Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1237 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1237 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11804/2023 R.G. proposto da:
COGNOME , domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE COMANDO – CORPO FORESTALE
-intimata – avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n. 34359/2022, depositata il 22/11/2022.
Oggetto: Revocazione
R.G.N. 11804/2023
Ud. 07/12/2023 CC
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/12/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
COGNOME chiede revocarsi per errore di fatto ex art. 395, n. 4), c.p.c. l’ordinanza di questa Corte n. 34359/2022, con la quale è stato respinto il ricorso del medesimo COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 91/2020 del 12 febbraio 2020.
In sintesi, COGNOME ha convenuto , innanzi il Tribunale di Patti, la REGIONE SICILIA -ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE, ottenendo la condanna in contumacia di quest’ultima alla corresponsione della somma di € 69.624,33.
La decisione di prime cure è stata annullata con rinvio al primo giudice ad opera della già citata sentenza della Corte d’appello di Messina n. 91/2020 del 12 febbraio 2020, avendo la Corte territoriale rilevato che l’atto introduttivo del giudizio di prim e cure era stato notificato erroneamente presso l’Avvocatura Distrettuale di Palermo, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale di Messina.
Proposto ricorso innanzi a questa Corte da parte di COGNOME -il quale deduceva la tardività e conseguente inammissibilità dell’appello proposto da REGIONE SICILIA -ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE, in quanto depositato solo in data 14 maggio 2019 a fronte di una notifica della sentenza di prime cure notificata in data 15-16 maggio 2018 -la già menzionata ordinanza n. 34359/2022 ha disatteso il gravame rilevando che il ricorrente non aveva documentato di aver notificato la sentenza di primo grado alla REGIONE SICILIA -ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE nella data da esso indicata, risultando invece che la rituale
conoscenza di tale decisione da parte del medesimo Assessorato si era integrata solo in data 14 novembre 2018, allorquando era stato trasmesso dall’Avvocatura Distrettuale l’atto di precetto notificato da COGNOME‘ in data 6 novembre 2018.
COGNOME propone ora ricorso per la revocazione della decisione di questa Corte.
È rimasta intimata REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE COMANDO – CORPO FORESTALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente viene a dedurre l’esistenza di un errore di fatto nella decisione di questa Corte evidenziando che, contrariamente a quanto dedotto nella motivazione dell’ordinanza impugnata, egli, a seguito della proposizione del ricorso di legittimità, aveva regolarmente prodotto la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Patti con la relativa relata di notifica e l’avviso di ricevimento della raccomandata a/r inviata alla REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE -COMANDO CORPO FORESTALE in data 9 maggio 2018, ricevuta dal destinatario in data 15 maggio 2018.
Deduce, quindi, che la decisione di questa Corte sarebbe stata assunta sull’erroneo postulato dell’assenza di un documento che invece era presente in atti, argomentando, conseguentemente, che la valutazione di tale documento avrebbe dovuto -e dovrebbe in questa sede -evidenziare la fondatezza dell’originario ricorso e la cassazione della decisione della Corte d’appello di Messina n. 91/2020.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Questa Corte ha reiteratamente chiarito (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 21324 del 2022) che l’errore rilevante ex art. 395, n. 4), c.p.c. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito.
Muovendo da detta premessa questa Corte ha evidenziato che: a) l’errore non può riguardare l’attività interpretativa e valutativa; b) deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ernneneutiche; c) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito (cfr. fra le tante Cass. n. 35577/2021; Cass. n. 26643/2018; Cass. n. 10633/2017).
2.2. Le richiamate condizioni non ricorrono nella fattispecie, giacché, in primo luogo, nel preteso errore – riguardante un aspetto che aveva costituito materia del dibattito processuale – sarebbe al più incorsa la Corte territoriale, nel momento in cui la stessa ha ritenuto tempestivo l’atto di appello sulla scorta della considerazione che l’Amministrazione appellante, contumace in primo grado, aveva dimostrato di avere avuto conoscenza del processo solo in data 14 novembre 2018 e non in precedenza.
2.3. Risulta altresì carente l’ulteriore presupposto, costituito dal fatto che l’errore non abbia riguardato un punto controverso oggetto
della decisione (Cass. n. 16439/2021; Cass. n. 3190/2006), ed un fatto in relazione al quale non siano emerse posizioni contrapposte delle parti che avevano dato luogo ad una discussione in corso di causa, perché in tal caso la pronuncia del giudice, che si asserisce erronea, non può essere ritenuta conseguenza di mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa (cfr. fra le tante Cass. n. 27622/2018);
Nella specie -ed è lo stesso ricorrente a sottolinearlo -il ricorso all’origine della decisione qui impugnata veniva ad imperniarsi esattamente ed esclusivamente sul l’individuazione del momento in cui REGIONE SICILIANA aveva avuto cognizione della decisione di prime cure e sul conseguente profilo della tempestività o meno dell’appello proposto dalla REGIONE SICILIANA avverso la decisione di prime cure.
Il profilo che il ricorrente deduce essere stato caratterizzato da un errore di fatto, quindi, ha costituito specificamente punto controverso oggetto della decisione di questa Corte -ferma restando l’ astratta applicabilità alla fattispecie del principio affermato da Cass. n. 27424/2020 e Cass. n. 15415/2017 -ed esula, pertanto , dall’ambito di applicazione dell’art. 395, n. 4), c.p.c.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause
originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 7 dicembre