Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1500 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1500 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11447/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI POTENZA n. 569/2021 depositato il 12/11/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Potenza che in materia di equa riparazione ha rigettato l’opposizione RAGIONE_SOCIALE parte privata contro provvedimento monocratico, procedendo comunque a nuova liquidazione delle spese in favore dell’opponente
NOME COGNOME si è costituita con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.
In particolare, premesso che il giudizio presupposto era costituito da una procedura fallimentare al cui passivo la NOME si era insinuata per crediti di lavoro verso la fallita, ed era stata ammessa per euro 9.443,24, il giudice monocratico RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Potenza, accertata una durata irragionevole di anni 18 (che avrebbe dovuto comportare in astratto la liquidazione di un indennizzo per euro 7.200,00, pari ad euro 400,00 per ciascun anno oltre la ragionevole durata), liquidava il minor importo di euro 1.236,23, pari a quanto effettivamente ottenuto dalla ricorrente in sede di riparto, e dunque quale diritto accertato dal giudice ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge n. 89 del 2001.
La NOME proponeva opposizione, sostenendo che il diritto accertato avrebbe dovuto essere indentificato con la somma ammessa al passivo in sede di verifica (euro 9.443,24), e non con quella effettivamente ottenuta in sede di riparto, ragion per cui l’indennizzo di euro 7.200,00 avrebbe dovuto essere integralmente riconosciuto, o almeno avrebbe dovuto essere riconosciuto nei limiti RAGIONE_SOCIALE somma di euro 4.781,09,
Ric. 2022 n. 11447 sez. M2 – ud. 16-12-2022 -2-
quale importo per cui la ricorrente aveva partecipato al riparto finale per effetto RAGIONE_SOCIALE detrazione dal credito ammesso di quanto percepito nelle more dal RAGIONE_SOCIALE, e non del minor importo di euro 1.236,23, pari al 33,58% del credito iscritto in riparto, ottenuto a causa RAGIONE_SOCIALE incapienza dell’attivo fallimentare. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resisteva concludendo per il rigetto dell’opposizione.
La Corte d’Appello di Potenza respingeva l’opposizione, revocava il provvedimento impugnato stante l’unicità con la fase monitoria e condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE N icodemo dell’importo di euro 1.236,23, oltre un terzo delle spese di procedura, liquidate in euro 1.888,50.
Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso incidentale e l’assorbimento del ricorso principale il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza RAGIONE_SOCIALE Corte per la trattazione RAGIONE_SOCIALE controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO CHE
Il RAGIONE_SOCIALE propone un unico motivo di ricorso, con cui denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando l’erroneo governo delle spese di lite, poiché al rigetto dell’opposizione pretensiva – RAGIONE_SOCIALE parte privata avrebbe dovuto conseguire la conferma del decreto monitorio e la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione in favore dell’opposto, che era risultato, in tale fase, integralmente vittorioso.
Il ricorso incidentale di NOME è affidato a due motivi.
Con il primo, si denuncia violazione degli artt. 2 bis comma 1 e 3 L. 89/2001, 93 e 96 L.F. e 10 e 14 c.p.c., nella parte in cui il decreto impugnato ha parametrato l’equo indennizzo alla somma effettivamente ottenuta in sede di riparto, anziché alla maggior somma ammessa in sede di verifica.
Con il secondo motivo la NOME denuncia omesso esame di fatto decisivo, dolendosi che la Corte d’Appello non avrebbe considerato che la somma iscritta al riparto finale ammontava ad euro 4.781,09 e non alla minor somma ottenuta per le ridotte disponibilità all’attivo del fallimento.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.:
Per ragioni di ordine logico va esaminato prima il ricorso incidentale, con cui la NOME chiede che venga cassato il rigetto dell’opposizione, rispetto al ricorso principale, che attinge la sola statuizione sulle spese di lite.
Le censure RAGIONE_SOCIALE ricorrente, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.
Questa Corte ha affermato che ‘ In tema di equa riparazione, nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all’esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso, a nulla rilevando, almeno a tal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto ‘ (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25181 del 17/09/2021, Rv. 662165. In senso conforme, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10176 del 27/04/2018, non massimata).
La Corte d’Appello di Potenza non si è attenuta a tale principio, avendo limitato l’indennizzo a quanto effettivamente
Ric. 2022 n. 11447 sez. M2 – ud. 16-12-2022 -4-
percepito dalla NOME in sede di riparto, senza prendere in alcuna considerazione il credito insinuato al passivo, poi ridotto nel corso RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare alla luce di quanto nelle more percepito per effetto dell’intervento del fondo di garanzia gestito dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso incidentale merita pertanto accoglimento nei termini che precedono, con conseguente assorbimento del ricorso principale.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
5 La ricorrente incidentale ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del suo ricorso e di rigetto del ricorso principale.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza che provvederà ad una nuova determinazione delle spese di lite comprensive anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza che provvederà ad una nuova determinazione delle spese di lite comprensive anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE VI-2