Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 35004 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 35004 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 7/12/2023
EQUA RIPARAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
–
ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ‘ex lege’, dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
avverso il decreto cron. 324/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Potenza, in composizione collegiale, del 4 agosto 2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato il 17 maggio 2021 COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali eredi di COGNOME NOME, chiedevano alla Corte di appello di Potenza il riconoscimento -ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 -dell’equo
indennizzo per i danni morali e patrimoniali riconducibili alla irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare instaurata a carico RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti era stata emessa sentenza di fallimento in data 17 gennaio 2003, procedura tuttora in corso alla data RAGIONE_SOCIALE proposizione del ricorso.
Il consigliere designato RAGIONE_SOCIALE citata Corte di appello, dopo aver richiesto l’integrazione RAGIONE_SOCIALE documentazione necessaria, con decreto n. 496/2021, accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo l’equo indennizzo limitatamente ai danni non patrimoniali, liquidando, in favore dei ricorrenti, in qualità di eredi del menzionato ‘de cuius’, la somma di euro 338,26, in relazione alla quota ereditaria a ciascuno spettante, oltre interessi legali dalla domanda, rigettando ogni altra pretesa.
Decidendo sull’opposizione formulata ai sensi dell’art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 dai ricorrenti, la Corte di appello di Potenza, in composizione collegiale, nella contumacia dell’opposto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la rigettava con decreto depositato il 4 agosto 2022.
A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte lucana riteneva condivisibile la motivazione posta a fondamento del decreto impugnato, sul presupposto che -in applicazione dell’art. 2 -bis, comma 3, di detta legge -la misura dell’indennizzo riconosciuta al dante causa degli opponenti doveva essere non ancorata all’entità dell’importo per cui quest’ultimo era stato ammesso al passivo fallimentare, quale creditore privilegiato, bensì a quella inferiore dallo stesso ottenuta in sede di riparto, ovvero di euro 338,26.
Contro il suddetto decreto collegiale hanno proposto un congiunto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Ha resistito con controricorso l’intimato RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti hanno anche depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione ed errata applicazione dell’art. 2 -bis, commi 1, 2 e 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, in relazione anche agli att. 93, 96 e 110 RAGIONE_SOCIALE c.d. legge fallimentare ed agli artt. 10 e 14 c.p.c., sostenendo che -diversamente da quanto statuito nel decreto collegiale impugnato -nella individuazione RAGIONE_SOCIALE nozione di ‘valore RAGIONE_SOCIALE causa’ ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo relativo al danno subito per la durata irragionevole di una procedura fallimentare si sarebbe dovuto far riferimento al valore del credito come ammesso dal giudice fallimentare e non quello liquidato in sede di riparto.
Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto -con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, avuto riguardo alla mancata valutazione del riparto finale e dell’allegato progetto con l’indicazione dei privilegi, documenti dai quali risultava che essi ricorrenti erano stati riconosciuti creditori per il riparto RAGIONE_SOCIALE somma di euro 338,26, ovvero in una certa percentuale rispetto alla somma da ripartire, ma prima ancora erano stati riconosciuti creditori con un numero d’ordine (domanda 46), in cui erano stati indicati come creditori tempestivi insinuati e con privilegio per la somma di euro 25.843,34, con riconoscimento, perciò, tra i creditori ammessi con privilegio assistito da idoneo titolo per l’importo di euro 26.665,13.
3. Con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti hanno lamentato -avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione ed errata applicazione ed interpretazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., oltre che dell’art. 4, commi 1,1 -bis, 2 e 5, del D.M. n. 55/2014, per non
essersi la Corte di appello, con il decreto emesso all’esito dell’opposizione, pronunciata sulla doglianza relativa alla regolazione delle spese, essendo stata confermata la condanna alle spese in una misura inferiore ai minimi tabellari senza alcuna giustificazione.
4. Il primo motivo è fondato.
E’ risultato accertato che il ‘de cuius’ COGNOME NOME, dante causa dei ricorrenti, era stato ammesso al passivo fallimentare per un credito assistito da privilegio nella misura di euro 26.665,13 ma che, in sede di piano di riparto, era stata attribuita ai tre eredi solo la somma di euro 338,26 (da suddividere ‘pro quota’ ereditaria) e, che, pertanto, la Corte di appello -in virtù dell’art. 2-bis, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 -ha riconosciuto ai ricorrenti-opponenti lo stesso importo a titolo di equo indennizzo per la durata irragionevole RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare, da considerarsi equivalente a quello del diritto da ritenersi accertato dal giudice fallimentare con il piano di riparto.
Senonché, ad avviso di questo collegio, l’art. 2-bis, comma 3 L. cit., nel prevedere che la misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non possa in ogni caso essere superiore al valore RAGIONE_SOCIALE causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato in giudizio, non impone di pervenire alla conclusione a cui è giunta la Corte di appello in relazione al tipo di giudizio presupposto che veniva in rilievo nella specifica fattispecie.
Infatti, in materia di processo fallimentare, l’ancoraggio dell’indennizzo all’importo ricevuto dal creditore in sede di riparto è -sul piano interpretativo privo di una ‘ratio’ logico -giuridica, poiché l’entità di tale importo dipende da variabili molteplici e indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, che dalla situazione soggettiva del creditore.
Ai fini dell’equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo fallimentare, tale incongruenza deve, perciò, condurre a riferire il valore RAGIONE_SOCIALE causa a cui pone riguardo il menzionato art. 2bis, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, a quello del credito ammesso al passivo fallimentare (v. Cass. 11372/2019 e, da ultimo, Cass, n. 5757/2023).
A questo principio dovrà uniformarsi la Corte di rinvio.
Per effetto RAGIONE_SOCIALE ravvisata fondatezza del primo motivo, gli altri due motivi di ricorso vanno assorbiti.
Consegue la cassazione del decreto impugnato, con il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione collegiale, che, oltre ad uniformarsi al principio di diritto in precedenza enunciato, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione collegiale.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione civile