SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 271 2026 – N. R.G. 00002244 2024 DEPOSITO MINUTA 01 04 2026 PUBBLICAZIONE 01 04 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL’ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2244/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 29.10.2024
da
,
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo loro studio in INDIRIZZO.
-contro-
, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
-resistente – rappresentato e difeso ex lege dall’ RAGIONE_SOCIALE, con domicilio presso la sede d ell’ Avvocatura in INDIRIZZO
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente esponeva di avere subito un infortunio il 21.9.20204 nel corso di una missione addestrativa di aviolancio a cui veniva comandato nella sua qualità di effettivo
CM.VFB del RAGIONE_SOCIALE di stanza a Livorno, infortunio avvenuto per le particolare condizioni ambientali ed operative della missione, determinate da una straordinaria folata di vento che in fase di atterraggio causava la caduta del militare all’indietro per deriva del paracadute. Lamentava che, nonostante il riconoscimento della causa di servizio e la corresponsione dell ‘ equo indennizzo, fosse stata invece rigettata la domanda presentata in data 26.2.2024 tesa al riconoscimento dello status di vittima del dovere. Sostenendo la sussistenza di tutti i presupposti di legge, agiva quindi in giudizio nei confronti del per l ‘ accertamento in suo capo dello status di equiparato vittima del dovere con invalidità del 26% e condanna del al riconoscimento in suo favore di tuti i benefici di legge, nei limiti della prescrizione decennale.
Il costituendosi in giudizio negava fondatezza alla domanda del ricorrente, sostenendo che l ‘ infortunio era avvenuto in circostanze ordinarie per il servizio svolto, ed eccepiva l ‘ intervenuta prescrizione.
La causa veniva istruita mediante CTU medico-legale, al cui esito perveniva in decisione all ‘ udienza odierna.
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La pretesa di cui al ricorso è fondata, nei limiti di cui in motivazione.
Innanzitutto deve rilevarsi che al ricorrente in relazione alle lesioni conseguenti all’evento del 21.9.2004 deve essere riconosciuto lo status di equiparato vittima del dovere, ai sensi dell’art. 1, co. 56 4, L. 266/05.
Detta norma infatti stabilisce che ‘ Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative’ , tenuto presente il disposto dell’art. 1, comma c), del d.P.R. 243/2006, secondo cui ‘Ai fini del presente regolamento, si
intendono per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto’.
L ‘ attività in cui era coinvolto il ricorrente, consistente nell ‘ espletamento di una missione addestrativa di aviolancio, esponeva infatti senz ‘ altro il ricorrente a particolari rischi rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto; la circostanza che l ‘ infortunio sia stato determinato da una improvvisa folata di vento (come risulta dalla documentazione sub doc. 4 ric.) ulteriormente conferma la sussistenza di circostanze particolari alla base dell ‘ infortunio.
Va dunque accertato in capo al ricorrente lo status di equiparato vittima del dovere.
E’ invero infondata l’eccezione di prescrizione in relazione all’accertamento dello status di vittima del dovere, trattandosi di domanda imprescrittibile come da orientamento consolidato della giurisprudenza anche di legittimità, che il giudicante condivide (Cass., 17440/22; Cass., 3868/23; Cass., ord., 11018/25).
E’ invece fondata l’ eccezione di prescrizione ordinaria decennale in relazione alla spettanza delle specifiche provvidenze richieste -intese come singole prestazioni ad esse conseguenti -, prescrizione cui peraltro si è riferito lo stesso ricorrente nel formulare le proprie domande. La prescrizione decorre dall’evento, sicché risulta prescritto il diritto a singole prestazioni per il periodo anteriore al decennio rispetto alla presentazione della domanda in via amministrativa, ed in particolare risulta prescritta la domanda con riferimento alle speciali elargizioni ed il diritto ai ratei degli assegni vitalizi per il periodo fino al 26.2.2014, con salvezza solo dei ratei maturati a decorrere dal decennio precedente alla proposizione della domanda amministrativa.
Considerato che il CTU, con argomentazione coerente ed ampiamento motivata, ha accertato in capo al ricorrente per effetto dell ‘ infortunio per cui è causa una infermità del 25%, va accolta la domanda di cui al ricorso con riferimento alla corresponsione a suo
favore, e nei limiti della prescrizione sopra evidenziata, dell ‘ assegno vitalizio ex art. 4 co 1 lett b) n. 1 del DPR 243/06 nell ‘ importo incrementato per effetto dell ‘ art. 4, co. 238, L. 350/03 e dello speciale assegno vitalizio mensile di cui all ‘ art. 2, co. 105, L. 244/07, e ratei arretrati fin al 26.2.2014, oltre accessori dal 120° giorno dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario, seguono la soccombenza.
Spese di CTU definitivamente in capo al convenuto, per l ‘ importo già oggetto di liquidazione provvisoria.
P.Q.M.
Il AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO, ogni contraria istanza disattesa, accertato in capo al ricorrente lo status di equiparato vittima del dovere, condanna il a corrispondergli l ‘ assegno vitalizio ex art. 4, co. 1, lett b) n. 1 del DPR 243/06 nell ‘ importo incrementato per effetto dell ‘art. 4, co. 238, L. 350/03 e lo speciale assegno vitalizio mensile di cui all ‘art. 2, co. 105, L. 244/07 e ratei arretrati fin dal 26.2.2014, oltre accessori dal 120° giorno dalla domanda al saldo.
Condanna altresì il convenuto a rifondere al procuratore del ricorrente, che si è dichiarato antistatario, le spese di lite, che liquida in complessivi € 3. 500,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale, oltre rimborso delle spese di contributo unificato di € 43,00.
Spese di CTU definitivamente in capo al
convenuto.
Venezia, 01/04/2026.
Il AVV_NOTAIO