Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6670 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6670 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3229/2025 R.G. a seguito di decreto della Presidente Titolare della Prima Sezione civile del 13 febbraio 2025, assunto con riguardo alla ordinanza interlocutoria n.3334/2025, emessa nel procedimento R.G. n. 28041/2019;
dato atto che le parti del citato procedimento n.28041/2019 sono RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE SOCIETA’ CEMENTI RAGIONE_SOCIALE SOCIETA’ CEMENTI RAGIONE_SOCIALE COGNOME
-intimati-
COGNOME
DE
ECCHER
SPA
-resistente- udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Presidente Relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- In data 10 febbraio 2025, nel procedimento n. 28041 del 2019 e con le parti sopra riportate in epigrafe, è stata depositata la ordinanza interlocutoria n. 3334/2025, recante il riferimento al ricorso n. 18813-2017 già proposto, avanti a questa Corte, da Formenti RAGIONE_SOCIALE.a. in amm.str. contro Unicredit s.p.a. avverso la sentenza App. Milano 2938/17 del 27 giugno 2017.
1.1. -Nelle successive parti del predetto provvedimento ( sub ‘rilevato che’, ‘considerato che’ e , in apparente conseguenza, ‘P.Q.M.’) lo svolgimento della complessiva motivazione non menziona alcun elemento soggettivo e fattuale del procedimento sotto il cui R.G. (n. 28041/2019) l’atto è stato depositato nel sistema digitale del P.C.T. (processo telematico di Cassazione).
1.2. -L’atto di rilievo d’ufficio della possibile sussistenza dei presupposti della correzione, assunto in data 13 febbraio 2025 e ai sensi dell’art.391 -bis cod. proc. civ., è stato nel frattempo incluso nell’avviso di convocazione dell’adunanza del 12 marzo 2025, dandosi atto , nel successivo decreto di fissazione dell’udienza del 18 febbraio 2025, della rinuncia ad opera delle parti ai termini defensionali ex art. 380bis .1. cod. proc. civ.
1.3. -In data 11 febbraio 2025, con il numero di raccolta generale 3481 del 2025, è stata depositata altra ordinanza interlocutoria di questa Corte, resa nel procedimento n. 18813-2017 e ancora fra le parti RAGIONE_SOCIALE contro Unicredit s.p.a. avverso la sentenza App. Milano 2938/17 del 27 giugno 2017.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1 -Il Collegio preliminarmente rileva che l’ordinanza n. 3334 del 2025, pronunciata ed inserita in via telematica nel procedimento n. 28041 del 2019, si riferisce a tutt’altra controversia , insorta tra parti diverse da quelle del procedimento d’inserzione e per le quali la predetta attività digitale di deposito non può dirsi essere culminata in una corrispondente, riconoscibile e pertinente pronuncia. Nessun suo elemento permette infatti di individuare, sin dalla intestazione, un provvedimento reso sul ricorso già promosso da RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE con resistente RAGIONE_SOCIALE ed avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza della Corte di appello di Milano n.2938/17, depositata in data 27.06.2017.
2.2. – Va dunque dato atto che questa Corte, con tutta evidenza per mero disguido operazionale, ha errato nell’associare il file di una propria apparente decisione ad un deposito telematico manifestamente riferibile ad un procedimento del tutto diverso.
2.3. -Come statuito in altra vicenda di portata analoga, le Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria n. 11032 del 26 aprile 2023, hanno escluso che ‘il rimedio più corretto per sopperire a siffatta dissonanza’, esclusa la revocazione pur proposta ex art.391bis cod. proc. civ . per errore di fatto, ai sensi dell’art.395 n.4 cod. proc. civ., potesse essere la correzione dell’errore materiale.
2.4. Ritiene il Collegio di dover dare continuità al citato precedente, richiamando le medesime osservazioni che, in quella fattispecie, esclusero di poter impiegare i menzionati istituti, pur accomunati dalla finalità d ella ‘eliminazione di errori non di diritto nei quali sia incorsa la Corte di legittimità’ .
2.5. – Ciò che, innanzitutto, distingue la presente vicenda, infatti, risiede nel menzionato deposito, in data 11 febbraio 2025, di un provvedimento pienamente riconducibile, allo stato, alle parti e alla lite appartenenti al procedimento avviato su ricorso n. 18813 del 2017. La circostanza, dunque e di per sé, non permette di invocare -come ancora descrivono le S.U. n. 11032 del 2023 cit. – la
‘esattezza della decisione giudiziale, nonostante l’erroneità dei dati indicati ‘ , posto che la prospettazione in astratto dell’intero contenuto decisorio ospitato nella ordinanza qui corrigenda quale materiale ed integrale motivazione culminata nel solo errato inserimento in fascicolo informatico non proprio, non appare suscettibile di divenire oggetto di alcun ordine di correzione; l’avvenuto deposito, come detto in data 11 febbraio 2025, della integrale motivazione e decisione complete del provvedimento assunto nel fascicolo n. R.G. 18813 del 2017 preclude invero un possibile ordine di rettifica che, togliendo l’abbinamento informatico al procedimento n. 28041 del 2019, disponga la sua associazione al procedimento n. 18813 del 2017, semplicemente in quanto, come detto, questa Corte nel frattempo vi ha provveduto mediante rituale attività di deposito della pertinente decisione in forma digitale da parte del presidente del collegio.
2.6. -Dato atto che la conseguenza in fatto di quanto riscontrato è pertanto che nel procedimento n. R.G. n. 28041 del 2018 l’intero contenuto della ordinanza n. 3334 del 2025 , da un lato, non può essere riferito ad un procedimento (il n. R.G. 188813 del 2017) nel quale nel frattempo vi è stato deposito telematico e pubblicazione della decisione (che ha preso il n. 348 del 2025 dell’11 febbraio 2025) e, dall’altro, non attiene in nulla -come detto -al procedimento in cui il deposito telematico è avvenuto, ritiene anche questo Collegio che sul relativo ricorso si debba escludere vi sia stata una pronuncia di questa Corte; come nel caso esaminato nel citato precedente, il rilevato difetto di un giudizio sulla proposta impugnazione determina che il provvedimento emesso sia giuridicamente inesistente.
2.7. -Come le Sezioni Unite n. 11032 del 2023 hanno coerentemente concluso (in continuità con altri precedenti e tra cui Cass. nn. 40883 del 2021, 6162 del 2014, 30067 del 2011) può dunque ribadirsi che ‘l’incompiuto esercizio della giurisdizione comporta che il giudice, cui è apparentemente da attribuire la pronuncia inesistente, può procedere alla sua rinnovazione, emanando un nuovo atto conclusivo del giudizio, questa volta valido’ ; ritiene allora il Collegio che, non potendo procedere alla
correzione dell’errore materiale , per quanto detto e non prospettandosi i requisiti per ipotizzare gli estremi dell’errore revocatorio, mancando in realtà – oltre ad una domanda – una qualsiasi, ancorché incompleta, decisione, va riconosciuto che, sul ricorso rubricato al R.G. n. 28041 del 2019, questa Corte non ha ancora provveduto e dunque è tenuta a procedere allo svolgimento del giudizio sul ricorso non esaminato, ripromuovendo il contraddittorio con le parti e rinviando la causa a nuovo ruolo.
2.8. – Va infine osservato che, come statuito ancora dalle Sezioni Unite anche con la ordinanza n. 31019 del 7 novembre 2023, la procedura avviata d’ufficio e per essa la qualificazione data al procedimento al momento della iscrizione a ruolo, per un verso non condizionano restrittivamente gli esiti decisori odierni, posto che il Collegio, prendendo atto delle circostanze e in ogni caso per le prerogative di esame dell’atto, può giungere all’adozione di un provvedimento, come nella specie, in cui non si ravvisano i presupposti della correzione ex art.391-bis cod. proc. civ.; per altro verso, l’atto presidenziale del 13 febbraio 2025 , nella sua esatta ricognizione circa il non riferimento dell’ordinanza n. 333 4 del 2025 al giudizio di cui al procedimento n. R.G. 28041 del 2019, fonda la premessa, come anticipato, della necessità di procedere nuovamente alla trattazione del ricorso di cui al R.G. n. 28041 del 2019, con adozione dei provvedimenti che verranno assunti all’esito di fissazione di nuova adunanza o udienza, previa rimessione sul ruolo della causa.
-Stante la natura del procedimento e il suo esito non segue alcuna statuizione sulle spese, né sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2025.