Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29996 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29996 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
Rep.
Ud. 17/10/2023
sul ricorso 29869-2018 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO; CC
– ricorrente –
Oggetto
I.P.I. – Natura
pubblica –
Impossibilità
di conversione
di rapporti
precari in
rapporti a
tempo
indeterminato –
Passaggio al
RAGIONE_SOCIALE –
Esclusione.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
4315
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, ALMERINDO COGNOME SEMPRONI, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1477/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/06/2018 R.G.N. 149/2014;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. La Corte di Appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso, accertava che tra le parti si era costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dichiarava che detto rapporto si era trasferito in capo al RAGIONE_SOCIALE ai sensi e con la decorrenza di cui all’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, condannando l’amministrazione a riammettere in servizio la lavoratrice con qualifica corrispondente all’inqua dramento b) del c.c.n.l. I.P.I. e con riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio a decorrere dall’1.1.2007.
Propone ricorso per cassazione con tre motivi il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.
Resiste con controricorso la lavoratrice.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del d.l. 8 febbraio 1995 n. 32, convertito in l. n. 7 aprile 1995 n. 104, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 29, del d.l. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010, del comma 15 RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.l. 30 giugno 2011 n. 98, conv. in l. n. 111 del 2011, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 26, del d. lgs. n. 163 del 2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Nel mezzo si lamenta l’erroneità RAGIONE_SOCIALE‘affermata natura privatistica RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I. e la conseguente erroneità RAGIONE_SOCIALEa ritenuta costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l’RAGIONE_SOCIALE.I. c ui ha fatto seguito l’applicazione, anch’essa erronea, del RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 29, del d.l. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010.
Con la seconda doglianza si denunzia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 81 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si sostiene, in estrema sintesi, che la norma sul passaggio del personale dall’I.P.I. al RAGIONE_SOCIALE riguardi solo il personale in servizio presso l’I.P.I. al momento di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma, senza potersi estendere alle ipotesi di riconoscimento ad opera RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di rapporti a tempo indeterminato
con l’RAGIONE_SOCIALE.P.I. nemmeno quando detto riconoscimento sia effettuato con efficacia ex nunc.
Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 20, del d.l. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si sottolinea ancora che, stante la natura di ente pubblico RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I., all’accertata l’illegittimità del contratto a termine non avrebbe potuto in alcun modo far seguito la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ma solo la condannare al risarcimento del danno.
I tre motivi, stante l’intima connessione, essendo tutti volti a censurare la ritenuta natura privata, anziché pubblica RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I., con conseguente negazione RAGIONE_SOCIALEa conversione del rapporto temporaneo in rapporto a tempo indeterminato e transito al RAGIONE_SOCIALE, possono esaminarsi congiuntamente.
4.1. Sul piano logico giova partire dal rilievo che Ł compito del giudice, anche di legittimità, anche in via officiosa, procedere alla qualificazione di un ente quale pubblico o privato, laddove la natura RAGIONE_SOCIALE‘ente fondi la propria essenza in disposizioni di legge, mentre, per converso, detto compito Ł circoscritto alle allegazioni ed alle prove offerte in giudizio laddove la natura, nello specifico, quella privata, affondi le proprie radici in atti RAGIONE_SOCIALE‘autonomia.
4.2. Quanto innanzi basta ad affermare, in via generale, che era onere RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice allegare e documentare la natura privata RAGIONE_SOCIALE‘ente, nella misura in cui appunto, come si Ł anticipato, essa fosse desumibile da atti e documenti sottratti al principio iura novit curia. In tal caso, infatti, secondo il principio generale l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova,
ex art. 2697 c.c., incumbit ei qui dicit, quindi, sulla lavoratrice.
4.3. Sempre in via generale va del pari rammentato che la valutazione RAGIONE_SOCIALEa natura pubblica o privata RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. va effettuata non al momento RAGIONE_SOCIALEa soppressione RAGIONE_SOCIALE‘ente, dovendo piuttosto farsi retroagire al momento in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato avrebbe dovuto convertirsi a cagione RAGIONE_SOCIALEa illegittimità del termine apposto RAGIONE_SOCIALE‘ente.
4.4. Tanto premesso, quanto alla natura pubblica o privata RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I, va qui richiamato , anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp att. c.p.c. l’insegnamento di Cass. Sez. Lav. n. 28060 del 2020 che, nel ripercorrere nel ripercorrere le vicende evolutive RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I. sin dalla sua nascita , ha affermato che esso aveva sicuramente natura pubblica all’atto RAGIONE_SOCIALEa soppressione essendo inimmaginabile che il legislatore abbia inteso, con il medesimo atto normativo, costituire un ente pubblico e contestualmente sopprimerlo (cfr. art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010), osservando altresì che se l’I.P.I. fosse stato un ente privato la disposizione di cui innanzi, che ne ha previsto la soppressione con contestuale passaggio del personale nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE, si esporrebbe a profili di incostituzionalità in relazione sia all’art. 97 che 42 RAGIONE_SOCIALEa Carta fondamentale.
4.5. Nel percorso motivazionale RAGIONE_SOCIALEa decisione viene altresì indagata la natura RAGIONE_SOCIALE‘ente a far tempo dalla sua costituzione (tutto il percorso ricostruttivo Ł contenuto dal punto 6 al punto 6.24 RAGIONE_SOCIALEa decisione innanzi ricordata al quale si fa rinvio anc he ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c.).
4.6. Agli insegnamenti di detta pronunzia, come già anticipato, convintamente il Collegio ritiene di dar seguito.
4.6.1. Va quindi qui ribadito che, nel prisma RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, un ente può essere ritenuto pubblico ‘solo se istituito o riconosciuto per legge’ (cfr. art. 4 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 70 del 1975) – attraverso una istituzione in concreto (in presenza di una diretta istituzione per legge) o anche in astratto (istituzione in base alla legge). Va di conseguenza esclusa la possibilità di una istituzione ‘di fatto’ RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico, ma resta salva la possibilità di istituzione in base alla legge.
4.6.2. E’ ciò che è accaduto nel caso di specie, in cui l’RAGIONE_SOCIALE è divenuto ente pubblico sulla base di tutti gli interventi legislativi che negli anni lo hanno interessato.
4.7. Il processo legislativo che ha interessato l’I.P.I. è cominciato con l’art. 19 del d.lgs. n. 9 del 1993 (norma sostituita dall’art. 3 del d.l. n. 32 del 1995 che prendeva atto RAGIONE_SOCIALEa nuova denominazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, divenuto I.P.I.); Ł proseguito con il d.lgs. n. 1 del 1999 operante il riordino degli enti e RAGIONE_SOCIALEe società di promozione e istituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (con detto decreto le quote RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I. appartenenti allo Stato sono state trasferite alla predetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE); ha subito nuovo e fondamentale impulso con l’art. 19, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 340 del 2000 con il quale l’I.P.I. è stato sganciato dalla RAGIONE_SOCIALE per divenire struttura ancorata al RAGIONE_SOCIALE e con il successivo art. 14 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 57 del 2001 con il quale Ł stato indi previsto, all’art. 14, comma 3, che a decorrere dal 2001 gli oneri per il finanziamento RAGIONE_SOCIALEe attività di promozione industriale svolte dall’I .P.I. sul territorio nazionale fossero posti a carico del RAGIONE_SOCIALE unico per
gli incentivi alle imprese del RAGIONE_SOCIALE; nello stesso segno vanno altresì ricordati i successivi interventi normativi ( art. 60, comma 3, l. n. 289 del 2002; l’art. 1, comma 234, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 311 del 2004; RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.P.R. n. 225 del 2007 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.P.R. n. 197 del 2006).
4.8. Non può essere allora posto in dubbio che la conformazione pubblicistica RAGIONE_SOCIALE‘ente fosse già avvenuta con l’art. 19, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 340 del 2000 con il quale l’I.P.I. è stato sganciato dalla RAGIONE_SOCIALE per divenire struttura ancorata al RAGIONE_SOCIALE, ulteriormente specificata con la legge n. 57 del 2001 e confermata dai successivi intervenuti normativi.
4.9. Nel quadro normativo innanzi ricostruito l’I.P.I. non aveva di mira, nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEa propria attività, i criteri di redditività e rendimento, nØ assumeva su di sØ i rischi RAGIONE_SOCIALEa propria attività che, invece, ricadevano sul RAGIONE_SOCIALE vigilante che provvedeva anche al finanziamento dei relativi costi. Insomma pur astrattamente possibile una diversa originaria configurazione, con il tempo e per scelta legislativa, l’I.P.I. è divenuto una struttura parallela a quella Ministeriale, una Agenzia tecnica del dicastero, avente non solo propri compiti operativi (nell’alveo degli indirizzi del dicastero e sotto il suo controllo), ma anche attribuzioni e compiti strettamente istituzionali, del pari conferitagli dall’Amministrazione.
4.10. Le delineate conclusioni non risultano in alcun modo scalfite dal rilievo, contenuto nella memoria ex art. 380.1 bis c.p.c. RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice, secondo il quale la natura privatistica RAGIONE_SOCIALE‘ente risulterebbe in maniera incontestabile dall’art. 20 RAGIONE_SOCIALE Stat uto RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I.
4.10.1. Al riguardo, infatti, non può mancarsi di rimarcare che la natura pubblica RAGIONE_SOCIALE‘ente , proprio perchØ derivante dalla istituzione in via diretta con legge o sulla base RAGIONE_SOCIALEa legge, come si Ł innanzi detto al punto 4.6.1., non può evidentemente essere esclusa in virtø RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALE Statuto. Alcuna rilevanza poi ha il rilievo che lo RAGIONE_SOCIALE (ovvero l’ente che poi ha assunto il nome di RAGIONE_SOCIALE) avesse natura privatistica come evidenziato anche dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella pronunzia n. 5486 del 1984, in quanto, evidentemente, detta qualificazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Ł avvenuta anteriormente al decritto intervento normativo che a partire dagli anni Novanta ha investito l’I.P.I. mutandone la natura.
4.11. Alla luce RAGIONE_SOCIALE‘innanzi ricordato quadro normativo Ł evidente che alla data del 1.1.2007 (data del primo dei contratti a termine) l’I.P.I. aveva già natura pubblicistica, sicchØ anche a tale data era impossibile convertire il rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.
4.12. La natura pubblica RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I. anche alla data del 1.1.2007, comporta quale conseguenza l’impossibilità di conversione del rapporto di lavoro precario connotato da illegittimità in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, invece negata dalla Corte territoriale stante la sostenuta natura privata RAGIONE_SOCIALE‘ente.
4.17. Alla luce di quanto innanzi, evidentemente erroneamente la Corte territoriale ha fatto applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010 considerato che detta norma presuppone appunto l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’RAGIONE_SOCIALE.I. ai fini del trasferimento al RAGIONE_SOCIALE, rapporto a tempo indeterminato che non era affatto sussistente.
Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che valuterà le ulteriori conseguenze (in tema di risarcimento del danno).
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese dei presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa