Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28436 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28436 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27047-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 709/2021 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 20/04/2021 R.G.N. 2765/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2024 dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO. COGNOME.
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/10/2024
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, in riforma della pronuncia di primo grado ha dichiarato il diritto di NOME COGNOME (dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE e assunta in data 5.7.1999 con contratto di formazione e lavoro della durata di mesi 24 poi trasformato in contratto a tempo indeterminato) a vedersi riconosciuto l’ERS (Emolumento di Riordino del Sistema Retributivo) a decorrere dall’1.7.2010 al 31.10.2015, condannando la società al pagamento del complessivo importo di euro 7.003,81, oltre accessori, nonché all’inserimento degli emolumenti dovuti a tale titolo ai fini del TFR. La Corte territoriale- in estrema sintesi – ha condiviso l’assunto secondo cui l’Accordo 11.7.2000, che prevedeva, a decorrere dal 10 agosto successivo, la corresponsione della voce stipendiale denominata ERS al “solo personale in forza a tempo indeterminato alla data della stipula” dell’accordo stesso, doveva essere interpretato nel senso della sua applicabilità anche alla ricorrente assunta con contratto di formazione e lavoro, successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con due motivi ai quale ha resistito NOME COGNOME con controricorso.
Il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
La ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 s.s. c.c. in riferimento all’Accordo Aziendale 11 luglio 2000 e in raffronto all’accordo preliminare di rinnovo del RAGIONE_SOCIALE autoferrotramvieri del 2 marzo 2000, per avere la Corte territoriale, nell’interpretazione dell’accordo aziendale, inammissibilmente esteso i principi della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 20074/2010, relativi al computo -in caso di assunzione del lavoratore in formazione, entro i limiti temp orali fissati dall’art. 3 d.l. 726/1984 cit., dal medesimo datore di lavoro -del periodo di formazione
nell’anzianità di servizio, senza rispettare la volontà delle parti, non avendo accertato la natura dell’E.R.S. (assimilabile al C.ARAGIONE_SOCIALEU. Competenza Accessoria Unificata) sostitutiva, per confluenza in essa, di precedenti e specifici emolumenti riservati al personale a tempo indeterminato, con rilevanza pertanto della natura giuridica del rapporto di lavoro esistente al momento della sua introduzione, priva di alcun collegamento con l’anzianità di servizio (primo motivo); violazione del RAGIONE_SOCIALE dell’11 aprile 1995 e del 27 novembre 2000 e dell’Accordo preliminare di rinnovo del RAGIONE_SOCIALE del 2 marzo 2000 nonché dell’art. 1362 cc, , per la ridefinizione, con il secondo Accordo Nazionale (diversamente dal primo, di determinazione di un trattamento retributivo di ingresso, per i neo assunti con contratto di formazione e lavoro, costituito ‘dalla retribuzione conglobata, dall’ex indenn ità di contingenza, dalla indennità di mensa e dalla indennità domenicale’), della struttura della retribuzione aziendal e (relativamente alla ‘quota delle voci salariali aziendali da riservare ai nuovi assunti, escludendo prioritariamente quelle voci non collegate a prestazioni effettivamente svolte e al premio di risultato di cui all’art. 6 del vigente RAGIONE_SOCIALE‘); avendo avuto attuazione l’accordo nazionale 2 marzo 2000 con quello aziendale 11 luglio 2000, unificante in un solo elemento retributivo (l’E.R.S.) le indennità, i premi e i compensi legati alla presenza ed alla prestazione effettive (art. 1, lett. a), l’indennità men sile di base costituente indennità, compensi e competenze accessorie istituite con gli accordi 1983, 1988, 1990, 1994 (art. 1, lett. b), nonché il premio di risultato istituito con accordo nazionale del 1997 legato al miglioramento di parametri di qualità, produttività e competitività conseguiti in base alla realizzazione di progetti (art. 1, lett. c); come confermato dalla ‘clausola di interpretazione autentica’ dell’accordo in questione, senza alcun suo collegamento con l’anzianità di servizio (secondo motivo).
I motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati, nei sensi della motivazione che segue e si
richiamano le argomentazioni dei precedenti specifici di questa Corte (Cass. n. 10077/2024; Cass. n. 12300/2024).
Va data continuità al più recente indirizzo espresso da questa Corte, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto (v. Cass. n. 23188, 23189, 23330, 23331, 23150, 23421, 23728, 23821, 36926 del 2021), che, consolidando un precedente orientamento (Cass. nn. 34359/2019; 12335/2016; 22256/2015; 21329/2014; 19436/2014; 19435/2014; 18951/2014; 18950/2014; 18949/2014; 18948/2014; 18947/2014, decisioni adottate nei confronti dell’ANM, nonché, nello stesso senso, Cass. nn. 34358/2019; 34357/2019 emesse nei confronti di altre aziende autoferrotranviarie), ha affermato che non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in l. n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio; ciò avuto riguardo ad elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri attribuiti ai soli dipendenti già in forza di un rapporto a tempo indeterminato, – che in tutto o in parte già ne beneficiavano, per evitare decurtazioni della retribuzione, con esclusione ritenuta legittima, quindi, per coloro che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, non li percepivano perché assunti con contratto a termine di formazione e lavoro, senza che ciò comporti disconoscimento dell’anzianità di servizio.
Nella specie, non par dubbio che l’emolumento in contesa sia stato previsto “nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione”, con l’intento di realizzare una semplificazione ed una razionalizzazione del trattamento retributivo dei lavoratori già assunti a tempo indeterminato, sicché l’elemento mensile consolidato denominato “Elemento di Riordino del Sistema Retributivo (ERS)” non è fondato direttamente sul computo dell’anzianità di servizio, bensì è “determinato per confluenza” dalla percezione pregressa di voci
retributive che sono state riordinate in unico elemento, anche a compensazione della mancata erogazione di “premi, compensi ed indennità di origine aziendale” diversi da quelli confluiti nel nuovo sistema retributivo; pertanto la sentenza impugnata non è conforme ai princìpi stabiliti dalle pronunce prima richiamate e la pretesa dei lavoratori risulta infondata.
Ciò esclude la fondatezza della domanda anche sul presupposto dell’anzianità convenzionale riconosciuta nelle buste paga, come sottolineato dalla Corte territoriale quale ulteriore ed autonoma ragione a sostegno del riconoscimento a percepire l’ERS.
Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a mente dell’art. 384, co. 2, c.p.c., con la pronuncia di rigetto dell’originaria domanda proposta da NOME COGNOME; le spese di lite dell’intero processo possono essere interamente compensate fra le parti in considerazione della complessità della fattispecie da rapportare alle oscillazioni giurisprudenziali che si sono consumate nel corso del tempo impiegato per il giudizio di merito.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della lavoratrice. Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2024
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME