Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19773 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19773 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 20634/2020 R.G. proposto da:
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso di lui, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
COGNOME, c.f. CODICE_FISCALE, in proprio e in qualità di erede di NOME COGNOME, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, in qualità di erede di NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL controricorrenti
avverso l ‘ordinanza n. 28485/2019 depositata il 6 -11-2019 della Corte suprema di cassazione seconda sezione civile, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6-62024 dal consigliere NOME COGNOME,
OGGETTO:
revocazione
ex art. 391-bis c.p.c.
RG. NUMERO_DOCUMENTO
P.U. 6-6-2024
udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della AVV_NOTAIO, la quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo ricorso, assorbiti gli altri, con revoca dell’ordinanza impugnata, udito l’AVV_NOTAIO per il ricorrente
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391bis cod. proc. civ. avverso l’ordinanza n. 28485/2019 depositata il 6 -11-2019 della Cassazione -seconda sezione civile, nella parte in cui ha rigettato il suo primo motivo di ricorso.
Con il suo primo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 647/2014 della Corte d’appello di Palermo NOME COGNOME aveva dedotto la nullità della sentenza, in quanto la prima udienza del giudizio di appello fissata per il 22-10-2007 era stata anticipata al 5-10-2007 senza che dell’anticipazione fosse stato da l ui ricevuto avviso, per cui la Corte territoriale aveva dichiarato erroneamente la sua contumacia.
L’ordinanza n. 28485/2019 di questa Corte sul punto ha testualmente deciso:
« Il motivo non è fondato.
Dall’esame degli atti processuali, consentito a questa Corte in ragione della natura della censura, con cui viene dedotto un error in procedendo, risulta che lo COGNOME era stato citato in appello all’udienza del 23 luglio 2007 e non, invece, all’udienza del 22.10.2007 come affermato in ricorso; la prima udienza era stata rinviata al 5.10.2007 e di tale rinvio lo COGNOME aveva ricevuto regolare avviso, non essendo costituito in cancelleria.
Non vi è stata, pertanto, alcuna anticipazione dell’udienza di comparizione, ma, al contrario, un rinvio della prima udienza regolarmente comunicato, sicché il contraddittorio è stato ritualmente instaurato e, correttamente, è stata dichiarata la contumacia dello COGNOME ».
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività e comunque chiedendone il rigetto nel merito.
Con ordinanza interlocutoria n. 14527/2022 depositata il 27-12022 la sesta sezione sottosezione seconda ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del processo d’appello , in quanto necessario alla decisione.
Per l’udienza in camera di consiglio, fissata per la data dell’ 11-72023 e poi rinviata al 9-1-2024, entrambe le parti hanno depositato memoria; con ordinanza interlocutoria n. 1521/2024 depositata il 151-2024 è stato disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 39 1-bis co. 4 cod. proc. civ. nella formulazione previgente alle modifiche disposte dal d.lgs. 149/2022, da applicare ratione temporis.
Nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. per la pubblica udienza del 6-6-2024 il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dai controricorrenti.
L’ordinanza oggetto del ricorso per revocazione è stata depositata il 6-11-2019, non risulta notificata, il ricorso è stato notificato dall’ufficiale giudiziario a NOME COGNOME a mani proprie il 9-7-2020 e perciò l’ultimo giorno utile del termine di sei mesi valevole ex art. 3 91bis co.1 cod. proc. civ., conteggiata la sospensione dei termini dal 9 marzo all’11 maggio 2020 ex artt. 83 d.l. 18/2020 e 36 d.l. 23/2020.
2.Con l’unico motivo di ricorso per revocazione ex artt. 391-bis cod. proc. civ. e 395 n.4 cod. proc. civ. il ricorrente evidenzia che con il primo motivo di ricorso per cassazione aveva dedotto la nullità della sentenza della Corte d’appello di Palermo impugnata n. 647/2014; ciò
in quanto egli era stato citato a comparire avanti la Corte d’appello per l’udienza del 22 -102007, ma l’udienza era stata tenuta nella data precedente del 5-102007 e in quell’udienza, della quale egli non aveva avuto comunicazione, illegittimamente era stato dichiarato contumace. Quindi lamenta che l’ordinanza impugnata abbia erroneamente dichiarato che lo COGNOME era stato citato per la data del 23-7-2007, senza prendere in esame la copia a lui notificata dell’atto di citazione, nel quale era indicata la data di citazione per il 22-10-2007, e senza prendere in esame la nota di iscrizione a ruolo, nella quale pure era indicata la data di comparizione al 22-10-2007; lamenta altresì che l’ordinanza abbia attribuito al decreto presidenziale del 13-6-2007 di designazione del relatore e di fissazione della prima udienza del 5-102007 il significato di verbale di udienza con il quale era stato disposto il rinvio al 5-10-2007; infine, lamenta che l’ordinanza abbia ritenuto che di tale rinvio fosse stata data comu nicazione all’appellato perché, al contrario, la comunicazione era stata eseguita solo al procuratore degli appellanti.
3.Il motivo è ammissibile e fondato nei termini di seguito esposti.
E’ acquisito che l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulta incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b)risultare con immediatezza e obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c)essere essenziale
e decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. Sez. 6-2 10-6-2021 n. 16439 Rv. 661483-01, Cass. Sez. 3 14-2-2006 n.3190 Rv. 590611-01, per tutte ). E’ stato anche chiarito che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ai fini dell’art. 395 n.4 cod. proc. civ., l’errore revocatorio è configurabile sia laddove i vizi incidano sull’apprezzamento dei fatti, sia laddove riguardino gli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, e non quando invece l’errore cada sulla va lutazione e interpretazione delle risultanze processuali (Cass. 16439/2021 e precedenti ivi richiamati).
Nella fattispecie gli errori lamentati dal ricorrente hanno le caratteristiche di errori revocatori, diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti, perché hanno avuto a oggetto la collocazione alla data del 23-7-2007 della prima udienza di comparizione nel giudizio di appello, il rinvio d’ufficio di tale udienza e la comunicazione del rinvio all’appellato . Si tratta di tre dati di fatto che non erano oggetto di controversia, perché non erano stati oggetto di allegazione della parte, ma che -secondo la tesi del ricorrente- sono stati oggetto di errore di percezione commesso nella lettura degli atti processuali da parte della Corte e che sono stati decisivi, in quanto su questi errori è stato fondato il rigetto del primo motivo di ricorso per cassazione.
In effetti, dalla verifica direttamente eseguita del fascicolo d’ufficio della Corte d’appello -che la Cassazione deve eseguire a fronte della specificità delle deduzioni e del contenuto del vizio lamentato- risulta che soltanto la copia non attestata conforme all’origine dell’atto di citazione notificato contenuta nel fascicolo d’ufficio indica come data della citazione quella del 23-7-2007; invece la copia notificata dell ‘atto di citazione in appello -unico atto rilevante al fine di individuare la data della citazione posta a conoscenza dell’appellato , prodotta dal ricorrente nella causa definita con l’ordinanza revocanda a sostegno del suo motivo di ricorsoindica l’udienza di comparizione del 22-10-2007.
I noltre, risulta dal fascicolo d’ufficio che il Presidente della Corte d’appello con decreto del 13 -6-2007 ha designato il consigliere relatore e ha fissato d’ufficio la prima udienza del 5 -10-2007; dal biglietto di cancelleria, pure contenuto nel fascicolo d’ufficio , risulta che la comunicazione della fissazione dell’udienza del 5 -10-2007 è stata eseguita al procuratore degli appellanti e non all’ appellato COGNOME.
Quindi l’ordinanza impugnata ha commesso gli errori revocatori che le sono imputati dal ricorrente, in quanto ha ritenuto che la citazione fosse stata eseguita per l’udienza del 23 -7-2007, mentre la citazione era stata eseguita per la data del 22-10-2007, e che fosse stat a data comunicazione anche all’appellato COGNOME della fissazione dell’udienza del 5-10-2007 disposta dal Presidente, mentre né comunicazione né notificazione era stata eseguita.
Ravvisati tali errori di fatto , si individua la parte dell’ordinanza n. 28485/2019 da rescindere in quella relativa alla decisione sul primo motivo di ricorso per cassazione, in quanto la pronuncia ha presupposto una rappresentazione dei fatti non corrispondente all’accaduto nei termini esposti.
4.Svolto il giudizio rescindente e passando al giudizio rescissorio, deve essere nuovamente esaminato il primo motivo di ricorso per cassazione, con il quale NOME COGNOME aveva dedotto la nullità della sentenza impugnata n. 647/2014 della Corte d’appello di Palermo per violazione degli artt. 101, 163, 164, 342 e 291 c.p.c. in relazione all’art. 360 co.1 n.4 cod. proc. civ. e all’art. 111 Cost.; ciò per il fatto che la prima udienza del giudizio di appello fissata per il 22-10-2007 era stata anticipata al 5-10-2007 senza che gliele fosse dato avviso, per cui la Corte territoriale alla prima udienza del 5-10-2007 aveva illegittimamente dichiarato la sua contumacia.
Il motivo è fondato, dandosi continuità al principio secondo il quale la disposizione de ll’art. 168 -bis ult. co. cod. proc. civ. nella
formulazione precedente al d.lgs. 149/2022 da applicare ratione temporis -replicabile anche per il giudizio di appello ai sensi dell’art. 359 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 22-1-2015 n. 1127 Rv. 633990, Cass. Sez. 1 23-6-2008 n. 17032 Rv. 604025-01)- che prevede la duplice ipotesi del differimento d’ufficio e del differimento per iniziativa del giudice designato, non consente , di regola, che l’udienza di prima comparizione possa essere anticipata rispetto a quella stabilita nell’atto di citazione; quindi, anche nel giudizio di appello è data facoltà al convenuto, che non intenda proporre appello incidentale, di costituirsi fino alla data dell’udienza indicata nella citazione o a quella posteriormente determinata secondo quanto previsto dall’art. 168 -bis cod. proc. civ. citato; la conseguenza della violazione della regola, che si ricava a contrario dalla disposizione, è che l’anticipazione d’ufficio dell’udienza, alla quale non abbia fatto seguito né la comunicazione ai difensori delle parti né la notificazione alle parti personalmente nel caso in cui queste non siano costituite, lede irrimediabilmente il diritto del convenuto di costituirsi fino a tale data, così determinando una nullità insanabile, di ordine sistematico, che rende nulli tutti gli atti del processo e di riflesso anche la sentenza (Cass. Sez. 1 6-2-2024 n. 3445 Rv. 670261-01, Cass. Sez. 1 7-12-2011 n. 26361 Rv. 670261-01, Cass. Sez. 1 22-2-1996 n. 1402 Rv. 495973-01). Come si legge in Cass. 3445/ 2024, essendo l’udienza di comparizione il luogo processuale in cui il contraddittorio si attua e prende forma, ogni modifica della data dell’udienza che ne comporti una celebrazione anticipata rispetto a quella indicata deve essere previamente portata a conoscenza delle parti mediante comunicazione o notificazione, a seconda che siano o meno già costituite in giudizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 168 -bis ult. co. cod. proc. civ. previgente, le cui regole, se devono trovare attuazione nel caso di posticipazione dell’udienza, tanto più devono essere osservate nel caso d ella sua
anticipazione. Ne consegue che non ha pregio neppure il rilievo dei controricorrenti, in ordine al fatto che essi avevano autonomamente eseguito una nuova notifica degli atti nel corso del giudizio di appello e prima che la causa fosse assegnata in decisione, perché non era il dato in sé della conoscenza della pendenza del processo -che comunque l’appellato aveva già avuto a seguito della notificazione dell’atto di citazionea evitare la nullità determinata dal fatto che l’appellato non era stato posto in condizione di partecipare alla prima udienza di comparizione.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso per cassazione impone la cassazione della sentenza impugnata n. 647/2014 della Corte d’appello di Palermo in quanto affetta da nullità insanabile , per cui gli altri motivi del ricorso rimangono assorbiti.
Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di cassazione conclusosi con l’ordinanza n. 28485/2019 revocata e sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte revoca la propria ordinanza n. 28485/2019, accoglie il primo motivo di ricorso per cassazione, dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese delle due fasi del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione