Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35371 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35371 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
Oggetto
Iscrizione elenchi agricoli
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 34351-2018 proposto da: RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 172/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 18/05/2018 R.G.N. 566/2013;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per 158 giornate relativamente all’anno 2007, anziché per sole 13 giornate riconosciute dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte che l’appellante fosse decadut a dalla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘azione ex art.22 l. n.83/70 essendo passati oltre 150 giorni tra la pubblicazione degli elenchi nell’albo pretorio del comune (dal 19.6.08 all’11.7.08) e il deposito in data 28.2.2009 del ricorso alla commissione provinciale.
Avverso la sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per un motivo illustrato da memoria.
Resiste l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
All’adunanza camerale del 25.10.23 il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.9 quinquies, co.3 d.l. n.510/96, conv. in l. n.608/96 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 l. n.83/70, per non avere la Corte considerato che il dies a quo del termine decadenziale decorre, in caso di mancata iscrizione totale o parziale, non dall’affissione RAGIONE_SOCIALE‘elenco nell’albo pretorio del comune , ma dalla notificazione individuale all’interessato. Comunque, poiché l’elenco annuale dei lavoratori era stato pubblicato in ritardo rispetto al termine di legge, non poteva decorrere dalla pubblicazione.
Preliminarmente il ricorso non è inammissibile per genericità, in quanto è la sentenza impugnata ad affermare che il ricorso amministrativo fu proposto il 28.2.2009, e quindi da quel giorno si può far decorrere la conoscenza in capo alla ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘is crizione nell’elenco per un numero di giornate inferiore a quello creduto.
Ciò detto, il motivo è infondato.
Nel caso di specie risulta dagli atti che il riconoscimento di giornate lavorative inferiore, per numero, a quello preteso dalla ricorrente, fu oggetto RAGIONE_SOCIALE‘elenco nominativo annuale dei lavoratori agricoli a tempo
determinato, di cui all’art.9 -quinquies, co.1 d.l. n.510/96, e già previsto originariamente dall’art.12 R.D. n.1949/40. Tale elenco va pubblicato entro il 31 maggio di ogni anno successivo a quello cui si riferiscono le giornate lavorate e rimane affisso p er 15 giorni all’albo pretorio del comune. L’ affissione vale come notificazione collettiva agli interessati (art.9-quinquies, co.4 d.l. n.510/96) ed è quindi da tale data che decorre il termine decadenziale RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (30 giorni ex art.11 d.lgs. n.375/93 e altri 120 giorni ex art.22 l. n.83/70 nel caso in cui l’iscrizione parziale nell’elenco non venga fatta oggetto di tempestivo gravame amministrativo: v. Cass.12809/11).
Non vi è dunque alcuna notificazione individuale al lavoratore. Questa riguarda non gli elenchi nominativi annuali, bensì i provvedimenti intervenuti successivamente alla compilazione e pubblicazione degli elenchi annuali, e aventi ad oggetto la cancellazione, la iscrizione o il disconoscimento parziale di giornate lavorative (art.9-quinquies, co.4, ultimo periodo). Tipicamente si tratta di provvedimenti presi a seguito di controlli realizzati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (art.8 d.lgs. n.375/93) e mirati sul singolo lavoratore, i quali, secondo quanto disposto dall’art.8, ult. co. d.lgs. n.375/93 , sono notificati al lavoratore interessato
P.Q.M.