissibile se sottoscritto soltanto dall’Avv. NOME COGNOME è stato sottoscritto anche dall’Avv. NOME COGNOME che risulta iscritto all’albo dei patrocinatori avanti alle giurisdizioni superiori, e può dunque essere scrutinato (v. Cass. 22/03/2024, n. 7735).
A fondamento della proposta impugnazione la ricorrente sostiene che « la decisione è effetto di un errore di fatto non controverso concernente l’identificazione del ricorrente formale risultante dagli atti e documenti di causa ».
Argomenta in tal senso che « l’esame della questione concernente l’identificazione della parte ricorrente formale è stato … limitato al contenuto del frontespizio del ricorso e della procura, senza tenere nel debito conto la non irrilevante circostanza che in entrambi gli atti esaminati si era fatto riferimento all’ufficio di rappresentanza in Roma, nella INDIRIZZO (P.IVA P_IVA il cui legale rappresentante statutario, per come risultante nel registro delle imprese, è proprio il Dott. NOME COGNOME il quale rappresenta, per tale motivo, la compagnia aerea in Italia ».
Soggiunge che:
─ la circostanza risulta anche dalla nota di deposito del ricorso, ove viene indicato come ricorrente formale RAGIONE_SOCIALE con partita IVA P_IVA e dalla stessa sentenza impugnata, emessa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
─ l’esame dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito avrebbe consentito la constatazione che la citazione introduttiva era stata notificata all’indirizzo pEMAILeEMAILcEMAIL della rappresentanza italiana risultante nel registro delle imprese;
─ pur considerando il modulo descrittivo utilizzato nel frontespizio del ricorso e nella procura speciale foriero di perplessità, la
conseguenza tratta dall’ordinanza non appare univoca, trattandosi di modulo espressivo che non aveva mai, prima di questo caso, ingenerato alcuna confusione, essendo stato utilizzato pressoché in tutti ricorsi per cassazione di RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è inammissibile, sotto diversi profili.
Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4:
consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;
non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;
deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso (v. Cass. n. 4678 del 14/02/2022, Rv. 664195; n. 24334 del 14/11/2014, Rv. 633319);
deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (v. Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del
2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018).
Nella specie difetta anzitutto -e trattasi di rilievo assorbente- il requisito della decisività dell’asserito errore.
Quand’anche esso fosse ravvisabile, la decisione resterebbe comunque pienamente giustificata dalla alternativa ratio decidendi desumibile con evidenza dalla affermazione posta in apertura della motivazione sopra riportata, là dove si evidenzia che il ricorso si esponeva comunque al « non marginale rilievo di inammissibilità » sotto il duplice profilo della inosservanza degli oneri di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. e della « mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e la sua ratio decidendi», a tal riguardo occorrendo solo rimarcare che la locuzione « in disparte » anteposta a tale rilievo, nella sua oggettiva valenza semantica, dà il segno del carattere aggiuntivo e sussidiario della valutazione e non di uno scrutinio solo eventuale ma non effettivamente compiuto.
Val la pena aggiungere che, comunque, anche la prospettazione dell’errore di fatto si appalesa destituita di fondamento.
La questione il cui scrutinio viene qui denunciato come frutto di errore percettivo risulta in realtà esattamente rappresentata nei suoi contorni fattuali nell’ordinanza impugnata, come dimostra il fatto (rimarcato anche dalla ricorrente) che nell’epigrafe dell’ordinanza l’identità del soggetto che aveva proposto il ricorso è descritta negli esatti termini in cui l’odierna ricorrente dice doversi descrivere.
Esatti, dunque, e niente affatto travisati essendo i dati fattuali presi in considerazione, non è a discorrere di errore percettivo: la conclusione cui giunge il Collegio sulla base degli stessi si appalesa frutto di una valutazione, ossia di un giudizio, il che la sottrae per definizione al chiesto sindacato revocatorio.
Tanto, del resto, è implicitamente ma univocamente ammesso dalla stessa ricorrente, là dove dà atto, sia pure in subordine, che il modulo
descrittivo utilizzato nel frontespizio del ricorso e nella procura speciale sia « foriero di perplessità », per evidenziare che in altre occasioni questa stessa Corte, a differenza che nel caso in questione, non ha invece dubitato della legittimazione processuale del soggetto come sopra indicato. Ebbene, che i dati esposti possano ritenersi forieri di perplessità ed essere diversamente valutati, altro non significa se non che il loro significato non è univoco e la sua enucleazione si colloca sul piano della interpretazione e non della mera percezione.
La memoria che, come detto, è stata depositata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 380bis.1 , primo comma, cod. proc. civ., reitera le tesi censorie già esposte in ricorso e non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio del ricorso.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e ciò esime dal doversi il Collegio a propria volta pronunciare sulla questione della legittimazione processuale del soggetto proponente, la cui identità viene anche in questa sede descritta negli stessi esatti termini cui è riferita l’impugnata ordinanza.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo; si deve, invece, negare la distrazione, in quanto solo genericamente invocata da entrambi i difensori dei controricorrenti, nonostante uno dei due non risulti iscritto all’albo dei patrocinatori avanti alle giurisdizioni superiori; è palese che in tale situazione non è possibile ritenere che la distrazione, che, ove anche l’altro legale fosse stato legittimato, si sarebbe dovuta disporre a favore di entrambi, possa disporsi a favore del solo difensore legittimato (in tal senso v. Cass. n. 7735 del 2024).
L’iniziativa impugnatoria, sebbene inammissibile per le ragioni dette, non appare integrare una fattispecie di abuso dei rimedi processuali per fini estranei a quelli loro attribuiti dall’ordinamento; non si ravvisano pertanto i presupposti per la chiesta condanna della ricorrente al pagamento di somma ulteriore, ai sensi dell’art. 96, terzo
comma, cod. proc. civ..
10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza