Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1821 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1821 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10853/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale socio accomandatario della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore domiciliato ex lege in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
-resistente- per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30143/2024, depositata il 22/11/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Con ordinanza di questa Corte n. 30143/2024 (RG 6749/2022), pubblicata il 22.11.2024, venne accolto il terzo motivo di ricorso concernente la condanna alle spese, che nel resto venne rigettato, proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, che aveva rigettato l’impugnazione dal medesimo proposta avverso la sentenza del Tribunale, che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso, con il quale il COGNOME si era opposto all’ordinanza -ingiunzione, dell’ammontare di € 40.000,00, emessa dall’RAGIONE_SOCIALE, per violazione dell’art. 110 del TULPS.
Il ricorrente propone ricorso per revocazione della suddetta ordinanza ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ. L’RAGIONE_SOCIALE si costituisce solo ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 co. 1 cod. proc. civ.
Il ricorrente assume che la Cassazione sia incorsa <>.
Più nel dettaglio, spiega che in forza del comma 235 dell’art. 1 della l. n. 197/2022 aveva formalmente manifestato all’agente della riscossione (RAGIONE_SOCIALE) la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231.
Tale istanza aveva depositato in data 28/6/2023, allegandola alla nota, con la quale aveva chiesto sospendersi il processo, ai sensi del comma 236.
Fissata adunanza camerale per il 16/10/2024, con memoria depositata il 3/10/2024 aveva reiterato l’istanza di sospensione (in effetti una tale istanza non si rinviene nel fascicolo telematico).
A causa di <> la Corte non aveva tenuto conto di un tal fatto decisivo e definito il processo. Non si era in presenza di errore di giudizio, ma, appunto, di un errore revocatorio. Il mancato esame dei documenti aveva comportato <>.
La decisività viene dal ricorrente individuata nel fatto che <>.
4. Il ricorso è inammissibile.
Dall’insieme normativo è dato rilevare che il denunciato omesso esame non ha rilievo decisivo.
L’estinzione del processo (la sospensione, per vero, è solo uno strumento interinale) non deriva dal mero fatto di aver dimostrato alla P.A. l’intendimento di volere aderire al parziale condono (interessi e sanzioni per il mancato versamento di quanto dovuto), bensì dall’avere esattamente adempiuto, provvedendo a versare le rate alle scadenze prevista, e ancor prima, dimostrato di avere presentato l’istanza di adesione nel termine perentorio previsto dalla legge.
A fronte della ricevuta della domanda di adesione alla definizione agevolata, che avrebbe dovuto essere manifestata entro aprile del 2023, il ricorrente non dimostra di avere tempestivamente inoltrato una tale istanza, né deposita il prospetto dei pagamenti che in un tal caso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE trasmette all’interessato, né, tantomeno, allega la prova di avere provveduto a effettuare pagamenti.
Non v’è luogo a statuizione sul capo RAGIONE_SOCIALE spese non avendo l’amministrazione svolto difese .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), applicabile ‘ratione temporis’ (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME